Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1728 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BELVEDERE MARITTIMO il 21/11/1961
avverso il decreto del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in accoglimento della richiesta depositata il 29 novembre 2022 dal legale rappresentate dell’RAGIONE_SOCIALE revocava, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la confisca di prevenzione di un immobile sito in Roma, in INDIRIZZO, disposta con decreto divenuto irrevocabile nei confronti di NOME COGNOME ordinando la restituzione del bene a detta associazione.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, Avv. NOME COGNOME svolgendo doglianze esposte in due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 28, comma 1 lett. a) e comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della mancata dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revocazione, essendo stata essa presentata oltre il termine di sei mesi a decorrere dalla data della conoscenza delle prova nuova, che sarebbe consistita nella circostanza del mancato adempimento di un preliminare registrato il 15 febbraio 2006, circostanza che avrebbe determinato il trasferimento della proprietà dell’immobile di cui trattasi all’RAGIONE_SOCIALE prima della confisca di prevenzione così allora disposta.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, per essere stato ritenuto detto bene non appartenente al ricorrente, senza il confronto con gli elementi considerati nel provvedimento di confisca, ossia con la disponibilità sostanziale dovuta ai pagamenti intervenuti e allo stato di fatto.
2.3. In ultimo nei ricorso si rileva che Capano, già chiamato a partecipare al giudizio di merito, ha interesse a proporre impugnazione, in ragione della futura richiesta di revocazione della confisca in suo favore e potendo lo stesso essere esposto, a causa della restituzione all’RAGIONE_SOCIALE, a “future azioni da parte di terzi interessati, quali la società RAGIONE_SOCIALE e i suoi creditori”.
Con memoria del 29 novembre 2022, l’Avv. NOME COGNOME difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE espone considerazioni in forza delle quali chiede il rigetto del ricorso. Con conclusioni trasmesse in data 29 novembre 2024, il Procuratore generale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato. Con memoria del 10 dicembre 2024, l’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, svolge considerazioni che si oppongono alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ribadendo le censure mosse nei due motivi del ricorso, del quale chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282542 – 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 269199 – 01).
Il bene oggetto della richiesta di revocazione di cui trattasi veniva confiscato nel procedimento di prevenzione con provvedimento definitivo. Sicché tale bene, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs., era acquisito al patrimonio dello Stato libero da pesi e da oneri. Da tale condizione giuridica deriva che Capano, nei cui confronti era intervenuta la confisca di prevenzione, a seguito della definitività del provvedimento, non vanta più diritti sul bene. Sicché, nel caso del raggiungimento dell’esito coltivato con l’odierno ricorso, vedrebbe soltanto il bene rientrare ancora nel patrimonio dello Stato. Ne deriva che in capo al ricorrente non può rilevarsi un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere la situazione processuale determinata dal provvedimento impugnato e, correlativamente, a conseguire un’utilità quale risultato decisionale più vantaggioso di quello che si impugna.
Le diverse prospettazioni contenute nel ricorso non fanno altro che evocare irrilevanti quanto ipotetici e assertivi svantaggi indiretti dovuti a fatti non attua
A nulla rileva, per altro verso, la circostanza che Capano sia stato avvisato del procedimento e che gli sia stato poi consentito di interloquire in sede di merito, posto che ciò non è previsto da nessuna disposizione, né potrebbe esserlo, dato che il giudizio di revocazione della confisca è idoneo ad incidere solo sulle attuali posizioni sostanziali: quelle dello Stato al cui patrimonio è stato acquisito il bene, quella del richiedente, nella specie il terzo, che intende avere riconosciuto il suo diritto sul bene, attraverso la rimozione della decisone definitiva, previa deduzione di uno dei presupposti richiesti al comma 1 dell’art. 28, d.lgs. n. 169 del 2011.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che, come esposto nel provvedimento impugnato, il medesimo bene è stato sottoposto a confisca per sproporzione in sede penale. Di tale confisca è stata poi disposta la revoca, nel senso che se ne è statuita l’improduttività degli effetti nei confronti del terzo che aveva proposto
l’incidente di esecuzione, è stata, cioè, riconosciuta l’opponibilità della sua qualità di proprietario del bene. Sicché, Capano, comunque, non potrebbe giovarsi di tale decisione, né egli nella sede penale potrebbe ottenere vantaggi, continuando ad affermare la sua proprietà, posto che proprio per questo il bene gli è stato confiscato in quella sede. Ne deriva che neppure ipoteticamente Capano potrebbe ottenere futuri vantaggi dalla decisione che invoca con il presente ricorso per cassazione afferente al procedimento di revocazione della confisca di prevenzione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2024.