Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9898 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME
nata ad Alzano Lombardo il 20/04/1958
avverso la ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 25 settembre 2024 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava il decreto con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un alloggio di proprietà della Fondazione Enasarco, occupato da NOME COGNOME sottoposta a indagini per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non ha annullato il decreto del G.i.p. nonostante fosse del tutto privo di autonoma valutazione degli indizi in punto di fumus del reato.
Gli incisi richiamati nell’ordinanza del Tribunale (il primo che manifesta la integrale condivisione, senz’altro aggiungere, delle considerazioni del Pubblico ministero; il secondo che ricava una tranquillante certezza da atti di polizia giudiziaria neppure individuabili nella loro forma e contenuto) dimostrano la insanabile illegittimità del decreto del G.i.p., fornito di una motivazione apparente e priva di qualsivoglia spunto di valutazione critica autonoma.
L’ordinanza non ha indicato alcun elemento dimostrativo del fatto che il G.i.p. abbia fatto proprie le conclusioni del P.M. attraverso un’autonoma valutazione, il cui percorso logico deve essere esplicitato nel provvedimento.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1 -ter, del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza d’interesse.
Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi negli ultimi anni, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro
(ex plurimis v. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 5, n. 52060 de 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 – 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 – 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01 Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271231 – 01).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato che il bene in sequest sia di proprietà della Fondazione RAGIONE_SOCIALE, alla quale soltanto lo stesso potrebbe essere restituito, in assenza di un diverso titolo che ne consentirebb astratto la restituzione in proprio favore.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’ar 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 07/01/2025.