Interesse ad agire: inammissibile il ricorso sulla confisca di beni altrui
L’interesse ad agire costituisce un presupposto indispensabile per ogni iniziativa processuale. Nel diritto penale, questo principio impedisce a un soggetto di impugnare provvedimenti che non incidono direttamente sulla sua sfera giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo concetto in relazione alla confisca di un veicolo.
I fatti di causa
Un soggetto, condannato in sede di udienza preliminare, ha proposto ricorso per cassazione contestando esclusivamente la misura della confisca applicata a un’autovettura. La tesi difensiva si basava sul fatto che il mezzo non fosse di proprietà del condannato, bensì appartenesse a un terzo soggetto, del tutto estraneo alle dinamiche criminose contestate. Il ricorrente mirava quindi a ottenere l’annullamento del provvedimento ablativo sul presupposto dell’erronea individuazione del proprietario del bene.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso con procedura de plano, dichiarandolo immediatamente inammissibile. La Corte ha rilevato come la stessa linea difensiva del ricorrente fosse paradossalmente la causa del rigetto. Affermando che il bene appartiene a terzi, l’imputato ammette implicitamente di non subire alcun pregiudizio patrimoniale diretto dalla confisca stessa. Di conseguenza, non sussiste quella posizione giuridica soggettiva che giustifica l’intervento del giudice di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La norma prevede l’inammissibilità del ricorso quando mancano le condizioni di legge, tra cui la legittimazione e l’interesse. Se l’autovettura appartiene a un terzo, solo quest’ultimo è legittimato a intervenire nel processo o a proporre opposizione per tutelare il proprio diritto di proprietà. L’imputato non può farsi portavoce di interessi altrui nel processo penale, specialmente quando la decisione non aggrava la sua posizione sanzionatoria personale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e personale. Chi intende impugnare una confisca deve dimostrare di avere un titolo sul bene o un pregiudizio diretto, altrimenti l’impugnazione verrà considerata un inutile esercizio di giurisdizione, sanzionato severamente dall’ordinamento.
Posso impugnare la confisca di un’auto se non sono il proprietario?
No, il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché il provvedimento non colpisce il tuo patrimonio ma quello di un terzo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Chi può difendere la proprietà di un bene confiscato ingiustamente?
Solo il legittimo proprietario, estraneo al reato, ha la legittimazione processuale per richiedere la restituzione del bene o impugnare il provvedimento di confisca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 176 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 176 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4 luglio 2022 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto da soggetto privo di legittimazione ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: ed invero, il ricorrenl:e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca di una autovettura che non apparteneva allo stesso, bensì a un altro soggetto estraneo al reato.
Ebbene, proprio la pretesa appartenenza del bene a terzi, rende il ricorso non ammissibile in guanto proposto da soggetto privo del necessario interesse ad agire.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2022
La Consigliera estensora
Il Presidente