Interesse ad Agire del PM e Prescrizione: Quando il Ricorso Diventa Inutile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul principio dell’interesse ad agire nel processo penale. Questo requisito fondamentale stabilisce che un’azione legale, inclusa un’impugnazione, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Se questo vantaggio concreto manca, l’azione diventa inammissibile, come dimostra chiaramente il caso analizzato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da accuse di tentato furto e furto. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza di querela, un atto indispensabile per la perseguibilità di tali reati.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, ritenendo errata tale valutazione, ha proposto ricorso in Cassazione. La tesi dell’accusa era che le sommarie informazioni rese dalla persona offesa avessero, in realtà, valore di querela e che quindi il processo dovesse proseguire.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6506/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. La decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se le dichiarazioni della vittima costituissero o meno una valida querela), ma si ferma a una valutazione preliminare e decisiva: la carenza di interesse ad agire.
Le Motivazioni: L’Assenza di un Risultato Praticamente Favorevole
Il cuore della motivazione risiede in una constatazione temporale. La Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione per i reati contestati era già decorso in data 23 agosto 2020, ovvero prima ancora che venisse emessa la sentenza d’appello impugnata.
Questo significa che, anche se il ricorso del Procuratore fosse stato accolto e la tesi sulla validità della querela fosse stata riconosciuta, la Corte di Cassazione non avrebbe potuto fare altro che prendere atto dell’intervenuta prescrizione. L’esito finale per l’imputato sarebbe stato comunque il proscioglimento, seppur per una causa diversa (estinzione del reato per prescrizione anziché per mancanza di querela).
La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che l’impugnazione deve mirare a un risultato “non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole”. Poiché in questo caso il risultato pratico sarebbe rimasto identico, ovvero l’impossibilità di pervenire a una condanna, è venuto meno l’interesse ad agire del Procuratore. L’appello, in sostanza, era diventato un esercizio puramente teorico, privo di qualsiasi utilità concreta ai fini della giustizia penale.
Conclusioni: Il Principio di Economia Processuale
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: le azioni giudiziarie non possono essere intraprese per una mera affermazione di principio o per la correzione teorica di un errore giuridico. Devono essere sostenute da un interesse concreto, attuale e tangibile. Quando un evento, come la prescrizione del reato, rende impossibile ottenere un risultato pratico più vantaggioso, l’azione processuale perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarata inammissibile. Tale approccio garantisce l’economia processuale, evitando di impegnare le risorse della giustizia in contenziosi privi di una reale posta in gioco.
Quando un ricorso del Pubblico Ministero può essere considerato inammissibile per difetto di interesse?
Un ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se fosse accolto, non porterebbe a un risultato pratico più favorevole per l’accusa. Nel caso specifico, poiché il reato era già prescritto, una decisione favorevole al PM non avrebbe comunque potuto portare a una condanna.
Cosa significa che un’impugnazione deve perseguire un risultato “praticamente favorevole”?
Significa che l’obiettivo dell’impugnazione non può essere solo la correzione teorica di un errore legale, ma deve mirare a un cambiamento concreto della situazione giuridica. Se l’esito finale rimane invariato a causa di altri fattori (come la prescrizione), l’interesse a impugnare viene meno.
La prescrizione del reato prevale su altre questioni processuali nel giudizio di Cassazione?
Sì, se la prescrizione è maturata prima della decisione impugnata, la Corte di Cassazione rileva la sua esistenza come causa di estinzione del reato. Questo fatto può rendere superfluo l’esame delle altre questioni sollevate nel ricorso, portando a una dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso sentenza emessa da quella Corte territoriale con la quale, in parziale riforma della senten emessa dal Tribunale monocratico di Treviso, si dichiara non doversi procedere per i reati di c al capo a) tentato furto e al capo b) furto nei confronti dell’imputato NOME COGNOME mancanza di querela;
Rilevato che il AVV_NOTAIO Generale lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento del valore di querela del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa;
Considerato che, il 23 agosto 2020, anteriormente alla sentenza di appello, è decorso termine massimo di prescrizione, sicchè deve ritenersi che il AVV_NOTAIO Generale impugnante non abbia interesse all’accoglimento del ricorso, dal momento che, quand’anche il ricorso foss fondato, questa Corte non potrebbe fare altro che prendere atto della prescrizione del reat conforta detta conclusione la giurisprudenza di questa Corte – cui il Collegio ritiene di ad secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il qu P.M. deduca profili di carenza nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolut adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussist confermativa della decisione di primo grado (ma il ragionamento può essere esteso al proscioglimento sub iudice), quando, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione de perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, COGNOME Mario, Rv. 260121; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651).
Precisato che non si è tenuto conto della memoria dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato quanto inviata solo il 12 gennaio 2024, senza il rispetto del termine di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO Generale. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.