Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo della polizza vita del valore di 50.0000 euro da lui sottoscritta, in qualità di legale
rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, quale profitto del reato di cui all’art. 316bis cod. pen.
Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, tale reato è stata contestato a COGNOME, perché, in tale qualità di legale rappresentante della società, dopo avere ricevuto in data 13 e 14 febbraio 2023 la somma di 12.000.000 di euro da RAGIONE_SOCIALE a titolo di finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 41 del 2021, erogato per le grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergenza COVID, ometteva di destinare tali somme al sostegno dei costi per la gestione e gli investimenti produttivi oggetto del piano aziendale, trasferendo alla RAGIONE_SOCIALE, il 2 marzo 2023, la somma di 50.000 euro a titolo di premio assicurativo per la polizza vita di cui sopra, sottoscritta a titolo di investimento finanziario ancorato all’andamento di fondi interni e gestione separata.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 322, 324 e 568 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non vanta alcun diritto alla restituzione del bene, trattandosi di polizza sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE, unica beneficiaria della stessa.
Deduce il difensore che l’art. 322 cod. proc. pen. prevede che siano legittimati a proporre riesame avverso il decreto di sequestro preventivo «l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Perciò, la persona sottoposta ad indagini è sempre legittimata a proporre riesame.
A prescindere dalla legittimazione, occorre, però, stabilire se, nei casi in cui non abbia diritto alla restituzione del bene, la persona sottoposta ad indagini abbia un concreto intesse a ricorrere; in ragione del contrasto esistente sul punto, tale questione è stata recentemente sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte.
Nella prospettazione difensiva l’interesse a ricorrere si identifica, in tali ipotesi, con l’interesse alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura e deve essere ritenuto sussistente nei casi in cui il ricorso miri a contestare la configurabilità del reato, come nel caso di specie, in cui erano stati sviluppati una serie di argomenti volti a censurare l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo per ottenere un annullamento dell’ordinanza del Tribunale per il riesame, finalizzato a una valutazione nel merito della vicenda.
Tuttavia, non ha un interesse concreto a ricorrere perché il provvedimento di sequestro è stato impugnato anche dalla società che avrebbe diritto alla restituzione del bene; il relativo ricorso, trattato alla presente udienza, è stato accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico (decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 14 aprile 2025), che ha perduto la sua efficacia.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 05/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME