Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34198 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34198  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Borgomanero il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/12/2024 del GIP del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio;
Con provvedimento del 14 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, ha rigettato, per manifesta infondatezza, l’istanza, ex art. 671 cod.proc.pen. con cui COGNOME NOME aveva invocato la caducazione immediata degli effetti del provvedimento di confisca del 20 novembre 2024, con il quale, ai sensi dell’art. 130 cod.proc.pen., il medesimo giudice, «richiamata la sentenza n. 341/24 con cui era stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui ai capi d) e e) di imputazione, rilevato che in quella sede nulla è stato statuito in ordine agli animali in sequestro; ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria, possa procedersi anche in questa sede, ex art. 130 c.p.p.; letto l’art. 4 I. 150/92», aveva ordinato «la confisca dei pappagalli in sequestro ».
 Avverso l’ordinanza di rigetto del 14 dicembre 2024 NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per contrarietà all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene un provvedimento di tal fatta abnorme, in quanto disposto all’esito di procedura di correzione di errore materiale, per di più intervenuto dopo l’irrevocabilità della sentenza che avrebbe dovuto indurre a procedere con incidente di esecuzione.
Assume la difesa che all’omessa pronuncia in ordine alla confisca è possibile rimediare, soltanto, con l’impugnazione o, nel caso di intervenuta irrevocabilità della sentenza (di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), con lo strumento previsto dall’art. 676 cod.proc.pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, COGNOME, Rv 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, NOME, Rv NUMERO_DOCUMENTO).
La confisca prevista dall’art. 4 I. n. 150/1992 e s.m.i., ha natura speciale, e si applica a prescindere dalla condanna del responsabile, a condizione che venga comunque accertata la violazione di qualcuno dei divieti imposti dalla legge citata, agli artt. 1 e 2 («in violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2″, recita l I.cit.), mentre, nel caso che ne occupa, nulla è stato accertato al proposito.
2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge processuale con conseguente nullità del decreto emesso, de plano, dal giudice dell’esecuzione, in quanto lo stesso, a seguito dell’istanza del difensore di COGNOME, ha provveduto, senza previa rituale instaurazione della udienza, e senza richiedere il previo parere del pubblico ministero, laddove l’art. 666, comma 2, cod.proc.pen. consente di decidere per l’inammissibilità dell’istanza, de plano, con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta -per difetto
delle condizioni di legge- o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata; al di là delle ipotesi specificamente indicate, il procedimento deve svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del pubblico ministero e l’assistenza e partecipazione, obbligatorie, del difensore, onde garantire l’effettività del contraddittorio; in difetto di tanto ci si trova al cospetto di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stat e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., perché l’omesso avviso della fissazione dell’udienza all’interessato è equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario e all’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Inoltre con il decreto in questione, assume la difesa, è stata ritenuta legittima l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, ma la stessa è nulla perché emessa senza la fissazione dell’udienza camerale prevista dall’art. 130, comma 2, cod.proc.pen..
Nella ipotesi in cui il provvedimento impugnato debba essere inteso non atto del procediménto di correzione dell’errore materiale, ma quale provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso in relazione a materia indicata nell’art. 676 cod.proc.pen. (confisca), prevedendo la legge (art. 666, comma 4, cod.proc.pen.) solo la possibilità di proporre opposizione, chiede la difesa, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, che il presente ricorso sia riqualificato in tal senso.
2.3. Invoca, dunque, previa riunione del presente procedimento con quello di legittimità pendente col n. 42380/2024 RG Corte di Cassazione, a) l’annullamento del decreto del 14 dicembre 2024, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara nel procedimento n. 436/2024 SIGE, depositato il 20 dicembre 2024 e notificato il 9 gennaio 2025; b) l’ordinanza del 20 novembre 2024, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, depositata in pari data e notificata al difensore il 4 dicembre 2024, con cui il giudice, in relazione al proc.pen. n. 972/2023 rgnr e 2058/2024 Reg, GIP, ha ordinato la confisca dei pappagalli in sequestro con affidamento ad un ente individuato dal RAGIONE_SOCIALE. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.A seguito di distinti decreti di perquisizione, del 6 dicembre 2018 e del 27 settembre 2019, e dei sequestri del 6 dicembre 2018 e 1 ottobre 2019, venivano
sequestrati all’odierno ricorrente, tra l’altro, numerosi pappagalli, oggetto di confisca con ordinanza del 20 novembre 2024.
1.1.L’ordinanza di confisca è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara il 20 novembre 2024, dopo il passaggio in giudicato (28 settembre 2024) della sentenza n. 341 dell’Il settembre 2024.
La sentenza in questione aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del COGNOME per i reati di cui ai capi b), d) e) di imputazione, gli ultimi due relativi ai r di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), e 2, comma 1, lett. f), I. 150/1992.
1.2. Avverso quell’ordinanza la difesa di COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione (n. 42380/2024 R.G.) lamentando ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., l’erronea applicazione della legge penale, per contrarietà all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene un provvedimento di tal fatta abnorme in quanto disposto all’esito di procedura di correzione di errore materiale; e l’erronea applicazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) cod.proc.pen., per avervi il Giudice provveduto de plano, senza fissare l’udienza di cui all’art. 127 cod.proc.pen., in violazione del disposto dell’art, 130, comma 2, cod.proc.pen..
1.3. Avverso la medesima ordinanza la difesa di COGNOME ha proposto incidente di esecuzione, per la caducazione immediata dell’ordinanza che disponeva la confisca degli esemplari in sequestro, istanza ritenuta infondata dal Giudice dell’esecuzione, e rigettata, col provvedimento qui impugnato, ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara del 14 dicembre 2024, contenente incidentale affermazione della legittimità del provvedimento di correzione della sentenza da se medesimo emesso.
Il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato come il provvedimento di confisca -disposta con ordinanza del 20.11.2024, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., con riferimento alla sentenza n. 341/2024 (non contenente, per mero errore materiale, alcuna disposizione in merito agli animali in sequestro)- accertata la responsabilità dell’imputato, colto in possesso di numerosi pappagalli in assenza della documentazione di legge, risultasse conseguenza logica, trattandosi di confisca obbligatoria.
Il Giudice dell’esecuzione ha, dunque, ritenuto manifestamente infondata l’istanza ex art. 671 c.p.p., con la quale era stato dedotto, in particolare, il mancato accertamento dei reati contestati a seguito della pronuncia di proscioglimento per estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione.
 Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 15794 del 2025, adottata nell’ambito del procedimento n. 42380/2024 RG Corte di Cassazione, a seguito di
ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento in data 20.11.2024, che ha ordinato la confisca, ha annullato l’ordinanza impugnata, evidenziando che «lo stesso G.RAGIONE_SOCIALE.p. non aveva più il potere di disporre d’ufficio, e con la procedura di correzione degli errori materiali, la statuizione relativa alla confisca nella sentenza emessa all’esito del giudizio di cognizione non impugnata e divenuta, ormai definitiva Li».
La sentenza, del 4 marzo 2025, depositata il 23 aprile 2025, successiva al ricorso, determina la carenza, sopravvenuta, di interesse allo stesso in quanto l’ordinanza impugnata del 20 novembre 2024 è già stata annullata ed il provvedimento che quella ordinanza confermava, in questa sede impugnata, è, ovviamente, privo di effetto.
4.1. L’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile nei termini dell’attualità, e in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 – 01).
La concretezza dell’interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, COGNOME, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018).
In particolare, l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093). 4.2. Nella specie alcun effetto può riconnettersi alla pronuncia invocata sicchè il ricorso è inammissibile.
4.3. Trattandosi, nella specie, di declaratoria di inammissibilità derivante da causa al ricorrente non direttamente imputabile (trattandosi di emergenza sopravvenuta) non deve essere comminata la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della cassa delle Ammende, posto che il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse- Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
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Il Presidente