Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO che ha concluso insistendo per l’ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Sassari ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Sassari in data 21 novembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di una vettura, utilizzata dall’indagato per commettere assieme ad altri plurime condotte di truffa simulando incidenti stradali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la violazione di legge, in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., attesa la palese insussistenza del periculum in mora, considerate l’emissione del provvedimento amministrativo (foglio di via obbligatorio) che aveva imposto all’indagato di allontanarsi dal territorio sardo, ove erano state consumate le truffe in danno di automobilisti, oltre che la circostanza della titolarità del veicolo, appartenente a soggetto terzo, non risultando la perdurante disponibilità del mezzo in capo al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito e in difetto di interesse.
Se pur nel ricorso si deduce formalmente un profilo integrante violazione di legge (unico motivo che legittima il ricorso in cassazione avverso i provvedimenti in materia di cautela reale: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01), nel corpo dell’atto le censure formulate riguardano l’asserita omessa considerazione di circostanze fattuali (l’emissione del foglio di via obbligatorio, cui aveva fatto seguito il trasferimento dell’indagato fuori dai confini regionali) che, al contrario, il Tribunale del riesame ha considerato e valutato ritenendo che l’elemento territoriale non fosse condizione necessaria e indispensabile per la realizzazione di nuove condotte di reato della stessa specie, che ben potevano essere replicate anche in un territorio diverso, ove fosse rimasta in capo al ricorrente la disponibilità del veicolo.
Per altro verso, l’ammissione dell’indagato circa la titolarità della vettura in capo ad un terzo soggetto, senza alcuna precisazione in ordine al titolo che avrebbe legittimato il suo uso e l’interesse alla restituzione, rende all’evidenza inammissibile per difetto di interesse il ricorso poiché, come già affermato dalla giurisprudenza della Corte, «l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01); sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono
la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/3/2024