Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41513 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent. n. 1681GLYPH/2025
sez.
CC – 18/12/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Montecastrilli il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/09/2025 del tribunale di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO
Il tribunale del riesame di L’Aquila, con ordinanza del 11.09.2025, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il sequestro probatorio adottato dalla Procura di L’aquila il 22.7.2025, in relazione al reato ex artt. 515, 56 cod. pen., inerente la vendita di dispositivi di sigaretta elettronica, nel contesto di una disposta perquisizione locale con conseguente sequestro ex art. 252 ss. cod. proc. pen. di beni della RAGIONE_SOCIALE (rapp.te legale lo stesso COGNOME NOME), rigettava la domanda.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo tre motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo, vizi di violazione di legge processuale e il vizio di motivazione apparente. Rispetto alla doglianza proposta in sede di riesame, riguardante la carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine alla esigenza probatoria sottesa, assunta come non illustrata, il tribunale del riesame non si sarebbe confrontato, concentrandosi su una deduzione riguardante l’indeterminatezza del decreto di perquisizione e sequestro non sollevata dalla difesa.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale, e il vizio di motivazione apparente. Si rappresenta che in sede di riesame sarebbe stata sollevata censura anche in ordine alla violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, atteso che il sequestro disposto sarebbe ‘massivo’, tanto piø in un quadro in cui si impedirebbe di cogliere la connessione tra un vincolo di indisponibilità così ampio e il non illustrato sviluppo investigativo. Anche rispetto a tale censura vi sarebbe una motivazione apparente.
Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., siccome il sequestro probatorio sarebbe stato strumentalizzato per perseguire finalità preventive. E anche la motivazione sul punto sarebbe apparente.
Preliminarmente, si osserva che il sequestro probatorio in contestazione attiene a beni nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente Ł rappresentante legale. Il ricorso non Ł proposto da quest’ultimo nell’interesse della predetta società, quale terza interessata alla restituzione di beni propri, , con relativa procura speciale per il difensore, bensì Ł proposto dal COGNOME quale indagato. Consegue la carenza di interesse e la inammissibilità del ricorso. Invero non risulta, a fronte di beni di terzi, la cui restituzione avverrebbe astrattamente in favore dell’ente rappresentato, alcun interesse in capo al ricorrente, peraltro neppure dedotto. CosicchŁ non trova applicazione il principio, affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte alla udienza del 25 settembre 2025 ( cfr. notizia di decisione n. 15) secondo le quali rispetto a beni altrui ‘la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione’, atteso che l’attuale indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, non ha neppure rappresentato un tale interesse, diverso, da quello a lui non spettante, corrispondente alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, quale rappresentante legale, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 18/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME