Interesse a Ricorrere: Quando l’Appello Peggiora la Situazione
Nel sistema giuridico, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma non è un esercizio accademico. Per poter presentare un ricorso è necessario avere un interesse a ricorrere, ovvero la concreta possibilità di ottenere un risultato favorevole o comunque migliore rispetto alla decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28351/2024) offre un esempio lampante di come la mancanza di questo requisito possa portare alla dichiarazione di inammissibilità, anche in presenza di un errore del giudice.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata. Inizialmente, erano state accusate anche del più grave reato di violenza privata. Tuttavia, il giudice di primo grado, nel condannarle, aveva ritenuto il reato di violenza privata implicitamente ‘assorbito’ in quello di minaccia, condannandole di fatto solo per quest’ultimo.
Gli imputati, non soddisfatti della sentenza di condanna della Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Il loro ricorso, però, è stato giudicato generico e, soprattutto, privo del fondamentale requisito dell’interesse ad agire.
La Decisione della Corte e la Mancanza di Interesse a Ricorrere
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione non risiede tanto nel merito delle accuse, quanto in una valutazione puramente processuale. I giudici hanno evidenziato che il tribunale di primo grado aveva commesso un errore di diritto. Secondo la giurisprudenza consolidata, è il reato di minaccia (art. 612 c.p.) a essere un elemento costitutivo e quindi assorbito nel più grave reato di violenza privata (art. 610 c.p.), e non viceversa.
Nonostante questo errore, che di fatto aveva avvantaggiato gli imputati condannandoli per un reato meno grave, la Procura non aveva impugnato la decisione. Di conseguenza, gli unici a presentare ricorso erano proprio gli imputati. Ma quale vantaggio avrebbero potuto ottenere? L’unico risultato concreto di un’eventuale correzione dell’errore sarebbe stato quello di vedersi condannati per il reato più grave di violenza privata. Mancava, quindi, qualsiasi vantaggio pratico, rendendo il loro interesse a ricorrere inesistente.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l’impugnazione deve mirare a un risultato utile per chi la propone. Non è sufficiente lamentare un’astratta violazione di legge se la sua correzione non porta alcun beneficio, o addirittura, come in questo caso, un peggioramento della propria situazione giuridica.
I ricorsi sono stati definiti ‘generici’ perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello e, soprattutto, ‘proposti in carenza di interesse’. La Cassazione ha spiegato che, sebbene la decisione del primo giudice fosse giuridicamente errata nell’applicazione del principio di assorbimento, tale errore non poteva essere corretto su impulso degli imputati, i quali ne avevano tratto un vantaggio. Ricorrere contro una decisione che, seppur sbagliata, è più favorevole di quella che sarebbe stata corretta, è un controsenso processuale. Di qui, l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: non si può impugnare per il solo gusto di farlo. L’interesse a ricorrere deve essere attuale, concreto e finalizzato a ottenere una decisione più vantaggiosa. Un errore del giudice che si risolve in un beneficio per l’imputato non può essere da quest’ultimo utilizzato come motivo di ricorso, pena l’inammissibilità dell’impugnazione stessa. La giustizia, infatti, non persegue la perfezione teorica delle sentenze, ma la tutela di interessi reali e concreti.
Cos’è l’interesse a ricorrere e perché è un requisito fondamentale?
È il vantaggio pratico e concreto che una parte si aspetta di ottenere dall’accoglimento della propria impugnazione. È fondamentale perché, in sua assenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto il sistema giudiziario non si occupa di questioni puramente teoriche o accademiche.
Perché in questo caso specifico gli imputati non avevano interesse a impugnare la sentenza?
Perché il giudice di merito aveva commesso un errore a loro favore, condannandoli per il reato meno grave di minaccia anziché per quello più grave di violenza privata. Correggere l’errore, unico esito possibile del ricorso su quel punto, avrebbe peggiorato la loro posizione, portando a una condanna per un reato più grave.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e, come stabilito in questa ordinanza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANGRI il DATA_NASCITA COGNOME CONCETTA nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata.
Considerato che i ricorsi risultano generici, omettendo sostanzialmente di confrontarsi con la motivazione della sentenza e comunque proposti in carenza di interesse. Ed infatti correttamente la Corte territoriale, in assenza di appello del pubblico ministero, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia condannato gli imputati per il solo reato di minaccia, considerando dunque implicitamente assorbito nel medesimo quello di violenza privata per il quale pure erano stati tratti a giudizio, non avendo egli disposto – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – alcun aumento per la continuazione in riferimento a quest’ultimo. Non è dubbio che si trattasse di decisione erronea, atteso che per consolidata giurisprudenza è semmai l’imputazione di cui all’art. 612 c.p. che doveva ritenersi assorbita, atteso che la minaccia è elemento costitutivo del reato di violenza privata, ma non per questo sussisteva l’interesse degli imputati ad impugnare sul punto la pronunzia di primo grado e men che meno sussiste quello a ricorrere avverso quella d’appello, posto che l’unico risultato concretamente perseguibile sarebbe quello di essere condannati per un reato più grave di quello effettivamente ritenuto dai giudici del merito.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7/2024