Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 09-07-1984, avverso l’ordinanza del 22-11-2024 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Tribunale del riesame di Firenze confermava l’ordinanza emessa il 13 agosto 2024 , con la quale, nell ‘ ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, il G.I.P. del Tribunale di Firenze, per quanto rileva in questa sede, aveva disposto l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1 bis e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, delitto a lui contestato per aver concorso nell’importazione in Italia di circa 50 chili di cocaina provenient i dall’Ecuador, avendo in particolare l’indagato agito quale componente della squadra di recupero del narcotico, con la promessa della remunerazione pari al 30% del valore della cocaina che avrebbero dovuto prelevare (capo M); fatti commessi in Livorno in epoca antecedente e prossima all’8 -9 marzo 2021.
Avverso l’ordinanza del Tribunale toscano, NOMECOGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 191, 253, 254 e 273 cod. proc. pen., eccependo l’inutilizzabilità del materiale investigativo ricavato dal sequestro del telefonino iphone X in uso a Turja Roland, dal quale sono stati tratti i riferimenti utilizzati per procedere all’acquisizione delle chat Sky Ecc. tramite OIE. Stante l’inesistenza del provvedimento giurisdizionale legittimante l’acquisizione del device da cui sono stati estrapolati i dati necessari utilizzati per la successiva richiesta di OIE, vi sarebbe stata un’illegittima violazione della sfera di riservatezza, a ciò aggiungendosi , in punto di ‘prova di resistenza’, che, una volta espunte dal materiale di indagine le chat RAGIONE_SOCIALE, non residuerebbero ulteriori elementi significativi a carico del ricorrente, atteso che non è intervenuto il sequestro del narcotico, non vi sono intercettazioni che riguardano NOME, né su questi vi sarebbero propalazioni da parte del collaboratore NOME COGNOME .
Con il secondo motivo, si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui al capo M nell’ipotesi del tentativo, rilevandosi in proposito che il contenuto dei messaggi registrati dai primi giorni di marzo sino alla sera del controllo permette di riscontrare l’assenza di un’efficace organizzazione e di preordinazioni delle operazioni di esfiltrazione, evincendosi dalla messaggistica che, pur trovandosi il carico già all’interno del porto di Livorno, non era stata ancora compiutamente designata la squadra che avrebbe provveduto al recupero materiale del narcotico, il che risulta indicativo del ruolo del tutto contingente assegnato al ricorrente, ruolo del tutto sganciato dalle dinamiche attinenti all’importazione vera e propria .
Con il terzo motivo, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 274, 282 e 283 cod. proc. pen., censurandosi il giudizio relativo sia alla sussistenza delle esigenze
cautelari che alla scelta della misura, non avendo il Tribunale tenuto conto degli1 elementi addotti dalla difesa, ossia del tempo trascorso dalla commissione del reato, dell’assenza di prova circa l’attualità di collegamenti con soggetti riconducibili al clan o comunque dediti al narcotraffico, dell’assenza di precedenti penali in capo al ricorrente e della stabile e comprovata attività lavorativa svolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nel suo complesso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare l’inammissibilità.
Ed invero, come sottolineato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la doglianza difensiva è generica, sia nella misura in cui non è stato allegato l’ ordine di indagine europeo, sia rispetto alla mancata prova che i dati (non meglio precisati) in esso indicati sarebber o stati desunti dall’attività di P.G. svolta il 9 marzo 2021, fermo restando che la censura pare in ogni caso formulata in via meramente ipotetica, non essendo stati specificati gli elementi probatori che i giudici caut elari avrebbero indebitamente utilizzato in forza dell’apprensione di un cellulare, che invero non risulta nemmeno adeguatamente circoscritta sia nella sua dimensione spazio-temporale che nella sua effettiva valenza contenutistica, non potendosi in tal senso sottacere che, come affermato nell ‘ ordinanza gravata (pag. 19), il 9 marzo 2021 nessun telefono venne sequestrato, essendo avvenuta l ‘ acquisizione dei dati criptati solo a seguito dell ‘ ordine di indagine europeo.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Nel ripercorrere le risultanze investigative riferibili al capo M, il Tribunale del riesame (cfr. pag. 1820 dell’ordinanza impugnata) ha nno richiamato le conversazioni intercorse tra i fratelli COGNOME, nelle quali era presente il riferimento ai cd. ragazzi, ossia NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali avrebbero dovuto far parte della squadra di recupero dello stupefacente. Costoro, al momento del controllo di P.G. eseguito nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2021, avevano nella loro disponibilità una pluralità di attrezzi funzionali al recupero dello stupefacente, come cesoie, tronchesi, trapani, piedi di porco, corde e borsoni.
Dunque, avuto riguardo all’accertato impegno di una pluralità di persone nella importazione di una partita di cocaina di circa 50 chili proveniente dal Sud America, è stato legittimamente ritenuto configurabile, almeno a livello di gravità indiziaria, il reato ex art. 73-80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., dovendosi comunque considerare che, ove pure il reato fosse ritenuto configurabile nella forma tentata, non vi sarebbero effetti favorevoli per l’indagato, stante la contestazione dell’aggravante a effetto speciale dell’ingente quantità, che eleva la pena detentiva massima del tentativo a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni.
Sotto tale profilo, risulta carente l’interesse a ricorrere di Cami, dovendosi richiamare la consolidata affermazione di questa Corte ( ex multis cfr. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 e Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 2019, Rv. 275028), secondo cui, in tema di procedimento cautelare, sussiste l ‘ interesse concreto e attuale dell ‘ indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l ‘ impugnazione sia volta ad ottenere l ‘ esclusione di un ‘ aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso (qui non ravvisabile) in cui ciò incida sull ‘ ‘ an ‘ o sul ‘ quomodo ‘ della misura.
Immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, individuata negli arresti domiciliari in ragione del ruolo più modesto assunto da Cami rispetto ad altri ricorrenti.
In proposito, infatti, il Tribunale del Riesame (pag. 23 dell’ordinanza impugnata) ha evidenziato come l’elevato pericolo di recidiva, desumibile dall’oggettiva gravità della vicenda contestata al capo M (partecipazione a una squadra di recupero di un carico di circa 50 chili di cocaina proveniente nel porto di Livorno dall’Ecuador a bordo di un container), non potesse essere soddisfatto con misure meno gravose, che risulterebbero pur sempre sottodimensionate rispetto alla serietà degli addebiti e inefficaci alla luce della occasionalità dei relativi controlli.
Dunque, rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, si è in presenza di un apparato argomentativo non illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive , in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito .
4 . Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di Cami deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26.02.2025