Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/08/1970
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
considerato che i primi due motivi – relativi alla responsabilità penale del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. – sono inammissibili
perché, oltre a risultare meramente reiterativi dell’atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato,
in cui si dà correttamente conto della sussistenza di tutti gli elementi delle fattispecie incriminatrici, ivi comprese la resistenza attiva (in relazione all’art.
337 cod. pen.) e la presenza di più persone (in relazione all’art. 341-bis cod.
pen.);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e, in particolare, agli
aumenti a titolo di continuazione, non si confronta con il fatto che i giudici di merito, in accoglimento del motivo di appello, hanno ridotto la pena proprio per meglio adeguarla al concreto disvalore della condotta (cfr. p. 7 della sentenza);
considerato, infine, che l’ultimo motivo di ricorso censura la mancata diminuzione della metà sull’aumento a titolo di continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen., come disposto dall’art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.; sul punto si ritiene che non vi sia un concreto interesse del ricorrente in quanto la pena complessiva irrogata dalla Corte d’appello risulta in concreto minore – e quindi più favorevole – di quella che avrebbe dovuto applicarsi, anche tenendo conto della diminuzione di cui all’art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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