Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17867 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17867 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato il 08/06/1981 a Polistena avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 5 novembre 2024, rigettava l’a proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preli di quel Tribunale del 14 giugno 2024, con il quale era stata applicata nei suoi co misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle pubbliche funzioni per la dur dodici. COGNOME è indagato, in concorso con altri e nella sua qualità di dirige
componente di un’equipe, del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. di cui al c dell’imputazione. In data 30 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari, rig richiesta di revoca della misura interdittiva applicata, ha ridotto l’ambito di eff stessa, autorizzando il ricorrente allo svolgimento di attività prettamente medico-c inibendogli unicamente la partecipazione all’attività di componente di commissioni di g procedure pubbliche.
Il Tribunale confermava la valutazione del Giudice per le indagini preliminari sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato sul rilievo che il delitto in parola si verifica se l’organo o l’ente pubblico abbiano procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, pur non essendo nece che l’atto sia stato emanato. Ciò posto, riteneva che il compendio indiziario avesse ra soglia della gravità: le indagini, svolte attraverso servizi di osservazione, perquisizione, acquisizione di documenti e attività di intercettazione, avevano cons rivelare incontri frequenti e comunicazioni fra COGNOME e COGNOME, rappresentante comm della RAGIONE_SOCIALE oltre che l’acquisizione da parte del primo di docume che poi aveva provveduto a trasmettere al responsabile del procedimento (COGNOME) della predisposizione degli atti di gara. Erano inoltre emersi plurimi contatti, dedot tabulati telefonici, finalizzati a influire sulla formulazione del bando di gar l’introduzione di specificità e requisiti propri della RAGIONE_SOCIALE e non di altre società settore. Riteneva, in definitiva, il Tribunale che dal mese di settembre 2020 fosse em evidenza un contesto di costanti e rinsaldati rapporti, caratterizzati anche da i COGNOME, COGNOME e COGNOME anch’egli dipendente della RAGIONE_SOCIALE
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti, in ragione del delle condotte, del pericolo di recidivanza dimostrato dall’avere l’indagato abus posizione professionale ricoperta e della rete di contatti consolidatasi negli anni. Lo consapevole delle commistioni tra pubbliche funzioni e interessi commerciali di cu portatori soggetti esterni all’amministrazione sanitaria, anziché contrastare sollecitazioni provenienti dall’ambiente di lavoro, si era ben adeguato alle medesime.
Tuttavia, anche in considerazione del provvedimento intervenuto nelle more, con Giudice per le indagini preliminari aveva ridotto l’ambito di efficacia della misura i originariamente applicata, inibendo all’indagato unicamente la partecipazione all’a componente di commissioni di gara e procedure pubbliche, i Giudici della cautela ritenev contenerne l’ambito temporale in mesi sette, tenuto conto delle condizioni sogge COGNOME incensurato, e del pregresso periodo di sottoposizione alla misura.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, il quale ha violazione di legge e il vizio di motivazione:
con riguardo alla omessa indicazione del procedimento amministrativo instaura difetto del quale le condotte non assumono rilievo penale autonomo, ciò con part
riferimento alla mancata individuazione dell’atto deliberativo che avrebbe dato orig procedura;
alla mancata considerazione dell’inoffensività della condotta addebitata all’in pericolo salvaguardato dalla norma deve essere concreto, ciò comportando la non punib delle condotte prive di attitudine effettiva a interferire sulle modalità di scelta d nell’ambito del procedimento amministrativo. In tale ottica non è stata valoriz Tribunale la consulenza di parte, secondo cui la bozza di capitolato rinvenuta nella pendrive del ricorrente, non avrebbe potuto agevolare la RAGIONE_SOCIALE a discapito delle con trattandosi viceversa di elementi generici. Il Tribunale aveva proceduto in congetturale anche nell’esame delle captazioni, trascurando di valorizzare il caratte delle stesse che era stato invece sottolineato dalla Difesa, così come è stata enf rilevanza degli incontri;
alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale consi risalenza dei fatti addebitati, l’incensuratezza dell’indagato, nonché l’impossibilità, lo stesso di reiterare in condotte illecite, atteso che l’attività svolta dal sanit dirigente medico presso il reparto di medicina dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catan pericolo di reiterazione richiederebbe, infatti, un apposito incarico correlato a gare pubbliche proveniente dall’azienda ospedaliera, evenienza questa che non pare prospet alla luce della avvenuta instaurazione del procedimento penale. Peraltro, anche l’o sospensione dall’attività sanitaria appariva immotivata. Infine, si censura il diverso riservato ad altri indagati, anche coinvolti in plurimi fatti, più gravi di quelli ascrit
In data 7 marzo 2025 la Difesa ha depositato una memoria, con la quale, contrastan conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso, ponendo in particolare l’accento su valutazione della consulenza di parte a firma del Prof. COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Va premesso che la misura interdittiva ha attualmente perso la propria efficacia ri dal testo del provvedimento impugnato e dal ricorso per cassazione che la stessa, eseg luglio 2024, è oggi cessata in ragione della riduzione a mesi sette della sua applicaz come disposto dal provvedimento impugnato.
Si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si ribadire, che in tema di impugnazioni, l’interesse del ricorrente ad ottenere un provv de libertate non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, an l’impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli, co desume dallo stesso ricorso (Sez. 2, n. 42857 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 28719
6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283). Dunque, il venir meno dell’interes ricorrente al ricorso, che non può essere individuato, ad esempio, nelle conse amministrativo-disciplinari determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze perti altre fasi processuali, non direttamente correlate allo status libertatis, che in alcun modo sono vincolate a quella cautelare ormai definita, determina la inammissibilità del ricorso con piena consapevolezza della cessazione che era già intervenuta al momento del dep dell’atto (4 febbraio 2025).
Del resto, il tema relativo alla sussistenza dell’interesse a dolersi, in dell’applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al moment decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e termini negativi. L’interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve r il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può ris in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, incidenza pratica nell’economia del procedimento. In materia cautelare, un interesse c ed attuale può rinvenirsi in capo al ricorrente solo in riferimento alla possibilità per attivare, in presenza dei presupposti di legge, la procedura per la riparazione de detenzione, ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. Detto istituto, tuttav esclusivamente la custodia cautelare – cui sono riconducibili anche gli arresti domicilia ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., rimanendone invece escluse le altre misure coerci interdittive. Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare intervenuta ne procedimento incidentale de libertate o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell’inte coltivare il gravame – atteso che la persistenza dell’interesse va apprezzata con rig solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di pre una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale d riparazione per l’ingiusta detenzione – trova pertanto applicazione solo ove si tratti d custodia cautelare, ma non quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, a fondare il diritto alla riparazione suddetta: la revoca di tali ultime misure, sopra corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell’interesse al gr parte dell’indagato (Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282392; Sez. 5, del 06/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282542). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tre euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/03/2025