Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato nei confronti di NOME il decreto di sequestro preventivo, ex art. :321, commi 1 e 2, c pen., della somma in contanti di euro 300.000, in relazione alla contestazione del reato riciclaggio.
Avverso il predetto provvedimento RAGIONE_SOCIALE, tramite il suo difensore, ricorre pe cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1 A tal fine deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge relativamente agli 325 e 321 cod. proc. pen., per insussistenza dei requisisti di legge necessari per emettere
provvedimento cautelare reale, nonché il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, del provvedimento di rigetto impugnato.
In particolare, si evidenzia l’assenza della concreta individuazione del reato presupposto, da che i giudici della cautela si sarebbero limitati a descrivere un’ipotesi astratta di reato specie presunte evasioni fiscali da parte della società RAGIONE_SOCIALE di proprietà del padr ricorrente, senza tuttavia indicare gli elementi concreti su cui fondare tale ipotesi. sarebbe, inoltre, una compiuta e chiara motivazione in ordine al nesse di pertinenzialità tr fattispecie illecita oggetto di contestazione ed il bene sequestrato, posto che le somme denaro ben potrebbero appartenere anche a soggetto terzo estraneo al reato.
Il vizio di motivazione, infine, andrebbe individuato nel fatto che il GRAGIONE_SOCIALE non svilup motivazione autonoma circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della convalida d sequestro preventivo, ma si sarebbe limitato ad utilizzare formule di stile ed espressi rinv altri atti, così realizzando una motivazione sostanzialmente apparente, che il Tribunale d riesame avrebbe omesso di rilevare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, si osserva che il ricorrente risulta essere privo di un interesse concret attuale all’impugnazione del provvedimento cautelare di sequestro in quanto, secondo la ricostruzione della vicenda resa da lui stesso agli investigatori nel corso del sequestro, egl sarebbe il titolare dell’ingente somma di denaro rinvenuta sull’automobile da lui condot riconducibile, sempre a suo dire, alla società RAGIONE_SOCIALE di proprietà del padre; di consegue NOME SU non avrebbe, perciò, interesse alla restituzione del bene sottoposto al vincol cautelare.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n.3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01), che qui si intende ribadire, si ritiene che: “L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del ti cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizza dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello all restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elem fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire l restituzione del bene in proprio favore)”. Nel caso di specie, il ricorso non motiva alcunché in ordine all’interesse alla restituzione del bene in sequestro, anzi lamenta che “..nessun controllo risulta essere stato effettuato in concreto sulla probabile provenienza della somma di denaro
la sua riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE Blue, di cui l’odierno indagato e dipendente nonché fig titolare”, così ribandendo la versione dell’estraneità del ricorrente rispetto al den sequestrato.
3. Pur essendo assorbente questo primo profilo di inammissibilità, si rileva, altresì, in t generali, che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ric per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti cautelari reali, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazion meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel g di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla dell’art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv.226710-01 seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129-01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430-01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119-01; Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.).
Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma viene impugnata sia per violazione di legge, per insussistenza dei requisiti di legge necessari per emetter provvedimento cautelare reale, sia per il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, del provvedimento di rigetto impugnato. In particolare, si eccepisce, quanto fumus cautelare, l’assenza della concreta individuazione del reato presupposto del contestat delitto di riciclaggio.
In ordine a quest’ultima doglianza, va comunque ribadito, relativamente all’individuazione d reato presupposto nel delitto di riciclaggio, quanto affermato, anche di recente, d giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez.2, n.16012 del 14/03/2023 Rv.284522-01), secondo cui: “Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacol l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, pe luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del deli presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può afferma l’esistenza attraverso prove logiche. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma di o un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all’intern un automezzo nella disponibilità dell’imputato, gravato da precedenti specifici, che non ave saputo indicarne la provenienza)”. Tale principio trova applicazione, a maggior ragione, in sede cautelare, essendo in tale ambito sufficiente la sussistenza di gravi indizi di reato, nel c specie rinvenibili, secondo comuni massime di esperienza. /
Il Tribunale del riesame, peraltro sempre sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo st COGNOME COGNOME, ha ritenuto che il denaro sottoposto a sequestro ex art 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., potesse essere riconducibile a probabili illeciti fiscali della società RAGIONE_SOCIALE proprietà del padre COGNOME COGNOME, di cui sono dipendenti sia il ricorrente sia la convivente COGNOME, tenuto conto che COGNOME SU risulta gravato da pregiudizi di polizia anche per il reat di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture inesistenti, proprio in re all’attività della società RAGIONE_SOCIALE. L’ordinanza impugnata, ha, perciò, indicato quantome tipologia del reato presupposto, fondandosi su elementi indiziari emergenti nella fase de indagini e non contraddetti da elementi probatori di segno contrario.
Si tratta, quindi, di motivazioni congrue in relazione al quadro indiziario a disposizione, n prive di manifesti vizi logici, tali perciò da non poter, in ogni caso, integrare il lamentat motivazione, circoscritto al limitato perimetro individuato dalla consolidata giurisprudenza Suprema Corte citata sopra.
Per tutte le considerazioni fin qui esposte, dunque, il ricorso deve essere dichia inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugn 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore del RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore