Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
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avverso l’ordinanza del t3/02/2024 del Tribunale della Libertà di Napoli
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO,
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura degli arresti domiciliari, applicata dal GIP del Tribunale di Napoli il 30.01.2024, nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt.
416 comma 1, 2 e 3 cod. pen. (capo 1), 615- ter, co. 1, 2 e 3, cod. pen., 497bis, comma 1 e 2 640 ter cod. pen. (capi 68, 69, 73, 74, 77, 78, 90 e 91), 640 ter cod. pen. (capi 70, 75, 79, 92) e 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen., con l’esclusione dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615 ter cod. pen.
Contro l’anzidetta ordinanza, il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso affidato ad un unico motivo.
2.1 II primo ed unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’ad 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la erronea interpretazione della norma e la illogicità della motivazione dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 615 ter cod. pen., per avere il Tribunale escluso che rientri nel concetto di sistema informatico di “interesse pubblico” quello di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui erano gestite polizze assicurative emesse da RAGIONE_SOCIALE nonché per la riqualificazione dei reati ex art. 640 ter cod. pen. in corrispondenti delitti ex art. 640 commi 1 e 2 cod. pen.
Con memoria di replica il difensore di COGNOME deduce la inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica per carenza della attualità dell’interesse ad impugnare, in sede cautelare, in termini di incidenza sull’applicazione e sugli effetti della misura cautelare quali una maggiore durata dei termini di custodia ex art. 303 cod. proc. pen., deducendo altresì che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, con conseguente possibilità per il Pubblico Ministero di riproporre l’originario nomen iuris in sede di richiesta di rinvio a giudizio.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell”art.23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sotto il profilo logico-giuridico, va, preliminarmente, esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica per carenza della attualità dell’interesse ad impugnare, in sede cautelare, in termini di incidenza sull’applicazione e sugli effetti della misura cautelare quali una maggiore durata dei termini di custodia ex art. 303 cod. proc. pen., considerato altresì che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento
incidentale de libertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, con conseguente possibilità per il Pubblico Ministero di riproporre l’originario nomen iuris in sede di richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2.1 L’articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
Il collegio conosce la risalente pronunzia secondo cui l’imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venga meno il titolo legittimante l’applicazione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995, Rv. 202205 – 01). Ma tale principio va letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all’impugnante.
Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest’ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l’interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, COGNOME, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del
profilo cautelare, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 – 01).
2.2 Tanto premesso, avuto riguardo all’interesse a ricorrere del pubblico ministero, occorre dare atto che lo stesso, in casi come quello all’odierno esame, sussiste. Ed invero, seppure la giurisprudenza più risalente abbia ritenuto che un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ravvisabile soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (in questo senso, Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, COGNOME, Rv. 212898), condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell’interesse a ricorrere anche in ragione di un’utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall’accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha riconosciuto l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264526).
Va, inoltre, confermato il principio secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l’interesse del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione oppure escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale incidente sull’an e sul quomodo e, dunque, sui termini di durata della misura (Sez. 3, Sentenza n. 6738 del 12/01/2023, NOME, Rv. 284357 – 02; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, COGNOME, Rv. 280469; Sez. 2, n. 3 32655 del 14/07/2015, COGNOME e altri, Rv. 264526).
Da ultimo, si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell’interesse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un’ordinanza che abbia sostanzialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto (così Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rotondale, Rv. 283001)
2.3 Può quindi ricavarsi, dai principi appena esposti, che, nella specie, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e
disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad una circostanza aggravante ad effetto speciale per la quale la misura stessa risultava adottata (Sez. 4, Sentenza n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775 – 01).
2.4 Nella specie, sebbene l’eventuale accoglimento del ricorso relativo al giudizio di gravità indiziarla per l’aggravante prevista per il reato di cui all’art.615 ter, comma 3, cod. pen. non inciderebbe sui termini di durata della misura cautelare che è stata applicata anche in relazione al più grave reato contestato al capo A di cui all’art.416, comma 1, cod. pen., in ordine al quale non è articolata alcuna censura, appare comunque ravvisabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso, da individuarsi nella cristallizzazione del cd. “giudicato cautelare” (anche se solo per la fase incidentale cautelare) anche con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, co. 3, cod. pen. che comporta una pena di durata elevata (da tre ad otto anni) rispetto alla contestazione in relazione alla quale l’ordinanza genetica è stata annullata.
2.5 II ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non deduce, preliminarmente, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare l’ordinanza del Tribunale del riesame derivante dall’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, comma 3, cod. pen., bensì censura esclusivamente il merito del provvedimento impugnato.
Invero, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria di una circostanza aggravante ad effetto speciale deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari o comunque volte al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto all’accoglimento del ricorso quale la cristallizzazione del cd. “giudicato cautelare” (anche se solo per la fase incidentale cautelare) anche con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, co. 3, cod. pen. che comporta una pena di durata elevata (da tre ad otto anni).
La esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3 dell’art.615 ter, cod. pen., non incide sul titolo della custodia cautelare costituito anche dal reato di cui all’art.416, comma 1, cod. pen. che copre la riqualificazione del reato di cui all’art.615 ter, comma 2, cod. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27/06/2024.