Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 19/02/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO,
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura degli arresti domiciliari, applicata dal GIP del Tribunale di Napoli il 30.01.2024, nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 416 comma 1, 2 e 3 cod. pen., 615-ter, co. 1, 2 e 3, cod. pen., 497-bis, comma 1 e 2 640 ter cod. pen., 640 ter cod. pen. e 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen., con l’esclusione dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 615 ter cod. pen. e previa riqualificazione dei fatti contestati ex art. 640 ter cod. pen. in corrispondenti delitti ex art. 640 commi 1 e 2 cod. pen.
Contro l’anzidetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso affidato ad un unico motivo.
2.1 Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la erronea interpretazione della norma e la illogicità della motivazione dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 615 ter cod. pen., per avere il Tribunale escluso che rientri nel concetto di sistema informatico di “interesse pubblico” quello di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui erano gestite polizze assicurative emesse da RAGIONE_SOCIALE nonché per la riqualificazione dei reati ex art. 640 ter cod. pen. in corrispondenti delitti ex art. 640 commi 1 e 2 cod. pen.
Con memoria difensiva, il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, chiede il rigetto del ricorso deducendo:
-con riferimento alla questione relativa all’accesso abusivo al sistema informatico, che il carattere privatistico-imprenditoriale del settore di RAGIONE_SOCIALE relativo alla gestione delle Polizze Assicurative, in virtù del rapporto particolare ed individuale che si instaura con i singoli clienti alla stregua di una Compagnia di Assicurazione;
con riferimento alla riqualificazione dell’art.640 ter cod. pen. nel reato di cui all’art.640 cod. pen., che il momento informativo ha avuto riguardo alla fase iniziale preparatoria dell’operazione, mentre il momento finale dell’azione ha investito persone fisiche che hanno disposto bonifici, e che nella specie come affermato nella ordinanza, vi è stato un atto dispositivo di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell”art.23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la erronea interpretazione della norma e la illogicità della motivazione dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 615 ter cod. pen., per avere il Tribunale escluso che rientri nel concetto di sistema informatico di “interesse pubblico” quello di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui erano gestite polizze assicurative emesse da RAGIONE_SOCIALE nonché per la riqualificazione dei reati ex art. 640 ter cod. pen. in corrispondenti delitti ex art. 640 commi 1 e 2 cod. pen., è inammissibile.
Con riguardo al primo profilo, il Tribunale di Napoli ha, infatti, escluso che rientri nel concetto di sistema informatico di “interesse pubblico” quello di RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui erano gestite polizze assicurative emesse da RAGIONE_SOCIALE ed ha, quindi, escluso l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 615 ter cod. pen., affermando che il sistema informatico in questione contiene esclusivamente informazioni inerenti alle posizioni finanziarie dei clienti di RAGIONE_SOCIALE spa, nell’ambito di una attività di gestione del risparmio e/o collocamento di prodotti di investimento di impronta esclusivamente privatistica, di guisa che non emerge alcun interesse pubblico alla conservazione e custodia delle informazioni. Secondo il Tribunale, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere il sistema di interesse pubblico, non è sufficiente la natura pubblicistica (quale concessionario di pubblico servizio) rivestita dal titolare del sistema, dovendosi accertare se il sistema informatico o telematico si riferisca ad attività direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (Sez. 5, Sent. n. 1934 del 13.12.2010, Riv. 249049): ciò che nella specie poteva escludersi, attesa la natura bancario-finanziaria.
Il Pubblico Ministero ha contestato tale interpretazione argomentando circa la sussistenza dell’interesse pubblico del sistema informatico violato.
Con riguardo al secondo profilo, il Tribunale ha affermato che nel reato di frode informatica l’attività decettiva non è rivolta contro la persona offesa, bensì contro il sistema informatico e l’evento del reato deriva dalla manipolazione del sistema e non da un atto dispositivo posto in essere da una vittima indotta in errore, mentre nel caso di specie la società RAGIONE_SOCIALE era stata indotta in errore dai raggiri e dai documenti falsi inviati ed aveva in conseguenza di ciò compiuto un atto dispositivo lesivo degli interessi della persona offesa. Il Pubblico ministero ha dedotto l’erroneità dell’applicazione della norma compiuta dal Tribunale di Napoli nel caso in esame.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2.1 L’articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
Il collegio conosce la risalente pronunzia secondo cui l’imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venga meno il titolo legittimante l’applicazione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995, Rv. 202205 – 01). Ma tale principio va letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all’impugnante.
Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest’ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l’interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, COGNOME, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 – 01).
2.2 Tanto premesso, avuto riguardo all’interesse a ricorrere del Pubblico ministero, occorre dare atto che lo stesso, in casi come quello all’odierno esame, sussiste. Ed invero, seppure la giurisprudenza più risalente abbia ritenuto che un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ravvisabile soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (in questo senso, Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 276069; Sez. 6, n. 2386 del 24/06/1998, COGNOME, Rv. 212898), condivisibili e più recenti pronunce hanno, viceversa, affermato la sussistenza dell’interesse a ricorrere anche in ragione di un’utilità pratica, anche di carattere processuale, derivante dall’accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 che ha riconosciuto l’interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l’ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l’estensione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264526).
Va, inoltre, confermato il principio secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l’interesse del Pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione oppure escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale incidente sull’an e sul quomodo e, dunque, sui termini di durata della misura (Sez. 3, Sentenza n. 6738 del 12/01/2023, NOME, Rv. 284357 – 02; Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, COGNOME, Rv. 280469; Sez. 2, n. 3 32655 del 14/07/2015, COGNOME e altri, Rv. 264526).
Da ultimo, si è altresì specificato che non può escludersi la sussistenza dell’interesse ad impugnare nel caso in cui, a fronte di un’ordinanza che abbia sostanzialmente mantenuto la misura cautelare applicata, il ricorso sia comunque volto al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto (così Sez. 6, n. 7267 del 27/1/2022, Rotondale, Rv. 283001)
2.3 Può quindi ricavarsi, dai principi appena esposti, che, nella specie, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad una circostanza aggravante ad effetto speciale per la quale la misura stessa risultava adottata (Sez. 4, Sentenza n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775 – 01).
2.4 Nella specie, sebbene l’eventuale accoglimento del ricorso relativo al giudizio di gravità indiziaria per l’aggravante prevista per il reato di cui all’art.615 ter, comma 3, cod. pen. non inciderebbe sui termini di durata della misura cautelare che è stata applicata anche in relazione al più grave reato contestato al capo A di cui all’art.416, col, cod. pen., in ordine al quale non è articolata alcuna censura, appare comunque ravvisabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere del pubblico ministero, in considerazione del concreto risultato conseguibile a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso, da individuarsi nella cristallizzazione del cd. “giudicato cautelare” (anche se solo per la fase incidentale cautelare) anche con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, co. 3, cod. pen. che comporta una pena di durata elevata (da tre ad otto anni) rispetto alla contestazione in relazione alla quale l’ordinanza genetica è stata annullata.
2.5 Il ricorso va, tuttavia, dichiarato inammissibile in quanto non deduce, preliminarmente, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare l’ordinanza del Tribunale del riesame derivante dall’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, comma 3, cod. pen., bensì censura esclusivamente il merito del provvedimento impugnato.
Invero, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziarla di una circostanza aggravante ad effetto speciale deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari o comunque volte al conseguimento di un risultato processuale immediato e diretto all’accoglimento del ricorso quale la cristallizzazione del cd. “giudicato cautelare” (anche se solo per la fase incidentale cautelare) anche con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.615 ter, co. 3, cod. pen. che comporta una pena di durata elevata (da tre ad otto anni).
La esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3 dell’art.615 ter cod. pen. non incide sul titolo della custodia cautelare costituito anche dal reato di cui all’art.416, comma 1, cod. pen. che copre la riqualificazione del reato di cui all’art.615 ter, comma 2, cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 27/06/2024.