Interesse a Ricorrere del PM: Inutile Appellare Senza Vantaggi Concreti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sul principio dell’interesse a ricorrere, un pilastro del nostro sistema processuale. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno chiarito che il Pubblico Ministero non può impugnare una sentenza solo per correggere un presunto errore procedurale se da tale correzione non deriva alcun risultato pratico favorevole. Analizziamo il caso e le motivazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva dichiarato il ‘non doversi procedere’ nei confronti di un imputato per un reato informatico, in quanto estinto per intervenuta prescrizione. Il Procuratore Generale presso la stessa Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la corte territoriale avesse adottato un modulo decisionale difforme da una prassi concordata a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. Tale prassi avrebbe dovuto consentire un contraddittorio scritto tra le parti prima della declaratoria di estinzione del reato.
La Valutazione sull’Interesse a Ricorrere del Pubblico Ministero
La Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per un motivo fondamentale: la carenza di interesse a ricorrere. I giudici hanno spiegato che, ai sensi dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, l’interesse a impugnare per il pubblico ministero non può essere meramente teorico. Non basta desiderare l’affermazione di un corretto principio di diritto per il futuro; è necessario che l’impugnazione possa portare a un risultato concreto e favorevole nel caso specifico.
Nel caso in esame, il reato, commesso nel 2014, aveva un termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, ampiamente decorso al momento della decisione. Di conseguenza, anche se il ricorso fosse stato accolto e il procedimento fosse tornato in Appello per seguire la ‘prassi concordata’, l’esito finale sarebbe stato inevitabilmente lo stesso: una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
L’irrilevanza della Sentenza Costituzionale n. 111/2022
Il Procuratore ricorrente faceva implicitamente leva sui principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 111/2022. Tale pronuncia, tuttavia, è stata emessa a tutela dell’imputato. Essa garantisce all’imputato, prosciolto per prescrizione in fase predibattimentale, il diritto di impugnare per ottenere un proscioglimento più favorevole nel merito (es. ‘perché il fatto non sussiste’).
La Cassazione ha sottolineato che questo interesse è proprio dell’imputato, non del Pubblico Ministero. L’imputato nel caso di specie non aveva presentato ricorso, dimostrando di non avere interesse a una formula assolutoria più ampia. Il Pubblico Ministero non può, quindi, farsi portatore di un interesse che non è il suo.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale inammissibile non solo per difetto di interesse, ma anche perché generico. La motivazione centrale, tuttavia, risiede nel concetto di ‘risultato pratico’. La giurisprudenza citata nell’ordinanza è costante nel richiedere che l’impugnazione del PM possa condurre a un esito diverso e più gravoso per l’imputato, o comunque a un risultato concretamente utile per l’accusa. Poiché la vicenda processuale si era ormai ‘esaurita’ con la maturazione della prescrizione, qualsiasi ulteriore attività giurisdizionale sarebbe stata superflua e non avrebbe potuto modificare la sostanza della decisione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il processo penale non è un’accademia per la discussione di principi astratti. Ogni atto processuale, e in particolare un’impugnazione, deve avere uno scopo concreto. Per il Pubblico Ministero, l’interesse a ricorrere si misura sulla possibilità reale di ottenere un risultato favorevole per l’accusa. In assenza di tale prospettiva, come in un caso di prescrizione ormai certa, il ricorso è un’attività processuale inutile e, pertanto, inammissibile.
Può il Pubblico Ministero ricorrere in Cassazione solo per ottenere una corretta applicazione della legge, anche se l’esito per l’imputato non cambierebbe?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’interesse a ricorrere del Pubblico Ministero sussiste solo se l’impugnazione può portare a un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Un ricorso per una mera affermazione di principio, senza effetti concreti sul caso, è inammissibile.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il reato era chiaramente estinto per prescrizione. Anche se la Corte d’Appello avesse seguito una procedura diversa, l’esito finale di ‘non doversi procedere’ sarebbe stato identico, rendendo l’appello privo di qualsiasi vantaggio pratico.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022 sull’interesse dell’imputato a un proscioglimento più favorevole si applica anche al Pubblico Ministero?
No. Quella sentenza tutela l’interesse dell’imputato, già prosciolto per prescrizione, a ottenere una formula assolutoria più ampia (ad esempio, per non aver commesso il fatto). Tale interesse non può essere fatto valere dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve mirare a un esito concreto diverso per l’accusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso l sentenza del 13 maggio 2022 con cui la Corte di appello di Venezia – ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen. – ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di NOME per il rea di cui all’art. 615-quinquies cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce, sub specie della violazione della legge penale, la difformità del modulo decisionale adottato dalla Corte territoriale rispett una «prassi concordata» tra Corte di appello e Procura generale a seguito della sentenza n. 111/2022 della Consulta, volta a consentire un contraddittorio cartolare tra le parti inammissibile per difetto di interesse e perché del tutto generico, atteso che:
-«nel caso in cui il pubblico ministero propon ricorso per cassazione onde ottenere l’esatta applicazione della legge, sussiste l’interesse richiesto dall’art. 568, comma cod. proc. pen. solo se, con l’impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro» (Sez. 37876 del 12/09/2023, COGNOME, Rv. 285026 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49879 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258060 – 01);
-la Parte pubblica ricorrente non ha neppure assunto che non sia decorso il termine di prescrizione del reato – commesso il 2 ottobre 2014 – pari a sette anni e sei mesi (art 157 e 161 cod. pen.);
-non depone in senso contrario la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. comma 4, cod. proc. pen. «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbi dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), resa dalla Consulta in relazione all’interesse dell’imputato prosciolto estinzione del reato – interesse che nella specie non viene in rilievo, non avend quest’ultimo presentato ricorso per cassazione – a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito;
il che rende superflua ogni altra considerazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente