Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14078 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 618/2025
CC – 02/04/2025
Relatore –
R.G.N. 5241/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Cagliari il 28/02/2005 assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 25/2/2025 del Tribunale di Cagliari preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte trasmesse per via telematica in data 24 marzo 2025 con le quali il difensore dell’indagato ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 gennaio 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Cagliari, per la parte che qui interessa, convalidava l’arresto di NOME COGNOME COGNOME avvenuto il giorno precedente, in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110, 640, comma 2-ter cod. pen. ed applicava allo stesso la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all’art. 282 cod. proc. pen.
In particolare, si contesta all’indagato di avere, in concorso con la madre NOME COGNOME che si era spacciata come incaricata della ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per la vendita di un immobile sito in Pordenone, mediante raggiri consistenti nel simulare la falsa compravendita del predetto immobile, effettuata mediante strumenti informatici e telematici, idonei ad ostacolare la propria identificazione, indotto NOME COGNOME a versare la somma di 36.246,00 euro su un conto corrente intestato all’odierno indagato, attraverso diverse transazioni a partire dal 9 gennaio 2025 e fino al 24 gennaio 2025.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 14078/2025 Roma, lì, 09/04/2025
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento, limitatamente alla decisione di convalida dell’arresto, il difensore dell’indagato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. per insussistenza dello stato di quasi flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell’arresto.
Rappresenta il difensore del ricorrente che il contestato provvedimento precautelare Ł avvenuto a seguito di una articolata attività di indagine riguardante condotte iniziate il 9 gennaio 2025 e terminate con l’ultimo bonifico effettuato il giorno dell’arresto in occasione del quale, nel corso dell’ultima giornata il personale di Polizia informato dell’azione truffaldina in corso ha:
contattato la persona offesa;
seguito in tempo reale i movimenti del COGNOME e della madre presso gli uffici postali in cui sarebbero andati a riscuotere il denaro;
hanno visionato le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza;
hanno, da ultimo, effettuato attività di perquisizione e sequestro all’esito delle quali la Fadda Ł stata trovata in possesso di denaro verosimilmente riconducibile all’azione delittuosa mentre al Manconi venivano sequestrati solo un telefono cellulare ed una felpa.
Rileva la difesa del ricorrente che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del profitto e che pertanto il reato avrebbe dovuto ritenersi consumato già con il primo bonifico bancario effettuato in data 9 gennaio 2025 e che, di conseguenza, il pagamento dell’ultima tranche eseguito dalla persona offesa il giorno dell’arresto rappresenterebbe un mero post factum di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi il che escluderebbe la ravvisabilità nel caso in esame dello stato di quasi flagranza legittimante l’arresto.
Aggiunge la difesa del ricorrente che l’illegittimità dell’operato arresto deriverebbe altresì dalla circostanza che, mentre l’ordinanza di convalida indica quale traccia del reato, a sostegno della quasi flagranza, il denaro invenuto nella disponibilità dei due indagati, dagli atti posti alla base del provvedimento di convalida e in particolare dallo stesso verbale di arresto, appare chiaro che nessuna somma di denaro Ł stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Deve, infatti, in via del tutto preliminare ed assorbente, rilevarsi che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione occorre avervi interesse.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che «L’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto, al quale non sia seguita l’applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione» ( ex ceteris : Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Fanu, Rv. 269038 – 01).
Nel caso in esame risulta che la restrizione della libertà dell’indagato Ł stata limitata solo fino al momento dell’udienza di convalida atteso che il G.i.p. ha poi provveduto ad applicare allo stesso una misura cautelare non custodiale.
La difesa del ricorrente non ha manifestato in termini univoci e positivi una eventuale intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in questa sede per proporre una eventuale azione di riparazione e l’interesse al riguardo della stessa non può essere dedotto d’ufficio.
La carenza di interesse ad ottenere la decisione richiesta a questa Corte rende inammissibile ab
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origine il ricorso e preclude la possibilità di procedere all’esame delle doglianze ivi dedotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME