Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44121 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata a NAPOLI il 30/04/1976 avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità; lette le richieste del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nei riguardi di NOME COGNOME, dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 18/3/2024, per aver partecipato ad un’associazione a delinquere volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti afferenti la detenzione e messa in circolazione di valuta falsa, di concerto con l’autore del falso, nonché per la cessione, a Napoli, il 16/3/2022, di un numero non quantificato di banconote false’ vendute a NOME COGNOME e NOME COGNOME, che a loro volta avrebbero dovuto metterle in circolazione.
2. Il difensore della COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi volti a contestare il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativamente alla commissione del delitto di cui al n. 3 della rubrica ovvero alla cessione di un numero non quantificato di banconote false a NOME COGNOME e NOME COGNOME (non contestando, in questa sede, la gravità indiziaria circa la partecipazione all’associazione a delinquere).
L’ordinanza censurata sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, laddove aveva contraddittoriamente evidenziato che non fosse stato visto alcuno scambio di banconote da parte degli operatori, e che, ciò nonostante, il passaggio di una busta bianca dalla COGNOME al Leone inerisse proprio la dazione del denaro falso. Si assume ancora come, in realtà, la busta bianca non fosse mai stata ceduta dalla COGNOME nel frangente, essendo stata sin dall’inizio in possesso del Leone, il quale, assieme alla COGNOME, dopo un fugace incontro con la ricorrente (evidentemente non conosciuta, tanto che costei si era presentata ai due interlocutori come “NOME“), si era messo in auto rientrando a Milano.
Tanto risultava inequivocabilmente dall’annotazione della polizia giudiziaria, che non a caso non era intervenuta non avendo notato alcun atteggiamento sospetto da parte della COGNOME, come scritto anche nel provvedimento in esame nel secondo capoverso di cui a pagina 16.
Circa quanto desumibile dalla chat “RAGIONE_SOCIALE” in uso alla coppia COGNOME (di cui a pagina 16 dell’ordinanza impugnata), si rilevava che (come già evidenziato con precedente memoria innanzi al Tribunale del riesame e desumibile dalla verbalizzazione dei militi, a seguito del loro servizio di osservazione):
-la coppia NOME–COGNOME era giunta a Napoli, in particolare di fronte alla stazione dei treni di “INDIRIZZO” di INDIRIZZO già alle ore 13:08, allorché il NOME era sceso dall’auto verosimilmente per incontrarsi con qualcuno e concordare l’acquisto delle banconote false;
-alle 13:30, il COGNOME era stato notato entrare nella filiale della Banca Intesa Sanpaolo di INDIRIZZO per prelevare del denaro, per poi dirigersi nei vicoli alle spalle di INDIRIZZO, laddove v’era una delle basi dell’associazione;
solo alle 14:09 i predetti erano stati visti all’interno della pizzeria “Da Marittiello solo fritto”, ivi raggiunti alle 14:27 dalla Caiazzo.
Si evidenzia, ancora, come dal contenuto delle captazioni numero 103 e numero 113 del 23/03/2022 si evincesse che il duo COGNOME–COGNOME per l’acquisto della valuta falsa del 16/03/2022, si fosse rivolto ad un ragazzo.
Nel ricorso, infine, si evidenzia, a conclusione del primo motivo, che,
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nonostante non ci fosse stato alcuno scambio tra la COGNOME e la coppia COGNOME, il Tribunale aveva affermato il contrario, asserendo che la prima avesse ricevuto semplicemente il pagamento in denaro da parte degli acquirenti, i quali a loro volta avrebbero poi avuto in cambio il denaro falso da un ragazzo: tesi smentita dall’osservazione degli stessi accertatori, secondo cui la predetta coppia non si era più incontrata con nessuno, dopo aver visto la COGNOME, dirigendosi in auto verso Milano.
2.2. Col secondo motivo ci si lamenta della violazione degli articoli 110 e 453 cod. pen., e 275 cod. proc. pen., in ragione dell’assenza di qualsivoglia contributo causale morale o materiale, in capo alla Caiazzo, circa la cessione delle banconote del 16/03/2022 di cui al capo 3 della rubrica.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse, essendo comunque incontestata la misura in relazione al delitto associativo.
Con successiva memoria difensiva, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato come il differente trattamento edittale del delitto ex art. 453 cod. pen. (con pena da 3 a 12 anni di reclusione), rispetto a quello di cui all’articolo 416, comma 2, cod. pen. (con pena da 1 a 5 anni di reclusione) determinava la sussistenza dell’interesse a proporre ricorso in questione, sia per l’incidenza sulle esigenze cautelari, sia per le ricadute relative al giudizio di cognizione e in particolare sulla pena da applicare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente deve dirsi che lo stesso non è inammissibile per difetto di interesse, per un duplice ordine di ragioni.
2.1. Anzitutto, deve dirsi che non si condivide quanto asserito dal Procuratore Generale circa la carenza di interesse di parte ricorrente (non avendo la stessa contestato il concorso nel delitto di associazione a delinquere, anch’esso alla base della misura).
Pur essendo noto l’orientamento citato dal Procuratore Generale, la Corte reputa di aderire a quello contrario, fatto proprio anche dalle sezioni unite di questa Corte. In particolare, è stato chiarito che:
«l’indagato ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo
della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia anche se con riferimento esclusivo ad una delle accuse (nella specie, quella di concussione), pur senza incidere sull’assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (nella specie, violenza carnale), rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l’applicazione della misura venga meno, per un qualsiasi motivo, in ordine all’altro reato» (Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, Rv. 193746; confronta, negli stessi termini, pij recentemente Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Kasa, Rv. 281607; Sez. 1, n. 6212 del 16/12/2022, dep. 2023, non massimata).
Dunque, non si ritiene, in generale, che il parziale venir meno del titolo cautelare possa dirsi privo di interesse.
2.2. In secondo luogo, più che in relazione al prosieguo del processo (come sostiene parte ricorrente nella sua memoria del 13/9/2024), che potrebbe avere sviluppi anche in base ad (eventuali) ulteriori emergenze istruttorie, le differenti pene edittali (dei delitti contestati ai fini cautelari) comportano un’immediata incidenza sui termini di durata della misura, poiché essi non possono che essere diversi (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 303 cod. proc. pen.), a seconda che si ritenga la sussistenza dei gravi indizi per il delitto di cui all’articolo 453 cod. pen. oppure residui la gravità degli indizi (non più contestata in questa sede) per il solo delitto associativo: tanto in ragione della diversa misura delle pene edittali massime.
Ed allora, va richiamato il logico principio secondo cui nel procedimento cautelare sussiste l’interesse concreto e attuale a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Rv. 284357-02): principio che non può che valere, a maggior ragione, quando si discuta della sussistenza dei gravi indizi per un reato diverso da quello o quelli rimasti incontestati, laddove ciò comporti un immediato riflesso sulla durata della custodia (per casi simili, si vedano: Sez. 6, n. 5640 del 18/10/2023, dep. 08/02/2024, Rv. 286063-01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489-01; Sez. 2, Sentenza n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265-01).
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
In effetti la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al capo qui in discussione, risulta alquanto contraddittoria.
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Nell’ordinanza del Tribunale, invero, si assume che dalle intercettazioni e dai messaggi Telegram fosse emerso che in quel frangente il duo COGNOME–COGNOME avesse ottenuto il denaro falso e che in precedenti occasioni l’analoga ricezione di altre banconote false in quella pizzeria non avesse creato problemi (a differenza del giorno in cui erano stati poi arrestati).
Tuttavia, ciò assodato a carico dei menzionati compratori della valuta falsa, la COGNOME viene coinvolta con argomenti a dir poco contraddittori:
da un lato si assume che la busta bianca in possesso del NOME sia rimasta, dopo l’incontro con la COGNOME, nelle mani del primo e che non vi fu alcuno scambio con costei (“gli operanti, pur non essendo intervenuti in quanto non avevano notato alcuno scambio di denaro, avevano tuttavia monitorato l’incontro tra NOME, COGNOME e COGNOME NOME … Alle successive ore 14:30 circa, mentre la coppia era intenta a mangiare una pizza, sopraggiungeva, a bordo del motociclo Honda SH, COGNOME NOME, la quale si presentava ai soggetti dicendo “piacere NOME“. I tre soggetti confabulavano per qualche minuto e gli operanti notavano che il COGNOME teneva in mano una busta e la mostrava alla donna sopraggiunta. Poco dopo, la COGNOME si allontanava a bordo del motociclo in direzione INDIRIZZO. Dopo pochi istanti,, anche il COGNOME e la COGNOME si allontanavano dal locale e, dopo aver preso l’autovettura precedentemente parcheggiata in INDIRIZZO; il Leone entrava a bordo della vettura tenendo in mano una busta. La vettura si dirigeva, poi, verso l’autostrada Al”);
dall’altro lato, si evidenzia che, pur non visto, lo scambio del denaro falso con quello vero c’era stato (“pur non essendo stato visto materialmente lo scambio delle banconote, vi è stato lo scambio di una busta bianca al cui interno – evidentemente – si trovava il denaro”).
Non è dato comprendere, da siffatta motivazione, come sia coinvolta la COGNOME e cosa, esattamente, costei abbia fatto per esser coinvolta nell’episodio in contestazione.
Tanto più che è sempre il Tribunale a rammentare che il riferimento (nelle intercettazioni) “alla consegna di denaro da parte di un ragazzo”, si spiegava con il verosimile “svolgimento parcellizzato” della vicenda, ovvero col compimento, per ragioni di prudenza, di attività separate da parte di più persone. Sennonché questa è l’ipotesi che fa il Tribunale:
“Invero, nelle molteplici occasioni registrate di vendita di banconote false, non è mai un solo sodale che realizza la cessione, ma ciascuno di loro svolge un microruolo nella vicenda complessiva, evidentemente a fini
precauzionali. Questo è quello che, evidentemente, è accaduto nel caso di specie, in cui la Caiazzo ha svolto una fase della vendita, probabilmente ricevendo il denaro dall’acquirente, e successivamente un ragazzo ha consegnato le banconote false (attività più pericolosa e compatibile cori una posizione meno elevata nella gerarchia dell’organizzazione)”.
Dunque, secondo l’ordinanza impugnata, la COGNOME avrebbe avuto solo il compito di ricevere il prezzo delle banconote false, poi da altri (“un ragazzo”, come detto) consegnate.
Se, però, la COGNOME (come evidenziato nel medesimo provvedimento) non è stata vista (dagli operanti) ricevere la busta che inizialmente aveva in mano il Leone, non è dato sapere da quale elemento lo stesso Tribunale abbia desunto che l’odierna ricorrente abbia concorso “ricevendo il denaro dall’acquirente”.
In definitiva, il provvedimento è sul punto contraddittorio e tale vizio andrà emendato, dovendo il Tribunale chiarire, all’esito, se eventualmente i residui elementi (in primis, la sicura ricezione del denaro falso, da parte della coppia COGNOME e l’omessa diversa spiegazione dell’incontro con costoro, da parte della COGNOME) siano sufficienti a confermare la disposta misura cautelare (anche) per tale capo d’imputazione.
Va pertanto disposto l’annullamento sul punto, con rinvio al Tribunale di Napoli – sezione riesame, che, in altra composizione, provvederà ad un nuovo giudizio in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di commissione del delitto di cui al capo 3 della rubrica.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al capo 3) con rinvio al Tribunale di Napoli sezione riesame per nuovo giudizio.
Così deciso in data 27/9/2024
cohsigliere estensore