Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nata in Venezuela il 18/03/1964
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 19/06/2024
preso atto che la ricorrente è stato ammessa alla trattazione orale in presenza a nessuno è comparso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME ;
Udite le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chies dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di riesame di Roma con l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’attuale ricorrente avverso il decreto di sequestro prevent disposto dai GIP in data 30/06/2024 in relazione all’alloggio abusivamente occupato da NOME COGNOME NOME, di proprietà di un ente religioso, per carenza di interesse.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagata deducendo: il difetto di legittimazione di COGNOME NOME legale rappresentante dell’ “RAGIONE_SOCIALE Sant della Divina Provvidenza” a presentare la querela; la non titolarità del diritto di propri capo all’Istituto religioso, asseritamente proprietario degli immobili; la mancata rilevaz dello stato di necessità quale scriminante dell’occupazione abusiva; la sussistenza di u legittimo possesso da parte della ricorrente e dunque di un suo interesse alla restituzione.
3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
La ricorrente non si confronta con la precipua e dirimente considerazione del Tribunale del riesame che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal £ollegio, ha da tempo affermato che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dell dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro ( N. 52060 del 2019, Rv.277753 – 04, N. 50315 del 2015 Rv. 265463- 01, N. 47313 del 2017 Rv.271231 – 01, N. 30008 del 2016 Rv. 267336 – 01, N. 35072 del 2016 Rv.267672 – 01, N. 17852 del 2015 Rv. 263756 – 01, N. 6779 del 2019 Rv.274992 -01, N. 3602 del 2019 Rv. 276545 – 01, N. 9947 del 2016 Rv.266713 –
01)
Ed invero, nei procedimenti reali la sussistenza dell’interesse è strettamente collegata a richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli ele di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nel caso in esame la ricorrente, come indicato nel provvedimento impugnato, non ha tale interesse poiché non dispone di alcun titolo,difettando una legittima assegnazione del bene in suo favore da parte dell’Istituto religioso, ciò neppure in ragione del dedotto stato dì necess che il Tribunale, peraltro, ha motivatamente escluso richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ( pag. 2 della sentenza).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.