Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1960
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. di RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 27 febbraio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva prorogato, per la durata di tre mesi, dal 20 marzo 2023 al 20 giugno 2023, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica di NOME COGNOME sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., rilevando la pericolosità sociale del detenuto in ragione della tipologia dei reati commessi e condividendo le ragioni del mantenimento della misura indicate dalla direzione della Casa di reclusione di Parma, essendovi il fondato pericolo che, nella corrispondenza, potessero essere inseriti contenuti costituenti elementi di reato ovvero determinanti pericolo per la sicurezza e la disciplina dell’istituto.
1.1. Con ordinanza in data 26 settembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento di proroga, osservando che il decreto, pur richiamando il contenuto di altri provvedimenti e atti, era stato congruamente motivato, sicché il controllo delle missive, in entrata e in uscita, appariva necessario al fine di evitare il mantenimento di legami attuali con i capi della cosca di riferimento.
1.2. Con sentenza n. 14675 in data 23 febbraio 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, in quanto non motivata adeguatamente, essendosi essa limitata ad affermare che il provvedimento reclamato fosse motivato, senza però chiarire gli elementi atti a supportare tale affermazione, in tal modo evitando il confronto con le specifiche deduzioni difensive, in specie in relazione alla automatica derivazione fra l’assoggettamento al regime ex art. 41-bis Ord. peri. e la applicazione del visto di controllo alla corrispondenza del detenuto. Quanto al dato della perdurante pericolosità del soggetto, essa era stata tratta dalla gravità dei reati in espiazione e dalla sottoposizione al regime differenziato, senza confrontarsi con la deduzione difensiva relativa al lungo periodo di sottoposizione a tale regime detentivo e all’interruzione dei colloqui con i familiari.
1.3. Con ordinanza in data 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto nell’interesse di Libri, rilevando che il provvedimento impugnato aveva cessato i suoi effetti in data 20 giugno 2023, di tal che doveva ritenersi venuto meno il suo interesse rispetto a un’eventuale pronuncia di accoglimento, anche tenuto conto del fatto che, nelle more, non vi era stato alcun trattenimento della corrispondenza.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti
j1,,,
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 627, 568, comma 4 e 591, comma 1, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’interesse a impugnare. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non si sia attenuto ai principi espressi in sede rescindente, avendo ritenuto mancante l’interesse a impugnare per sopravvenuta scadenza del termine di durata della proroga, non considerando che già all’epoca della pronuncia di annullamento detto termine era scaduto. Sotto altro profilo, l’interesse a impugnare in capo al ricorrente sussisterebbe in quanto Libri sarebbe tuttora sottoposto al regime differenziato, per cui la mancata proroga della sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica potrebbe incidere favorevolmente sul regime stesso, così corrispondendo ai requisiti individuati dalle Sezioni unite per la configurabilità di un interesse a impugnare.
In data 2 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato come il provvedimento di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto abbia cessato i suoi effetti il 20 giugno 2023, senza che, peraltro, nel periodo di proroga, vi sia stato alcun trattenimento di corrispondenza. E su ciò ha fondato la dichiarazione di non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse.
In argomento va premesso che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». Sulla base di tale previsione generale, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269199 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282542 – 01). E in questa prospettiva è stato affermato che la nozione
JL-
di interesse a impugnare, quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere inquadrata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo d rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione (così Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01). Ne deriva che l’interesse a impugnare deve sussistere sia nel momento della proposizione dell’impugnazione, sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.
Nel caso di specie il ricorso ha individuato l’interesse all’impugnazione nell’incidenza che la revoca della sottoposizione al visto di controllo potrebbe avere sul regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
4.1. In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla posizione dello stesso Libri in altro procedimento, anch’esso relativo al controllo della corrispondenza (v. Sez. 1, n. 41145 del 11/10/2024, Libri, non massimata), che in subiecta materia l’interesse all’impugnazione prescinde dalla vigenza dell’atto impugnato, in quanto l’esito del giudizio, una volta conclusa la fase del controllo di legittimità, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere di visto sul controllo della corrispondenza (tra le altre, Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 256187 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, COGNOME, Rv. 230550 – 01); mentre, l’eventuale preclusione si tradurrebbe in una lesione del diritto del detenuto all’effettività del rimedio giurisdizionale, destinato, di regola, a incidere su beni di assoluto rilievo, alla luce dei principi costituzionali posti a tutela della posizione del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254704 – 01; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, COGNOME, Rv. 230443 – 01). Tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito allorché si è affermato che «sussiste l’interesse del condannato alla decisione del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo, ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l’esito del giudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione» (Sez 1, n. 23467 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279415 – 01).
4.2. E del resto tale approdo interpretativo è del tutto coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto, superando un risalente orientamento interpretativo (Sez. U, n. 10 del 24/03/1995, Meli, Rv.
200819 – 01; Sez. 1, n. 6047 del 24/11/1995, dep. 1996, Bianco, Rv. 203920 01; Sez. 1, n. 1579 del 14/03/1995, COGNOME, Rv. 201164 – 01; Sez. 1, n. 4568 del 17/10/1994, Sguera, Rv. 199485 – 01; Sez. 1, n. 3367 del 6/07/1994, COGNOME, Rv. 200607 – 01), che in tema di proroga della sospensione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., il decorso del termine fissato dal decreto ministeriale per la proroga del trattamento differenziato non va fa venire meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, della quale, pertanto, non va dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’esito del giudizio di legittimità è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere di applicazione o proroga del trattamento penitenziario differenziato da parte del Ministro della giustizia (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, La Torre, Rv. 256187 01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, COGNOME, Rv. 230550 – 01; Sez. 1, n. 23191 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228547 – 01; Sez. 1, n. 23192 del 28/04/2004, COGNOME non massimata) e in quanto l’assenza di una decisione nel merito dell’impugnazione vanificherebbe la garanzia, riconosciuta dalla Costituzione e dall’art. 6.1 Convenzione europea dei diritti dell’uomo a un effettivo, non meramente formale e astratto, controllo giurisdizionale sulla legalità della misura (Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049 – 01; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, COGNOME, Rv. 230443 – 01). E nella stessa prospettiva è stato anche affermato che il magistrato di sorveglianza investito dal reclamo del condannato, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., avverso la sanzione della misura dell’esclusione dalle attività comuni già scontata, non può dichiarare l’inammissibilità della richiesta per carenza di interesse ma, qualora ritenga fondate le doglianze, deve revocarla ora per allora (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, COGNOME Rv. 254704 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH