Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28305 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE presso il TRIBUNALE DI LATINA nel procedimento a carico di: COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ordinanza in data 06/02/2025 del TRIBUNALE DI LATINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ;
letta la memoria fatta pervenire dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nell’interesse della COGNOME RAGIONE_SOCIALE hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina impugna l’ordinanza in data 06/02/2025 del Tribunale di Latina, che, in sede di appello, ha
annullato l’ordinanza in data 31/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Latina, che aveva disposto il sequestro preventivo del complesso turistico/alberghiero denominato Hotel Grotta di Tiberio, ubicato nel territorio del Comune di Sperlonga.
Il Tribunale, annullando il decreto di sequestro, ha rimesso le parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 628, comma 8, cod. proc. pen., avendo rilevato l’esistenza di una controversia in ordine alla proprietà dei beni.
Deduce:
‘ Violazione di legge omissione e contraddittorietà della motivazione (artt. 321 -606 lettere b) -e) c.p.p.)’.
La prima parte del motivo si rivolge alla nozione di occupazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen., negata dal Tribunale.
A tale riguardo si premette che il bene in sequestro era stato acquisito al patrimonio del Comune di Sperlonga in forza del provvedimento emesso dallo stesso Comune, che aveva annullato i tioli edificatori e aveva ordinato la demolizione dell’immobile, cos ì come successivamente convalidato da una sentenza del TAR e da altra sentenza del Consiglio di Stato, così non sussistendo alcuna controversia quanto alla titolarità del bene, per come ritenuto dal Tribunale.
Osserva che, nel diritto penale, la nozione di invasione ha un’accezione diversa rispetto a quella comune, che richiama un’azione irruenta e violenta nel terreno o nell’edificio altrui. Secondo il pubblico ministero all’invasione prevista dall’art. 633 cod. pen. deve attribuirsi il significato di un’introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui, allo scopo di oc cuparlo o, comunque, di trarne profitto, così che «i mezzi e il modo con cui avviene sono indifferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno degli elementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.) di talché l’invasione può commettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senza inganno. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, v ale a dire che essa avvenga contra ius : agisce ‘arbitrariamente’ chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto».
Secondo il ricorrente l’occupazione dell’immobile si è attuata attraverso la stipula del contratto di locazione in favore della società RAGIONE_SOCIALE nella consapevolezza dell’altruità del bene.
«Infatti -scrive il ricorrente- se è vero che la società in parola aveva il possesso della res fino al momento dell’ interversio , avvenuta con l’emanazione del provvedimento amministrativo, è altrettanto evidente come la stipula del contratto successivo fosse idonea a configurare l’invasione di cui alla imputazione mediante la condotta, da parte di un soggetto terzo rispetto al precedente possessore, in concorso tra loro».
Si osserva come all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, la società avrebbe dovuto dare seguito all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni. Termine che non è stato rispettato con la conseguenza che l’immobile è diventata a tutti gli effetti, ipso iure , una proprietà pubblica.
Si ribadisce, dunque, come l’occupazione dell’immobile sia stata perpetrata attraverso la stipula del contratto di locazione sopra indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in ammissibile per carenza d’interesse .
1.1. Il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo disposto dal G.i.p., ma ha contestualmente disposto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, c.p.p., la conservazione del vincolo nelle more della definizione della controversia in ordine alla titolarità dei beni sequestrati.
Vale la pena osservare che la decisione dei giudici appare corretta, atteso che l’esistenza della controversia emerge già dalla sola lettura del ricorso, atteso che l’attribuzione della proprietà del complesso turistico al Comune di Sperlonga suppone la verifica de gli effetti dell’ordine di demolizione e dell’eventuale mancata ottemperanza a esso, così richiedendosi la risoluzione di una questione che esula dall’oggetto del procedimento penale, dovendosi accertare se vi sia stata in effetti l’automatica traslazione della proprietà nel patrimonio comunale.
Va ulteriormente evidenziato che ai fini della rimessione degli atti ai sensi dell’art. 624, comma 8, cod. proc. pen. non è necessaria la formale pendenza del relativo giudizio in sede civile.
1.2. Va, dunque, ricordato che l’interesse della parte a impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 -01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 267172 -01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, COGNOME, Rv. 207437 -01).
Tanto vale a dire che si rinviene l’interesse a impugnare quando l’utilità perseguita dal ricorrente sia l’effetto immediato del provvedimento che si vuole ottenere con l’impugnazione, in quanto autosufficiente nella prospettiva della rimozione del pregiudizio che si assume subito.
1.3. Tale requisito non si rinviene nel caso in esame, dove l’annullamento del sequestro non ha determinato la restituzione del bene, né ha prodotto effetti lesivi in ordine alla conservazione delle esigenze investigative e delle finalità impeditive per cui era stato disposto, in quanto il tribunale, con statuizione autonoma, ha disposto la prosecuzione del vincolo reale in via conservativa,
rimettendo la questione della titolarità del bene al giudice civile.
In tal modo, il bene continua a essere sottratto alla disponibilità delle parti, in attesa della decisione in sede civile.
Non sussiste, pertanto, alcuna lesione concreta dell’interesse del pubblico ministero, giacché il mantenimento del vincolo assicura la conservazione della res in vista della definizione della lite civile e neutralizza, in sostanza, l’effetto liberatorio derivante dall’annullamento del sequestro preventivo, visto che la permanente sottrazione alla disponibilità delle parti impedisce che questi possano aggravare il reato o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
In tale contesto, l’impugnazione da parte del pubblico ministero si risolve in una contestazione priva di effetti utili, non essendovi un pregiudizio concreto né per l’accertamento dei fatti né per la tutela dell’interesse pubblico.
Il pubblico ministero, peraltro, non spiega quale pregiudizio hanno subito le finalità impeditive del sequestro annullato, pur in presenza di persistente vincolo sui beni, né, correlativamente, esibisce quale sarebbe il vantaggio deriverebbe dall ‘eventuale annullamento del provvedimento impugnato , sempre nella prospettiva delle finalità impeditive per cui il sequestro era stato disposto.
In difetto di un concreto pregiudizio per le esigenze dell’accertamento penale e per le finalità impeditive per cui il sequestro era stata disposto , l’impugnazione si risolve in un’iniziativa astratta e meramente teorica, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Tanto conduce all’inammissibilità del ricorso.
Nulla va statuito circa le spese del giudizio, attesa la qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09 luglio 2025