Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2287 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2287 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEPAONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro.
Udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con tutte le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale nel procedimento pendente nei confronti, anche, di COGNOME NOME, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., e 1161 del RD 327/1942.
Avverso l’ordinanza di conferma emessa dal Tribunale del riesame l’indagato propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 1161 RD 327/1942, e art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale e per carenza (apparenza) della motivazione in ordine al fumus. Il motivo viene articolato in ulteriori partizioni: quanto alla carenza di motivazione, censura l’ordinanza del Tribunale quanto alla natura demaniale marittima dell’area oggetto di contestata occupazione, alla mancata sdemanializzazione, avuto riguardo alla reclamata natura demaniale pubblica e non marittima dell’area medesima. Con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 1161 RD 327/1942, da un lato, censura il provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta permanenza del ripristino della dividente demaniale marittima operate dal Ministero competente tramite portale, e, quanto al profilo soggettivo, contesta la sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione sul periculum.
Nel corso dell’udienza, fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore ha insis nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla sua proprietà, ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico, piuttosto che più specificatamente marittimo, della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : “..la difesa non ha mai
sostenuto che l’area oggetto di sequestro non fosse demaniale (o addirittura che fosse sdemanializzata) ma si è limitata a contestarne esclusivamente l’appartenenza al demanio marittimo. L’esito dell’attività difensiva e dei rilievi topografici, (…), nel dimostrare per tabulas che l’area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo – circostanza attestata anche dai codici fiscali distinti associati alle differenti classificazioni – supera ed assorbe og questione relativa alla sdemanializzazione. “; cfr. anche pag. 8: la difesa “…ha ulteriormente evidenziato come l’area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …”). Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell’area, come tale, esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l’applicazione, solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04). L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01). Né soccorre la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15, inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”, posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 18/12/2025