Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39588 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
Nel procedimento a carico di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI RIMINI
Nel procedimento a carico di: COGNOME nato il DATA_NASCITA a LUCERNA (SVIZZERA) avverso l’ordinanza in data 18/06/2024 del TRIBUNALE DI RIMINI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona de Sostit Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
A seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini impugna l’ordinanza in data 18/06/2024 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato dal pubblico ministero avverso il decreto in d 14/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, nella parte in cui aveva rigettato richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equival di denaro o di altre utilità nella disponibilità di NOME, quale profitto del re truffa ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen., così come contestato ai capi 26), 28) dell’imputazione.
Deduce:
NOME~,
1. Violazione di legge per motivazione inesistente o apparente. 2) Violazione di legge in relazione artt. 321, comma 1, comma 2 cod. proc. pen. e agli artt. 322ter, 640-quater e 240 cod. pen..
Il pubblico ministero ricorrente premette che il procedimento penale di che trattasi è stato avviato nei confronti di COGNOME NOME in relazione a 39 episodi delittuosi, di cui quelli indicati ai capi di imputazione da 1 a 25 e quello di cui al capo 29 erano stati rubricati come truffa aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e quelli di cui ai capi 26, 27 e 28, come truffa ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen..
Evidenzia che al G.i.p. era stato richiesto il sequestro preventivo di denaro e utilità nei confronti -tra l’altro- di COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE per tutti t capi d’imputazione, ma il G.i.p. rigettava la richiesta in relazione ai capi 26, 27 e -28, nei confronti di COGNOME, per un importo pari a 85.321,00, corrispondente al profitto conseguito con i reati in questione.
La richiesta, invece, veniva accolta per tutti gli altri titoli di reato, come rubricati.
Osserva, dunque, che l’appello era stato proposto limitatamente al rigetto ora descritto e veniva dichiarato inammissibile dal tribunale, sul presupposto che il pubblico ministero non aveva interesse all’impugnazione, non potendo sortire alcun esito favorevole dal suo accoglimento. La carenza d’interesse veniva rinvenuta nel fatto che il G.i.p. aveva accolto la richiesta di sequestro di quella somma nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione ai delitti di cui ai capi 26, 27 e 28, oltre che per tutti gli altri delitti, per un importo complessivo pari a euro 3.940.186,04, nettamente superiore a quello di 85.321,00 derivante dalla commissione dei delitti di truffa ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen..
Osserva che, tuttavia, una tale motivazione si risolve in una mera finzione, atteso che il Tribunale, nella medesima composizione e nella medesima udienza trattava anche il riesame proposto da COGNOME, che veniva accolto, con conseguente dissequestro delle somme vincolate, così venendo meno il presupposto in forza del quale il Tribunale aveva ritenuto che l’appello del PM fosse inammissibile per carenza d’interesse.
Aggiunge che, inoltre, la giurisprudenza riconosce il principio dell’autonomia dei titoli cautelari su di uno stesso bene, purché ricorrano per ciascun titolo i presupposti richiesti dalla legge.
Deduce, dunque, la violazione di tale principio di diritto nella parte in cui il tribunale sovrappone il titolo cautelare riconosciuto nei confronti della società con il titolo cautelare vantato nei confronti dell’indagato.
Il pubblico ministero denuncia, altresì, l’omessa pronuncia sulle ragioni dell’appello, atteso che la declaratoria d’inammissibilità ha provocato il mancato esame dei motivi d’impugnazione.
Motivi che vengono illustrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Secondo il pubblico ministero la declaratoria d’inammissibilità del tribunale si sostanzia in una mera finzione.
A tale proposito osserva che la carenza d’interesse veniva rinvenuta nel fatto che era già in essere un sequestro per somme nettamente superiori a quelle per cui era stato proposto appello; rileva, però, che tale sequestro veniva annullato dal tribunale in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da COGNOME e trattato nella stessa udienza in cui veniva deciso anche l’appello del pubblico ministero.
In sintesi, il ricorrente assume che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la carenza d’interesse in quanto lo stesso tribunale, trattando lo stesso giorno il riesame proposto dall’indagato, aveva revocato il sequestro disposto in relazione agli ulteriori titoli di reato.
Ciò premesso, va osservato che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione.
Da ciò si trae la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare la sussistenza dell’interesse al momento della presentazione dell’appello, in quello della sua trattazione e decisione, risultando estranei a tale valutazione gli eventi sopravvenuti che abbiano eventualmente provocato una modifica alla situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l’impugnazione e sottoposta alla verifica del giudicante.
In tal senso, è pacifico che al momento della trattazione e della decisione dell’appello presentato dal pubblico ministero era in essere un sequestro di tutti i crediti d’imposta giacenti nel cassetto fiscale della NGC, così che dall’accoglimento dell’impugnazione non poteva derivare l’esecuzione di alcun sequestro, in quanto le pretese ablatorie dell’accusa risultavano oramai interamente soddisfatte, visto che anche per i reati di cui ai capi 26, 27 e 28 il sequestro dell’ingiusto profitto -pari euro 85.321,00 euro- (non era stato disposto nei confronti di COGNOME, ma) era stato disposto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
A tale ultimo proposito, va ulteriormente precisato che il tribunale -senza che siano state proposte censure sul punto- ha qualificato tale sequestro come finalizzato alla confisca diretta, così dovendosi ricordare che «In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione», (Sez. 6 – , Sentenza n. 21072 del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 – 01).
Nel caso in esame il profitto è stato esattamente quantificato ed è stato interamente appreso, così che risulta destituita di fondamento l’obiezione del ricorrente secondo cui il tribunale non poteva sovrapporre la posizione di COGNOME NOME rispetto a quella della società, non potendosi -invece- pretendere che in relazione all’unico profitto esattamente quantificato sia eseguito il sequestro a carico di più persone per l’intero ammontare.
Va dunque rilevato che il tribunale -sulla base della situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l’appello- ha correttamente ritenuto che il pubblico ministero non avesse interesse all’impugnazione, atteso che dall’accoglimento dell’appello non poteva sortire alcun effetto favorevole, nella specie di una maggiore espansione del provvedimento ablatorio.
Va ricordato, infatti, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell’impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell’impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un’utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell’ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d’impugnazione. Sul punto, non si può non ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla denuncia di omessa motivazione in relazione ai motivi dell’appello, va osservato che la declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del motivi dell’atto d’impugnazione.
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/10/2024