Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8111  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Venezuela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 20/06/2024
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza a nessuno è comparso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chies dichiararsi inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale dl riesame di Roma con l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’attuale ricorrente avverso il decreto di sequestro prevent disposto dal GIP in data 30/6/2024 in relazione all’alloggio abusivamente occupato da COGNOME NOME, di proprietà di un ente RAGIONE_SOCIALE, per carenza di interesse.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato articolando censure in ordine al difetto di legittimazione da parte di COGNOME NOME, legale rappresentante “RAGIONE_SOCIALE“, a presentare la querela; in relazi alla titolarità del diritto di proprietà in capo all’RAGIONE_SOCIALE ritenuto propri immobili; in ordine alla mancata rilevazione dello stato di necessità, quale scriminan dell’occupazione abusiva; in relazione alla sussistenza di un legittimo possesso da parte del ricorrente e dunque di un suo interesse alla restituzione.
3.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico.
Il ricorrente non si confronta con la precipua e dirimente considerazione del Tribunale de riesame che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha da tempo affermato che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dell dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa come effetto del dissequestro ( N. 52060 del 2019, Rv.277753 – 04, N. 50315 del 2015 Rv. 265463 – 01, N. 47313 del 2017 Rv. 271231 – 01, N. 30008 del 2016 Rv. 267336 – 01, N. 35072 del 2016 Rv. 267672 – 01, N. 17852 del 2015 Rv. 263756 – 01, N. 6779 del 2019 Rv. 274992 – 01, N. 3602 del 2019 Rv. 276545 – 01, N. 9947 del 2016 Rv. 266713 – 01)
Ed invero, nei procedimenti reali la sussistenza dell’interesse è strettamente collegata a richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli ele di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Nel caso in esame il ricorrente, come indicato nel provvedimento impugnato, non ha tale interesse poiché non dispone di alcun titolo,difettando una legittima assegnazione del bene in suo favore da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ciò neppure in ragione del dedotto stato di necess che il Tribunale, peraltro, ha motivatamente escluso richiamandosi al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità ( pag. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2025