Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4232 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 54/2026
VITTORIO PAZIENZA
CC – 14/01/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato in FRANCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con ordinanza in data 10/09/2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 20/06/2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo del RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente è amministratrice, sito in Forio di Ischia, in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44 lett.c) d.P.R. n. 380 del 2001, art. 518 duodecies cod.pen. e art. 181 comma 1 bis d.lvo n. 42 del 2004.
Premette il Tribunale che tale RAGIONE_SOCIALE era stato giˆ oggetto di un precedente sequestro nell’ambito dello stesso procedimento penale a carico della COGNOME NOME, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 95 medesimo decreto, artt. 137 e 256 d.lgs n. 152 del 2006, art. 349 cod.pen. in forza di decreto di sequestro preventivo in data 30/04/2024, oggetto di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Essendo emersi, nel proseguo RAGIONE_SOCIALE indagini, a seguito del deposito RAGIONE_SOCIALE relazioni dei consulenti tecnici del P.M., elementi tali da sussumere la condotta accertata anche nel reato di lottizzazione abusiva materiale nonchŽ di distruzione di beni paesaggistici e di reato paesaggistico, il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su
conforme richiesta del P.M., ha esteso il sequestro, per le nuove contestazioni, sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giˆ in sequestro in presenza di sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, decreto di sequestro confermato dal Tribunale del riesame, adito da COGNOME NOME, quale persona sottoposta ad indagini, con il provvedimento impugnato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi.
Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sulla sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati mediante procedimento di c.d. Òtaglia-incollaÓ della richiesta di misura cautelare e della consulenza tecnica, anche in presenza di giudicato cautelare sul precedente vincolo.
Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente sul periculum in mora.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione nella qualitˆ di persona sottoposta ad indagini, in concorso con altri soggetti, in ordine ali reati di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), quale amministratrice e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE proprietaria del RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla realizzazione di plurime opere abusive, in zona paesaggisticamente vincolata, che comportavano anche la distruzione e lÕinservibilitˆ dellÕintero tratto di falesia sviluppatasi nel corsi di millenni per effetto RAGIONE_SOCIALE opere di scavo di roccia naturale, ma non è titolare dei beni di cui chiede la restituzione, essendo questi della RAGIONE_SOCIALE, e non ha dedotto un interesse allÕimpugnazione.
Come è noto, la questione se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene perchŽ appartiene a terzi, è stata oggetto di contrasto interpretativo che è stato risolto dalle Sezioni Unite, allÕudienza del 25 settembre 2025, che hanno affermato il seguente principio: ÒLa persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizioneÓ (cfr. inf. prov. n. 15 del 2025).
LÕindagato non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare istanza di riesame del titolo cautelare ai sensi dellÕart. 322 cod.proc.pen., pu˜ proporre il gravame solo se abbia un
concreto e interesse attuale allÕimpugnazione che deve corrispondere al risultato tipicizzato dallÕordinamento per lo specifico schema procedimentale che va individuato nella restituzione del bene.
Nel caso in esame, la ricorrente, quale persona sottoposta ad indagini (e non quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE come risulta chiaramente anche dalla nomina di difensore nella qualitˆ di soggetto sottoposto ad indagini) deduce unicamente profili che concernono la sussistenza dei presupposti della misura cautelare e non ha allegato alcun interesse, nei termini di cui alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, collegato alla rimozione del sequestro sulla sua posizione.
AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME