Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a ROMA avverso l’ordinanza in data 29/04/2024 del TRIBUNALE DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 29/04/2024 del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo di un’unità immobiliare di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, sita in Roma, in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di proporzionalità del sequestro e mancanza assoluta di motivazione sul punto;
La ricorrente, dopo avere riassunto i termini della vicenda processuale, si sofferma sul principio di proporzionalità, che informa anche le misure cautelari reali e
che si assume violato dal Tribunale di Roma con il provvedimento impugnato.
A tale riguardo evidenzia, in particolare, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva già attivato lo strumento di cui agli artt. 11 e 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, che ha natura di titolo esecutivo ex lege e che, in quanto tale, è idoneo ad assicurare il rientro del bene nella disponibilità dell’Ente proprietario, entro termini di sicuro non dissimili da que garantiti dal procedimento di esecuzione del sequestro preventivo.
Osserva altresì che la motivazione non è logicamente fondata nella parte in cui il tribunale evidenzia che il non andare a buon fine della diffida comproverebbe la sua configurabilità, così introducendo un tema che -osserva la ricorrente- tenderebbe implicitamente a dimostrare 1″inefficacia della tutela civile ed amministrativa, a fronte della maggiore incisività del sequestro penale.
Sotto tale profilo si osserva che gli strumenti a disposizione dell’Ente proprietario non si esauriscono nella diffida che, anzi, costituisce il presupposto della successiva emissione del decreto di rilascio nei confronti dell’occupante sine titulo.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non ha titolo per pretendere la restituzione del bene.
Nello stesso ricorso si precisa che non si contesta il requisito del fumus commissidelicti e neanche quello del periculum in mora.
L’unico profilo che si impugna, invero, è quello della proporzionalità, che si assume mancante in quanto l’RAGIONE_SOCIALE ha strumenti ulteriori rispetto al sequestro penale per ottenere la restituzione del bene da parte di un occupante sine titulo.
TIn forza di ciò, va rilevato come la ricorrente, invero, non neghi che il soggetto legittimato alla restituzione sia l’RAGIONE_SOCIALE, ove si osservi che l’intera impugnazione è intesa a dimostrare che tale ente ha strumenti previsti in sede civilistica e amministrativa a sua disposizione per ottenere la restituzione, tali che rendono sproporzionato il ricorso al sequestro penale.
Da tanto discende pacificamente che l’RAGIONE_SOCIALE è l’unico soggetto legittimato e titolato a ottenere la restituzione del bene in sequestro, essendone il proprietario.
E’ altresì pacifico -allo stato- che lo stesso immobile è occupato sine titulo dalla COGNOME, circostanza di fatto non contestata dalla ricorrente.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che «L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sez. 3 , n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01; Sez. 5 , n. 52060 del 30/10/2019,
Angeli, Rv. 277753 – 04).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Va dato mandato alla Cancelleria per provvedere agli incombenti previsti dall’art. 28 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, in quanto alla presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod.proc.pen..
Così deciso il 19/09/2024