Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7049 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da Casa Circondariale di Sassari Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo giurisdizionale avverso l’anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza, proposto dal detenuto NOME COGNOME sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato a ottenere copia dei documenti di cui era menzione nel decreto ministeriale di proroga del regime differenziato, richiesti per ragioni di giustizia e, segnatamente, ai fini dell’opposizione al decreto di proroga.
A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato le argomentazioni sul punto espresse in un proprio precedente provvedimento secondo cui il divieto opposto comportava una lesione del diritto di difesa del detenuto, posto nell’impossibilità di approntare un’adeguata difesa adeguata in sede di opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
NØ, secondo il Tribunale, detto divieto sarebbe giustificato da ragioni di privacy – poichØ la documentazione richiesta dal detenuto (un estratto relativo ai colloqui svolti con i familiari, ai vaglia e ai pacchi ricevuti) era esclusivamente inerente alla sua persona – ovvero da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, trattandosi di atti e fatti dei quali il detenuto era già a conoscenza e che, semplicemente, erano cronologicamente ordinati per una piø compiuta memoria storica.
Ha, dunque, concluso ritenendo che, al cospetto di documenti non coperti da segreto, dovesse prevalere il diritto di difesa del detenuto.
Ricorrono per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e la Casa Circondariale di Sassari, in persona dei
rispettivi Direttori in carica e deducono tre motivi d’impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in punto di totale assenza di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza, nel richiamare una propria precedente ordinanza resa in altro, non meglio identificato procedimento, ha reso una motivazione meramente apparente. Ciò perchØ, mentre nel procedimento richiamato l’oggetto era costituito da «un estratto documentale dei colloqui svolti con i famigliari, dei vaglia e dei pacchi ricevuti», nel caso di specie si trattava «di documenti di cui Ł menzione nel decreto ministeriale di proroga».
Già per tale sola ragione, ad avviso dei ricorrenti, la motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe del tutto inidonea a sostenere il provvedimento oggetto di ricorso.
2.2. Con il secondo Ł denunciata la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 e del d. m. n. 115 del 1996.
Il procedimento di proroga del regime di detenzione differenziato ha natura giurisdizionale e i documenti che sostengono il provvedimento non hanno natura ammnistrativa, cui solo può riferirsi il diritto di accesso agli atti.
2.3. Con l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 41bis ,comma 2bis , Ord. pen.
La disposizione in parola prevede la sospensione delle regole di trattamento previste dall’ordinamento medesimo che si pongano in concreto contrasto con le esigenze di sicurezza conoscenza degli atti; conoscenza che Ł, in ogni caso, assicurata in seguito alla proposizione del reclamo, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità a tale scopo citata nel ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 28 ottobre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa di COGNOME in data 31 ottobre 2024, ha depositato memorie con le quali ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio per le ragioni che s’indicano di seguito.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha riprodotto integralmente quello del Magistrato di sorveglianza in data 19 dicembre 2023, quest’ultimo aveva respinto la richiesta di COGNOME di avere copia dei documenti menzionati nel decreto di proroga del regime differenziato, ma, al tempo stesso, dava atto che «nel corso dell’udienza il difensore ha dato atto di avere proposto reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma, che si Ł concluso con un provvedimento contro il quale Ł stato proposto ricorso per cassazione», anch’esso concluso, sebbene non fossero ancora state depositate le motivazioni.
Si tratta, invero, dell’ordinanza resa da questa Sezione Prima, n. 1593 del 7 dicembre 2023, dep. 2024, con la quale si Ł dichiarata l’inammissibilità del reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale, del 9 settembre 2022, con il quale Ł stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41bis , comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno di mesi dieci, in esecuzione, relativamente a plurime condanne, anche per i reati di associazione di stampo mafioso con ruolo di promotore ovvero organizzatore e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Da tanto discende l’evidente assenza d’interesse attuale da parte del condannato a ottenere dal Tribunale di sorveglianza una decisione sulla richiesta di ostensione dei documenti posti a
fondamento del decreto ministeriale di proroga del regime differenziato, poichØ il relativo procedimento d’impugnazione del provvedimento era già stato definito all’epoca dell’emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
Non Ł superfluo in proposito ricordare che l’interesse a impugnare Ł subordinato alla presenza di uninteresseimmediato, concreto e attualea rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato piø vantaggioso.
In Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si Ł efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d’interesse – si Ł spiegato – che può anche essere “sopraggiunta”, come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità Ł venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore , assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchØ la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».
L’interesse a impugnare deve, quindi, configurarsi in termini d’immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perchØ questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perchØ la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma Ł subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante – tenuto conto della sua condizione detentiva – e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l’esercizio del diritto d’impugnazione da parte dell’impugnante avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla sua posizione processuale derivi alcun risultato pratico favorevole.
Rilevata, dunque, l’inammissibilità per carenza d’interesse del reclamo proposto dinanzi al Tribunale di sorveglianza e da questo non rilevata, la stessa può senz’altro essere rilevata in questa sede, dovendosi dare seguito al condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281630 -01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694 -04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359 -01) secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Per le ragioni espresse, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna dei ricorrenti nØ alle spese del procedimento nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, per la duplice ragione che il Ministero della Giustizia e l’Amministrazione penitenziaria ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35bis e 35ter Ord. pen., non devono essere condannate, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650 – 01) e che, comunque, la presente decisione scaturisce dal rilievo di una causa di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse rispetto all’iniziativa della controparte degli odierni ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, per l’inammissibilità del reclamo proposto dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
EVA TOSCANI
NOME COGNOME