Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46717 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 03/03/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Marino il DATA_NASCITA, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Brescia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2023 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4, mesi 4, giorni 40 ed euro 826,66 di multa in relazione ai reati di rapina e furto aggravati.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza degli artt. 28 e 29 cod. pen. conseguente alla mancata applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.
Il Giudice di merito ha omesso di applicare la pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen. nonostante la pena base determinata per il reato di rapina aggravata sia pari ad anni 5 di reclusione ed euro 930,00 di multa.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui, dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risulta a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (vedi Sez. U, n. del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210980-01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270240 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 4472 del 13/01/2023, COGNOME non massimata).
La Corte di appello di Brescia non ha correttamente applicato tale princip poiché la pena base applicata per il reato più grave, diminuita di un terzo rito, era superiore a tre anni (pena base per il reato più grave di rapina di di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc ad anni 3 e mesi 4 di reclusione) con conseguente necessaria applicazion dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L’impugnato provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio, potendo questa Corte disporre, ai sensi dell’art. 620, lett. L), cod. proc. pen., l’int dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in quanto tale deliberazion implica alcun giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la d di cinque anni, che dispone.
Così deciso il 20 o,ttobre 2023
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