Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11046 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11046 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/02/2026
Sent. n. sez. 258/2026
UP – 10/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BERNALDA il DATA_NASCITA
NOME – CUI CODICE_FISCALE NOME a GLYPHINDIRIZZO>
( ALBANIA) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME – COGNOME 020GXCE NOME a (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta requisitoria scritta della Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli quale giudice di rinvio a seguitedi annullamento / disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 4, della sentenza Corte territoriale di Salerno in data 1.12.2023.
La vicenda processuale inizia con la sentenza emessa in data 2 settembre 2021, in abbreviato, al GUP presso il tribunale di Potenza, con la quale:
COGNOME NOME veniva condanNOME alla pena di anni quattordici di reclusione, individuato come più grave il reato di cui all’art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito.
COGNOME NOME e COGNOME, venivano entrambi condannati alla pena di anni otto di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 74, commi 1 e 4 DPR 309/1990, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74 comma 3 DPR 309 citato, riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche prevalenti sulla contestata aggravante, applicata la continuazione e operata la riduzione per il rito.
La Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza del GUP di Potenza.
La Corte di cassazione, su ricorso degli imputati annullava tale prima sentenza di appello con rinvio alla Corte di appello di Salerno, rispettivamente:
GLYPH quanto a COGNOME NOME, in accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con riferimento alla pena base per il delitto di cui all’art. 74 DPR 309/1990 stabilita in anni 20 pur a fronte del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ed alla complessiva motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio;
quanto a COGNOME NOME e COGNOME, in accoglimento del secondo motivo di ricorso relativo all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4 DPR 309/1990 in relazione alla carenza di motivazione in ordine al coefficiente di prevedibilità di cui all’art. 59, comma 2 cod. pen..
La Corte di appello di Salerno decidendo in sede di rinvio, rispettivamente:
quanto a COGNOME NOME rideterminava la pena finale in anni dodici, mesi due e giorni venti di reclusione, partendo dalla pena base per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990 di anni venti di reclusione, diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, aumentata per i reati scopo a anni 18 e m
quattro di reclusione (entità degli aumenti rispetto ai quali riteneva formatosi il giudicato), con la diminuente per il rito prescelto.
quanto a COGNOME NOME e COGNOME, pur ritenendo che l’aggravante di cui all’art. 74 comma 4 andasse esclusa, riteneva che la stessa esclusione non riverberasse sul trattamento sanzioNOMErio atteso che le generiche erano state comunque ritenute prevalenti su tale aggravante, senza quindi alcun effetto sulla pena base.
Su ricorso dei medesimi imputati, la Corte di cassazione, Sez. 4, sent. n. 36140 del 2024, annullava la sentenza emessa in grado di appello dalla Corte territoriale di Salerno con rinvio alla Corte di appello di Napoli con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti in relazione:
-quanto a COGNOME NOME per non aver consentito alle parti di concordare in ordine all’accoglimento dei motivi di appello;
-quanto a COGNOME NOME e COGNOME perché, dopo aver escluso la circostanza aggravante ex art. 74, comma 4 DPR 309/1990, non aveva operato, come avrebbe dovuto, la diminuzione di pena per il reato non aggravato, ritenendo che la corte territoriale avrebbe necessariamente dovuto rideterminare la pena per il reato più grave in relazione al disposto dell’art. 74 comma 2 DPR 309/1990.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rispettivamente:
-per COGNOME NOME rideterminava la pena su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti.
quanto a COGNOME NOME e COGNOME rideterminava la pena così computata: pena base per il capo 1) pari al minimo edittale di anni dieci, ridotta di un terzo per le generiche a anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione di anni quattro (stessa misura della sentenza annullata) in quote uguali per ciascuno dei reati satellite e, quindi, ad anni dieci e mesi otto di reclusione, ridotta per il rito a anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, COGNOME NOME propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si duole della applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quale unico motivo di ricorso si deduce l’incostituzionalità dell’art. 29 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nonché dell’art. 49 CDFUE, questione, ad avviso del ricorrente, rilevante e non manifestamente infondata stante l’inflessibilità di tale pena accessoria sia nell’an che nel quantum, tanto più con riferimento alla commissione di reati eccentrici rispetto alla finalità special-preventiva perseguit con l’interdizione dai pubblici uffici.
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME, congiunti, sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione dell’art. 624 del medesimo codice di rito in relazione alla omessa riduzione della misura degli aumenti di pena per la continuazione dei reati satelliti, prospettandosi come illogica e contraddittoria l’esclusione dell’influenza dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE generiche (asseritamente concesse in considerazione della sostanziale incensuratezza degli odierni ricorrenti, valorizzando perciò parametri di natura soggettiva) anche in relazione agli aumenti per la continuazione .
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1.1 Quanto al ricorso di COGNOME NOME, l’unico motivo dedotto concerne la dedotta legittimità costituzionale dell’art. 29 cod. pen. in relazione ai sopra indicati parametri costituzionali: il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e della questione di legittimità costituzionale con esso dedotta.
La questione, già sottoposta a questa Corte, è manifestamente infondata, dovendosi in questa sede ribadire con convinzione il principio già espresso da questa Corte, che valorizza la circostanza che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenza la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte. Si osserva, in particolare, che l’art. 29 cod. pen. nel prevedere l’applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ne disciplina una parametrazione in relazione all’entità della pena irrogata, prevedendo la applicazione della interdizione perpetua per i soli casi di condanna alle pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore ad anni cinque: in sintesi, la disposizione prevede l’applicazione della interdizione temporanea di anni cinque ove la condanna sia alla pena della reclusione non inferiore a tre anni, e la interdizione perpetua ove la condanna sia alla pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni.
La norma, quindi, prevede, anzitutto, due regimi diversi in relazione all’entità della condanna e, quanto alla interdizione perpetua, ne ancora la previsione a due parametri, costituiti dalla tipologia della pena (ergastolo o reclusione) ed alla relativa entità (ulteriormente dipendente dai criteri non rigidi di individuazione del concreto trattamento sanzioNOMErio), parametri variabili che non consentono ritenere che la disposizione ammetta una sanzione automatica e rigida.
La circostanza che al giudice sia demandata la concreta determinazione della pena secondo i parametri di legge nell’ambito della astratta cornice edittale, e l’ulteriore considerazione del fatto che l’art. 29 citato preveda un doppio regime della pena accessoria, costituiscono altrettante variabili, individuate dal legislatore nell’esercizio della propria prerogativa, che risultano antinomiche rispetto ai dedotti profili di rigidità ed automatismo addotti a fondamento della censura di costituzionalità che, per l’effetto, deve ritenersi manifestamente infondata (sul punto cfr. anche Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 – 02).
D’altronde, non pare possa revocarsi in dubbio che l’individuazione del parametro oggettivo della pena concretamente applicata dal giudice valga, altresì, a superare le censure formulate dal ricorrente in punto di eccentricità del bene interesse tutelato dalle norme penali incriminatrici in materia di droga rispetto a reati che involgano direttamente il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, dovendosi interpretare la scelta del legislatore come rispondente alla più ampia finalità di garantire che soggetti, ritenuti responsabili di reati la cu gravità è riverberata nella commiNOMEria di pene non inferiori a determinate soglie, restino estranei all’esercizio di poteri che riverberano nella gestione della cosa pubblica o nella rappresentanza di interessi di analoga natura.
Alla manifesta infondatezza della questione dedotta, consegue la manifesta infondatezza del ricorso, che articola sul punto l’unico motivo di censura.
I ricorsi degli imputati COGNOME NOME e COGNOME, dedotti in relazione alla violazione dell’art. 624 cod. proc. pen. per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, sono entrambi inammissibili. La sentenza rescindente, infatti, afferma chiaramente (pagina 10, punto 4.) che il principio di diritto al quale la Corte di appello di Salerno non si era uniformata concerneva la sola questione relativa agli effetti del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con riferimento alla pena stabilita per il solo reato base. Ne discende che, quanto alla pena determinata a titolo di aumento per la continuazione con riferimento ai reati satellite, la relativa statuizione era già coperta da giudicato interno e che, per l’effetto, la Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione dell’art. 624 cod. proc. pen.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i rico
siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così è deciso, 10/02/2026