Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30055 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal GIP di Foggia con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a tre episodi di cessione di sostanz stupefacente del tipo cocaina, pari a 50 grammi per volta, in favore di NOME COGNOME, da destinare al successivo spaccio.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si deduce l’errata applicazione e violazione di legge con riferimento agl artt. 267 e 271 cod. pen. oltre che vizi di motivazione. In particolare, si contesta la rit utilizzabilità delle intercettazioni telematiche di cui al NUMERO_DOCUMENTO nonostante le censu mosse con l’atto di gravame. Era stato contestato che la piattaforma giudiziaria su cui poggiava l’addebito provvisorio, era costituita solo dai risultati delle intercettazioni e passive eseguite tramite l’inserimento del captatore informatico sul dispositivo in uso a coindagato COGNOME COGNOME, in violazione del disposto di cui al comma 1 ultimo periodo dell’art. 267 cod. proc. pen..
Tale norma prevede, per reati diversi da quelli di cui all’art. 51 commi 3 bis e quate la necessità di indicare, anche indirettamente, nel decreto autorizzativo, luoghi e tempi relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono. Il GIP avrebbe disatteso disposto della norma citata che impone di delimitare l’ambito spaziale entro cui viene autorizza l’attivazione dello strumento captativo, limitandosi a scrivere nel provvedimento “anche nei pressi dei seguenti dispositivi e anche nei luoghi di privata dimora” indicazion questa, ritenuta non sufficiente. Del pari carente sarebbe l’indicazione relativa al delimitazione temporale. Il Tribunale del riesame, rigettando la questione posta, è stato d diverso avviso, disapplicando la norma con argomenti che si ritengono illogici e inconferenti.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze che erano state dedotti in sede di riesame e che sono state ampiamente vagliate dal Tribunale con una compiuta ricostruzione della disciplina di settore e argomenti affatto illogic incoerenti.
Il Tribunale, facendo corretta applicazione dell’art. 267 cod. proc. pen. ha rigetta la prospettazione difensiva rilevando che la “lettura completa e organica del decreto
autorizzativo di intercettazioni adottato dal GIP di Foggia in data 6/12/2022 consente di verificare il rispetto delle condizioni di legge”.
Il procedimento ha ad oggetto una complessa attività di indagine finalizzata a riscontrare l’esistenza di più piazze di spaccio nel comune di Rodi Garganico gestite dai componenti ltfamiglia COGNOME.
In particolare NOME COGNOME con la compagna NOME COGNOME controllava il traffico di hashish; NOME, insieme alle sorelle NOME e NOME gestiva lo smercio di cocaina e a tanto provvedeva da casa per scongiurare possibili controlli. Nella motivazione del decreto impugnato il Tribunale del riesame dà compiutamente atto del fatto che NOME COGNOME, il quale veniva rifornito di sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare successivo spaccio da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in seguito a sequestri di stupefacente e controlli, aveva ridimensionato grandemente i contatti telefonici con l’utenza NUMERO_TELEFONO già monitorata, utilizzandola soltanto per generare traffico telematico. Era emerso dalle indagini che COGNOME svolgeva l’attività illecita all’interno d propria abitazione anche in orari notturni, come si evinceva dalle riprese effettuate dal telecamere che erano state installate nei pressi della stessa. Spiegava il Tribunale, con motivazione aderente al dettato normativo, che il riferimento operato dal GIP alla assoluta indispensabilità di identificare i canali di approvvigionamento mediante l’attività intercettazioni attraverso la captazione “anche all’interno dell’abitazione dove si consuma l’attività illecita” era riferito proprio all’abitazione del COGNOME il quale svolgeva l’ spaccio “prevalentemente” in casa.
Non coglie nel segno l’argomento speso dalla difesa, triz2tEptrzattutleraata..Ih rz:gerzzcZZI- 452ress~clarptilte, la circostanza che il riferimento del GIP era all’abitazione di NOME COGNOME e, dunque, non un qualsiasi luogo di privata dimora. Si legge nel provvedimento del Tribunale del Riesame che “la specificazione “anche all’interno dell’abitazione dove si consuma l’attività illecita” appare dirimente rispetto alla questi già posta dalla difesa “atteso che il GIP ha espressamente indicato, in parte motiva, la necessità dello svolgimento delle intercettazioni …Non già in qualsiasi luogo di priva dimora ma facendo specifico riferimento all’abitazione di NOME COGNOME laddove risultava essere in corso di svolgimento l’attività delittuosa e, dunque, nel rispetto del dett normatívo”. Non coglie nel segnot e=gs=di=in~ neppure laddove si contesta che il Tribunale, con valutazione ex post, ha messo in evidenza la circostanza che dai brogliacci risulta che le conversazioni sono state captate solo all’inter dell’abitazione del COGNOME (e non del ricorrente). L’argomento speso dal Tribunale è stato svolto a conferma della inequivocità del dato testuale emergente dal decreto autorizzativo letto e valutato nella sua integralità.
Ha ritenuto ancora il Tribunale, con motivazione congrua, quanto ai tempi di attivazione del captatore, che il GIP ha assolto al proprio obbligo motivazionale precisando che l’attività delittuosa veniva svolta all’interno dell’abitazione del COGNOME anche in t
di notte, dunque senza soluzione di continuità, con conseguente impossibilità di una limitazione preordinata degli orari, il che rendeva necessario un continuo monitoraggio, non potendosi prevedere un preciso e circoscritto arco temporale.
A quanto evidenziato dal Tribunale sul punto la difesa eccepisce che l’assunto secondo il quale l’attività illecita veniva perpetrata anche in tempo di notte non sarebbe corre poiché la stessa come risulta dai brogliacci, sarebbero avvenute al più entro le 22.00. S tratta all’evidenza di argomento che non scalfisce l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato che, peraltro, riporta in nota conversazioni captate aventi ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti anche ad ora più tarda (pag. 7 progr. del 21.1.2023 h.22,58.07) oltre che il passaggio di una conversazione in cui COGNOME si lamentava con tale COGNOME NOME dicendo “stanotte cacciavo le persone… stanotte ho passato i guai con le persone”.
Quanto poi alla dedotta “prova di resistenza”, non ha mancatoL . fll Tribunale di richiamare le varie attività di riscontro date dai servizi di o.c.p., dalle video-riprese telecamere poste nei pressi delle abitazioni degli indagati, dai sequestri di sostanz stupefacente operati come pure dagli arresti in flagranza tra i quali quello dell’odier ricorrente eseguito in data 4 febbraio 2023.
Da quanto detto si evince la inammissibilità degli argomenti spesi dal difensore che propone una lettura frammentaria del provvedimento focalizzandosi su singoli passaggi del provvedimento impugnato la cui motivazione è diffusa e non manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod proc. pen..
Cosi deciso il 4 giu no 2024
Il Consiglf e estensore
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