Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49857 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49857 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d’appello di Cagliari ha confermato quella del Tribunale Oristano, con la quale la predetta era stata condannata per due ipotesi di cui agli artt comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificate nel vincolo della continuazione;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegn giudice dell’appello, segnatamente riguardanti la valutazione del materiale probator (intercettazioni), che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta adeguati argomenti giuridici che la difesa ha, in sostanza, contestato senza prendere considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d’appello non stati accolti (sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del m intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito);
che, inoltre, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpreta del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costi questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta lo relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01), laddove le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ha piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. p (Sez. U, Sebbar del 2015, cit., Rv. 263714-01);
che, infine, le censure difensive sono prive del necessario confronto anche con l argomentazioni esposte dalla Corte d’appello per ritenere non applicabile, nella specie, l’ist di cui all’art. 131-bis, cod. pen. (sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 8/11/ Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678), nella specie saldamente ancorate a elementi di sicuro rilievo tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen.;
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la conda della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023