Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30422 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
udito per i ricorrenti l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi con la precisazione di rinunciare ai motivi relativi al reato del capo 20) per NOME COGNOME perchØ la misura era stata revocata, e udito altresì l’avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
1.Con ordinanza in data 24 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 2 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari relativamente al reato del capo 15), art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha annullato l’ordinanza nei confronti della Braccia per il reato del capo 22).
I ricorrenti presentano due separati ricorsi in relazione al reato del capo 15) per vizio di motivazione. Il COGNOME ha infatti rinunciato al motivo relativo al capo 20) per difetto di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, relativi solo ai gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondati.
Sent. n. sez. 281/2025
CC – 12/02/2025
R.G.N. 40572/2024
La COGNOME ha contestato le intercettazioni a suo carico precisando che aveva altre due sorelle e che aiutava la madre nel negozio di fiori. Il marito COGNOME ha del pari contestato le intercettazioni a suo carico.
Il Collegio osserva che il cospicuo compendio captativo ha consentito di accertare l’intensa attività di gestione di una piazza di spaccio da parte di NOME COGNOME rispettivamente padre e suocero degli odierni ricorrenti.
Il Tribunale del riesame ha fatto puntuale riferimento alle intercettazioni telefoniche a carico dei prevenuti, dimostrando come il COGNOME era costantemente a disposizione del suocero, lavorando in un’officina a fianco del negozio dei fiori dove stavano la suocera e la moglie. Anche a voler prescindere dall’episodio del capo 20) per il quale vi Ł stata la rinuncia al motivo, si sottolineano le conversazioni n. 363 e 364 del 10 aprile 2021 in cui l’ignoto interlocutore si era rammaricato con NOME Braccia perchØ non l’aveva trovato in negozio e questi aveva risposto di rivolgersi al COGNOME, per qualsiasi cosa c’Ł mio genero affianco , e di seguito, ma dobbiamo mangiare qualcosa insieme o vogliamo organizzare qualche mangiata? con chiaro riferimento a un affare di droga (l’espressione era presente in numerose altre conversazioni aventi il medesimo oggetto); l’episodio del 17 aprile in cui il COGNOME, dopo aver escluso di potere effettuare la cessione perchØ impegnato nell’officina, comunque aveva comunicato l’interesse dell’interlocutore al suocero per agevolare la conclusione della cessione; la conversazione n. 659 del 2 maggio 2021 in cui aveva utilizzato l’utenza del suocero per avvertire NOME COGNOME, elemento di spicco del sodalizio, dell’assenza del suocero, e alla risposta di voler acquistare cinquanta rose , aveva risposto che avrebbe riferito tale intenzione al suocero. Per quanto riguarda la posizione della Braccia, il Tribunale del riesame ha in particolare valorizzato le conversazioni n. 576 e 579 del 24 aprile 2021 e la n. 1023 del 17 maggio 2021 significative del suo stabile supporto alle attività illecite del sodalizio.
In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato elementi decisivi per disarticolare la lettura delle intercettazioni da parte del Tribunale del riesame. La circostanza che vi erano altre due sorelle Ł stata logicamente disattesa dai Giudici della cautela che hanno constatato che nelle intercettazioni si era parlato di NOME e del genero e che non erano stati mai fatti i nomi delle altre due e dei rispettivi mariti.
GLYPHSulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, 12/02/2025
NOME COGNOME