Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27021 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
Presidente –
Sent. n. sez. 653/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 20/06/2025
NOME
R.G.N. 10765/2025
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 24/03/1989
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha ribadito la richiesta di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore di COGNOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 gennaio 2025, il Tribunale di Palermo ha confermato, limitatamente ai capi sub 47) e 48) dell’i ncolpazione provvisoria, la decisione dell ‘ 8 gennaio 2025, con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a COGNOME Cosimo la misura cautelare della custodia in carcere per fattispecie di reato relative al traffico di stupefacenti, escludendo i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato contestato sub 50) ed escludendo, per tutti i capi, il pericolo di inquinamento delle prove. Con il capo 47), era stato contestato al Ferro il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 80, d.P.R. n.309 del 1990, per essersi, unitamente a COGNOME Rocco (quale fornitore), NOME COGNOME (intermediario del fornitore), NOME COGNOME (trasportatore), Firenze NOME (intermediario di parte
acquirente unitamente a NOME COGNOME, reso cessionario di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di circa kg 1 a fronte della dazione di complessivi euro 30.000, di cui euro 1000 quale compenso per la mediazione, destinata alla successiva rivendita a terzi. Fatto commesso, per il Ferro con recidiva reiterata infraquinquennale, a Campobello di Mazzara in data 2 settembre 2023; con il capo 48) per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con COGNOME Rocco, NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOMECOGNOME NOME quale fornitore, poi sostituito da NOME Giuseppe a seguito del suo arresto, avvalendosi di NOME per il trasporto e la materiale consegna dello stupefacente, COGNOME NOME quale intermediario del fornitore e COGNOME NOME e COGNOME NOME quali intermediari di parte acquirente) illecitamente detenuto e ceduto a COGNOME NOME un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di un chilo circa a fronte della dazione di circa euro 31.000, destinata alla successiva rivendita a terzi. Fatto commesso a Gela e a Campobello di Mazara in data 3 novembre 2023, per Ferro con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Contro l’ordinanza del Tribunale per il riesame, il difensore dell’indagato ha proposto tempestivo ricorso, deducendo i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell ‘art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo, ulteriormente illustrato con motivo aggiunto, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale relativamente al rigetto dell’eccezione difensiva riguardante il mancato inoltro alla cancelleria del Tribunale del riesame, da parte del P.M., dei supporti contenenti le intercettazioni/captazioni effettuate durante le indagini preliminari, poste a fondamento dell’ordinanza cautelare; il ricorrente rileva che tale circostanza aveva determinato l’inefficacia della misura cautelare applicata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla contestazione sub 47), posto che vi sarebbe insanabile contraddizione tra l’affermazione che tutti i coindagati avrebbero deciso, su proposta di Messina COGNOME, di recarsi personalmente da colui che era concretamente interessato all’acquisto, presso l’azienda agricola ubicata in località INDIRIZZO, e l’altra affermazione secondo cui l’azienda presso la quale lavorava Ferro non si trovasse in località INDIRIZZO‘ , ma in località INDIRIZZO ‘ .
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla contestazione sub 48), posto che l’ordinanza aveva affermato, senza che si indicasse la relativa fonte probatoria, che il luogo della consegna, un uliveto, fosse stato concordato con l’indagato, che era stato individuato solo per il nome di battesimo ‘NOME‘.
Il Procuratore Generale, con memoria depositata, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, che ha depositato memoria contenente ulteriore illustrazione del primo motivo, in sede di discussione orale ha ribadito la richiesta di annullamento, illustrandone i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 309, comma 5, cod.proc.pen., in base al principio secondo il quale l ‘omesso deposito da parte del P.M. del brogliaccio di ascolto e dei files audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazioni non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, perché basta la trasmissione di una comunicazione anche sommaria e informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudiziaria, fatto salvo l ‘obbligo del Tribunale di fornire congru a motivazione sulle difformità specificamente indicate dalla parte tra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall’ascolto in forma privata dei relativi files audio. Inoltre, l ‘indagato non aveva mai avanzato richiesta al P.M. di ascoltare le conversazioni, né aveva mai contestato la corrispondenza tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e il contenuto dei supporti informatici , ma solo l’omesso invio degli stessi.
Il ricorrente, in concreto, reitera l’analogo motivo proposto in sede di riesame, facendo valere ragioni non fondate, essendo la motivazione addotta dal Tribunale conforme a diritto.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (sin da Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015; Rv. 263107 -01; Sez. 6, n. 37014 del 2010) ha chiarito che anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del p.m., anche in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio; né vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei files audio.
La Corte costituzionale ha infatti affermato il diverso diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate; e la sentenza delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall’affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m., la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del riesame, quest’ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti. In particolare, quindi, la sentenza COGNOME non ha innovato la giurisprudenza
consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni come riferito allo stato della richiesta negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo (Sez. 6, n. 49541 del 26.11.2009 e la stessa sentenza Lasala (paragrafo 5.0).
La sentenza COGNOME ha chiarito – esplicitando un principio già insito nel sistema, in applicazione dell’obbligo di motivazione in ordine a deduzioni specifiche – che, quando in esito all’ascolto “privato” delle “intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare” (unici per i quali la sentenza COGNOME – punto 7.3 – precisa sussistere il diritto alla acquisizione di copia) la parte indichi specifiche differenze tra i testi risultanti dagli atti di polizia e dalle motivazioni dell’ordinanza cautelare e quelli asseritamente risultanti dai files audio, sussiste un obbligo di delibazione (e quindi di motivazione) sul punto, rilevante per le determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 273 cod.proc.pen. (sentenza Lasala, punto 7.8).
Nel caso di specie, pertanto, come in sostanza ritenuto dall ‘ordinanza impugnata, è infondata la deduzione di nullità per l’omessa trasmissione dei brogliacci e dei files audio al riesame da parte del p.m., d’ufficio o su richiesta della parte, così come la richiesta di generalizzati acquisizione ed ascolto dei files audio delle conversazioni richiamate nell’ordinanza cautelare originaria.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso lamentano l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle contestazioni sub 47) e 48), formulando critiche estranee al giudizio di legittimità in quanto non viziate dalle gravi contraddizioni rilevate dal ricorrente.
Il Tribunale ha osservato che il G.i.p., dopo aver effettuato rinvio per relationem al contenuto del decreto di fermo emesso dalla Procura di Palermo il 13 dicembre 2024, aveva indicato, effettuando una autonoma valutazione sul punto, i contenuti di alcune conversazioni oggetto di captazione ritenute significative per ciascuno degli indagati. Ha dato atto che il procedimento costituisce l’esito di una complessa attività investigativa, articolatasi in captazione di conversazioni telefoniche tra presenti, in servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché nell’esecuzione di misure precautelari , arresti in flagranza, e di sequestro. Era stata così accertata l’esistenza e l’ operatività di un’associazione finalizzata al traffico di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avente base operativa a Porto Empedocle e Canicattì. In tale contesto, era emersa la figura di NOME COGNOME COGNOME, il quale interagiva con l’esponente di vertice del predetto sodalizio, NOME COGNOME mantenendo con quest’ultimo costanti rapporti volti a pianificare e definire la qualità e quantità della
sostanza stupefacente oggetto di traffico; quanto al capo 47) dell’incolpazione, a partire dal 25 luglio 2023, erano stati accertati diversi contatti ed incontri fra COGNOME Vincenzo e COGNOME, anch’esso ritenuto intraneo al sodalizio, e COGNOME il quale, unitamente a Firenze NOME, avviava delle trattative per una fornitura periodica di sostanza stupefacente. Dopo aver incontrato Firenze e COGNOME NOME, il Parla contattava il fornitore COGNOME Rocco informandolo che vi erano dei potenziali clienti della zona del trapanese interessati all’acquisto periodico di quantitativi significativi di cocaina e il COGNOME si diceva disponibile a vendere lo stupefacente al prezzo di euro 32.000 al chilo. Il Tribunale riferisce di ulteriori contatti tra Parla e COGNOME relativi alla fornitura di quattro chili di cocaina da consegnare in un’unica soluzione. Il 24 agosto 2023, NOME si reca a Castelvetrano e incontra Firenze NOME e NOME COGNOME NOME, con i quali discute dell’affare in corso relativamente all’acquisto di stupefacente da parte del Grillo e, su proposta di COGNOME, decidono di recarsi personalmente da colui che era interessato all’acquisto presso l’azienda agricola ubicata in località INDIRIZZO.
Effettivamente , nel corso dell’interrogatorio del 20 dicembre 2024, il COGNOME aveva espressamente dichiarato di svolgere attività lavorativa presso l’azienda agricola della moglie in c.INDIRIZZO, in Campobello di Mazara, e tale ubicazione risultava dalla comunicazione obbligatoria al servizio UNILAV.
Vi è dunque il disallineamento segnalato dalla difesa tra l ‘informazione emersa dalla intercettazione del 24 agosto e il luogo di lavoro di NOME COGNOME ma tale circostanza non incrina la ricostruzione dei fatti accolta dall ‘ordinanza impugnata. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito cautelare, l ‘ incontro programmato non avvenne, perché NOME COGNOME non riuscì a contattare COGNOME. Nel corso di ulteriori conversazioni, Parla, ancora una volta, informa il sodale COGNOME COGNOME di ulteriori accordi conclusi con il Firenze e con Messina COGNOME, riferendo che stava procedendo alla prima spedizione di un chilo di sostanza stupefacente, ma che gli acquirenti sarebbero stati interessati a quantità pari ad almeno tre chili al mese. La consegna della droga inizialmente programmata per il 31 agosto 2023, veniva rinviata per un impegno familiare del Parla, che comunicava l’imprevisto a Messina Denaro e quest’ultimo, mostrandosi un po’ indisposto, faceva presente che il giorno 1° settembre sarebbe stato l’acquirente ad avere un impegno, essendo il compleanno della moglie. Così il 2 settembre, come direttamente osservato dalla p.g. operante, Parla, Messina Denaro e Firenze si recarono presso il posteggio dell’Oasi bar e si allontanano a bordo dell’autovettura del Parla, indirizzandosi verso Mazara del Vallo e subito dopo il Messina COGNOME cercò di contattare NOME COGNOME chiamando all’utenza intestata alla compagna, NOMECOGNOME che è nata il primo settembre 1994. Ciò confermava ulteriormente che fosse NOME COGNOME il destinatario dello stupefacente.
Alla pagina 13 dell ‘ordinan za, il Tribunale ricostruisce i fatti significativi emersi a prova della gravità del quadro indiziario riferito all ‘ep isodio di cui al capo 48), rilevando che il Ferro era presente al momento di consegna della droga, per cui, anche in questo caso la motivazione non soffre del vizio denunciato.
In ragione di tali risultanze, infatti, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse la prova in ordine agli accordi intervenuti fra gli indagati, quanto alla qualità e quantità della sostanza e anche in ordine al prezzo, per cui non rilevava che gli operanti di PG non avessero osservato in concreto la traditio della sostanza stupefacente e ciò in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (dalla conversazione era emerso che verso la fine di ottobre 2023 l’accordo venne raggiunto, con consegna pattuita per il 1° novembre 2023.
Le motivazioni addotte dal Tribunale non sono censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari personali, deve essere ricordato che alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Si tratta di un controllo di logicità realizzato “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; alla Corte non è attribuito alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente ai requisiti della esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 01).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 20/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME