Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49485 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Trattasi della fattispecie, ascritta entrambi al capo 3, avente a oggetto marijuana, oltre che dei reati, sempre in materia di stupefacenti (cocaina e marijuana), contestati a NOME COGNOME ai capi 1, 2 e 5.
Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse di COGNOME, fondato su tre motivi, e di COGNOME, fondato su un motivo (censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. COGNOME, che con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena (essendosi il giudice discostato dal minimo edittale), con i primi due motivi deduce violazioni di legge e vizio motivazionale cumulativo circa la ritenuta responsabilità dell’imputato per le fattispecie ascrittegli.
La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito COGNOME richiesta derubricazione di tutte le fattispecie in mero favoreggiamento reale, per aver l’imputato, secondo la ricostruzione prospettata dCOGNOME difesa, semplicemente collaborato con i familiari di altro soggetto albanese deceduto al fine di recuperare i proventi della cessione di stupefacenti. Sarebbe stata altresì confermata la responsabilità di COGNOME, nonostante la mancata esecuzione di sequestri a suo carico, sulla base di servizi di osservazione, pedinamento e controllo nonché in ragione della valutazione di immagini riprese da sistemi di videoripresa e degli esiti di intercettazioni che, invece, per il ricorrente, anche in ragione di un differente significato attribuibile ai termini ritenuti criptici giudici di merito, non sarebbero conducenti univocamente verso il coinvolgimento del prevenuto nei fatti contestati.
2.2. Parimenti, COGNOME, con il motivo unico di ricorso, ritenendo inconducenti gli esiti delle intercettazioni, anche in ragione del diverso significato da attribuir ai termini ritenuti criptici dai giudici di merito, deduce vizio di motivazion cumulativo circa la ritenuta responsabilità in merito al reato ascrittogli al capo 3 (unitamente al coimputato e atri soggetti per i quali si è proceduto separatamente). Oltre al diverso significato che il giudice di merito avrebbe dovuto attribuire al contenuto delle conversazioni, si deduce l’omessa motivazione circa la prospettata illogica ricostruzione della vicenda, sempre operata in forza delle indagini tecniche, con particolare riferimento COGNOME consegna a NOME solo della sostanza proveniente dall’Albania ovvero anche di altra (quell confezionata il 15.1.2017 presso l’abitazione di altro coindagato).
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentano comuni profili d’inammissibilità.
In primo luogo, con riferimento a entrambe le impugnazioni, l’inammissibilità deriva dall’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 4-6 della parte motiva della sentenza impugnata), le censure sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dCOGNOME Corte territoriale (pag. 6-8 e pag. 9-11), dovendosi quindi le stessL considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710).
Laddove le censure lambiscono l’apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dCOGNOME necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
3.1. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo, da parte di entrambi ricorrenti, di rivalutare il compendio probatorio emergente dagli esiti delle attività di osservazione e controllo eseguite dCOGNOME polizia giudiziaria, talune culminate anche in sequestri di sostanze stupefacenti e in arresti di correi, valutate dal giudice di merito in uno con l’analisi delle immagini riprese da sistemi di videosorveglianza oltre che con gli esiti delle intercettazioni.
3.2. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, talvolta anche successive a sequestri e all’arresto dei correi (come per il capo 1, ascritto a COGNOME) ovvero anche precedenti alle condotte di cui in rubrica (come per il capo 3, ascritto a entrambi i ricorrenti), fondanti le accertate partecipazioni alle fattispecie contestate. Ciò, peraltro, in
ordine a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico anche laddove si argomenta in merito al significato del linguaggio criptico utilizzato dai correi (in particolare circa ii significato attribuito ai termini «amic e «NOME»), ai quantitativi ai quali gli stessi hanno fatto riferimento oltre che a denaro corrisposto da COGNOME COGNOME moglie di un coindagato arrestato al fine di retribuirne il silenzio.
3.3. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Ne consegue che la prospettazione di un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono i ricorrenti con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche (talvolta anche successive a sequestri e arresti), è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 272558).
Altri profili di censura, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa COGNOME sentenza impugnata, laddove si deduce l’omessa motivazione, anche in ragione della mancata considerazione delle specifiche doglianze mosse, nonostante il sussistente apparato argomentativo inerente a ogni capo d’imputazione e in relazione agli specifici motivi d’appello (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584).
4.1. Con particolare riferimento COGNOME posizione di entrambi i ricorrenti circa la fattispecie di cui al capo 3, la Corte territoriale, in considerazione delle specifiche doglianze degli appellanti, con motivazione esente da censure in questa sede in
quanto coerente e non manifestamente illogica, ricostruisce le condotte e i contatti tra i protagonisti della vicenda tra il 12 e il 15 gennaio 2017 (cui partecipano anche altri coindagati) in ragione delle conversazioni captate, con riferimento alle quali si conferma l’interpretazione dei termini criptici utilizza («NOME» e «NOME»), oltre che degli esaminati fotogrammi. Sono stati accertati non solo il trasporto di stupefacente tramite il sistema della «staffetta» ma anche l’incontro presso un parcheggio di Noventa di Piave (nei pressi di un casello autostradale), quale riscontro degli elementi emersi dalle indagini tecniche, e la conseguente cessione a COGNOME di stupefacente, contenuto in uno scatolone, ancorché diverso da quello di cui al trasporto con «staffetta». La Corte, difatti, evidenzia che si è trattato di vicende, il trasporto dell stupefacente con il sistema della «staffetta» e la cessione a COGNOME del diverso stupefacente contenuto in uno scatolone, distinte tra loro ma concomitanti, avendo i soggetti utilizzato quell’incontro presso il parcheggio per l’esecuzione di diversi passaggi di stupefacente, quello di cui COGNOME «staffetta» e la consegna a COGNOME dello stupefacente contenuto in uno scatolone e in precedenza prelevato dal luogo di stoccaggio dello stupefacente.
4.2. Circa la posizione del solo COGNOME, in merito alle altre condotte ascritte all’imputato ai capi 1, 2 e 5, accertate sempre in ragione degli esiti delle indagini tecniche di cui innanzi e dei servizi di polizia giudiziaria, la Corte territoriale lungi dell’omettere la motivazione e dal fondare la decisione su in iter logicogiuridico manifestamente inammissibile. Si valorizzano, in particolare, ciò anche al fine di escludere un mero favoreggiamento mediante il recupero di debiti pregressi e inerenti a sostanze stupefacenti (invece prospettato dCOGNOME difesa), i riferimenti ai quantitativi di stupefacente alle conversazioni captate, il sequestro di 50 gr di cocaina a carico di un cessionario di COGNOME, eseguito a riscontro degli elementi emersi delle captazioni, oltre che la corresponsione (emergente dCOGNOME conversazioni captate) di denaro da COGNOME COGNOME moglie di un coindagato, arrestato per aver svolto la funzione di gestore del luogo di stoccaggio dello stupefacente di COGNOME, al fine di retribuire silenzio del correo.
4.3. COGNOME, infine, non confronta il suo dire con l’iter logico-giuridico sotteso COGNOME sentenza impugnata anche laddove, con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena per essersi il giudice di merito discostato dal minimo edittale. Il ricorrente, difatti, trascura non solo la circostanza per la quale la pena è stata determinata in termini notevolmente inferiori COGNOME media edittale e che la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha ritenuto congruo ed equo il trattamento sanzioNOMErio come determiNOME dal primo giudice, quindi
it ) C con specifica indicazione tanto – r6ato più grave (capo 1) e della relativa pena quanto dei singoli aumenti per la continuazione, con indicazione, per ciascuno di essi, della pena che sarebbe stata comminata nel caso in cui non fosse stata accertata la medesimezza del disegno criminoso.
In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023 Il C
Il Presidente