Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48577 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48577 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di illegale detenzione presso la propria abitazione di una pistola, di marca e modello sconosciuti, in Palmi il 9 giugno 2021 (capo 15); e di concorso, con un soggetto allo stato ignoto, nella messa in vendita di un fucile mitragliatore kalashnikov in favore di un soggetto minore di età, per il corrispettivo di euro 1.800,00, in luogo sconosciuto dal 25 maggio al 13 giugno 2021 (capo 16).
Nel corso dell’attività di indagine in riguardo al danneggiamento mediante esplosione di colpi di arma da fuoco contro il portone di ingresso dell’abitazione e contro l’apertura basculante del garage in proprietà di NOME COGNOME, sono stati sequestrati i telefoni smartphone di due minorenni.
L’esame dell’apparecchio di uno dei due ha svelato una rete di giovani con una incredibile disponibilità di armi e di droga. Dalle conversazioni intrattenute da con NOME COGNOME è emerso che quest’ultimo era in possesso di una pistola, che deteneva nella sua abitazione, e si è appurato che oggetto dei plurimi messaggi era la compravendita di un fucile kalashnikov per il corrispettivo di euro 1.800,00.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione quanto dedotto dalla difesa, ossia che oggetto della trattativa del ricorrente con l’interlocutore minorenne del DATA_NASCITA e del 13 giugno 2021 fu effettivamente uno scooter e non già un’arma da fuoco di tipo kalashnikov; e ha insistito sull’identificazione del “kalash” con un’arma.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale non ha esplicitato quali siano state le regole di logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali di valutazione della prova utilizzati per giungere alle conclusioni che oggetto della trattativa fu un’arma del tipo kalashnikov e non uno scooter. E ciò, nonostante sin dall’inizio della conversazione si sia parlato della vendita di un motorino al costo di euro 1800,00, sebbene la parola “kalash” indichi appunto un ciclomotore rinvenibile facilmente sul mercato e sebbene la parola “kalashnikov” non sia mai stata utilizzata.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione cli legge in punto di ritenuta sussistenza del pericolo cautelare di cd. reiterazione criminosa nella misura in cui il giudizio espresso dal Tribunale non ha trovato alcun riscontro in
atti. Per quanto attiene a concretezza ed attualità del pericolo, occorre considerare che la pistola di cui al capo 15) dell’addebito cautelare non è mai stata rinvenuta e che la vicenda risale al 2021.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento al giudizio di gravità indiziaria per l’addebito di cui al capo 16). Ammesso che la conversazione abbia avuto ad oggetto un fucile kalashnikov, occorre prendere atto che si è trattato soltanto dalla ideazione di una cessione e risulta evidente che COGNOME non era in possesso dell’oggetto da vendere.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo, il secondo e il quarto motivo sono infondati. Il Tribunale ha preso in esame il complesso delle conversazioni oggetto di intercettazione e con motivazione logica e adeguata al tenore delle espressioni utilizzate ha dato conto dell’uso da parte dei conversanti di particolari cautele comunicative, indicative della natura illecita dell’oggetto della transazione. La deduzione difensiva, secondo cui si sarebbe trattato di un ciclomotore denomiNOME “Kalash” e quindi di conversazioni dal contenuto del tutto lecito, non è stata ignorata ma sostanzialmente superata dalla considerazione, argomentata e sostenuta dalla specifica indicazione dei passi di interesse, dell’uso di linguaggio criptico, volto a schermare la illiceità dell’oggetto della transazione, che infine viene rivelato, probabilmente per un mero errore, dall’uso della parola “Kalasc”. Del resto, questo l’assunto del Tribunale logicamente spiegato, il riferimento alla compravendita di un ciclomotore, sebbene in qualche passaggio se ne parli, appare ad una lettura complessiva delle conversazioni del tutto distonico, per nulla coerente con il tenore e l’andamento dei dialoghi. Occorre a tal proposito rammentare il consolidato principio di diritto per il quale “in materia di intercettazioni telefoniche, costituis questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti
della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” – tra le molte, v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -.
Dalle conversazioni sì come riportate e commentate nel provvedimento impugNOME emerge che l’oggetto della transazione era realmente esistente e che soltanto per un imprevisto non si trovò nella disponibilità immediata per la cessione pattuita, come da messaggio inviato a mezzo smartphone il 12 giugno 2021. Non può dunque ritenersi la fondatezza del rilievo difensivo che si trattò di un mero progetto di cessione privo di reale consistenza.
Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha correttamente motivato in punto di sussistenza del pericolo cautelare. Ha a tal fine evidenziato che il ricorrente ha dimostrato una sicura propensione a reiterare condotte illecite, tutte relative alla detenzione e alla messa in circolazione di armi ed oggetti di rilevante offensività. Ha spiegato come non vi siano elementi in atti che inducano a ritenere il ricorrente un casuale protagonista delle vicende criminose in cui è coinvolto e ha quindi logicamente concluso per la necessità di applicazione di una misura cautelare. In ordine poi all’addebito di detenzione di una pistola, il Tribunale ha evidenziato che in sede di controllo domiciliare effettuato dalla polizia giudiziaria a circa un anno di distanza, è stato rinvenuto il tavolo su cui era poggiata la pistola la cui fotografia era stata tempo prima inviata a mezzo smartphone e che sotto quel tavolo vi erano incollati del cellophane e una piccola guaina, idonei all’occultamento di una pistola delle dimensioni di quella ritratta in fotografia. Ha così dato conto della sussistenza di elementi di gravità indiziaria della pistola, per quanto questa non fu rinvenuta anche in ragione del lasso temporale intercorso tra l’invio della fotografia e il controllo domiciliare, e ha rafforzato in tal modo conclusione in ordine alla ricorrenza di un serio pericolo cautelare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 28 settembre 2023.