Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO IN FATTO
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME, già ritenuto responsabile dall Corte di appello di Torino per i reati di cui agli 81, secondo comma, e 110, cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C 23) e 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C 25) e condanNOME alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 7.600,00 di multa così come rideterminata dal Giudice dell’appello, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla riconosciuta penale responsabilità oltre ogn ragionevole dubbio ex artt. 192 e 530 cod. proc. pen.., mentre col secondo motivo chiede, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di giudizio di cassazione, sono infatti precluse al giudice di legittimit rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nel caso di specie, il ricorso è appunto volto a prefigurare una rivalutazione e/ alternativa rilettura delle fonti probatorie, di per sé estranea al sindacato di legittimità la la declaratoria di penale responsabilità si fonda sulla ricostruzione dei singoli episodi e da intercettazioni telefoniche (nelle quali viene fatto esplicito riferimento all’odierno ricorrent voce dello stesso viene riconosciuta dagli inquirenti) ed ambientali ad essi legate, ritualment versate in atti, grazie alle quali è stato possibile procedere a servizi di osservazione nei luo indicati nelle medesime e, di conseguenza, procedere al sequestro della sostanza stupefacente.
Quanto alle intercettazioni, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nell’ambito dei procedimenti in tema di traffico illecito di stupefacenti, la prova penale responsabilità può essere legittimamente desunta anche solo dal tenore delle conversazioni intercettate.
Inoltre, la Corte ritiene che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce quest di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza
motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337), ed in specie né illogicità né irragionevolezza traspaiono ictu ocu/i.
Inoltre, a riscontro di tali intercettazioni (v. pag. 11-12 sentenza), si pongono concatenazione tra loro delle comunicazioni (e la consequenzialità tra l’acquisita disponibilità droga da parte dei venditori e l’immediata attivazione dei contatti con gli acquirenti attrave la fissazione di un incontro), i tracciati del sistema GSP installato a bordo delle vetture danti causa del ricorrente che, prima degli incontri con il predetto, transitano e si arrestano alcuni minuti nel luogo in cui è stato accertato che il sodalizio custodisse gli stupefacenti p traffici illeciti.
Ad ulteriore riscontro della decodificazione del linguaggio criptico usato nel conversazioni, sussiste poi il sequestro dello stupefacente che COGNOME NOME aveva consegNOME a NOME COGNOME, eseguito a seguito di un servizio OCP, approntato proprio sulla scorta delle conversazioni telefoniche.
Quanto al secondo motivo, il Giudice del merito esprime – in tema di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche – un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile i sede di legittimità (Séz. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richi sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato); ed infatti, al fine di ritenere o esclud le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli element indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare – come ha non illogicamente osservato in specie la Corte territoriale – all’uopo sufficiente (Sez. 2, 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Ritenuto che in specie, per un verso, sono state illustrate le negative evidenze dell’imputato, gravato da precedenti specifici, recenti e reiterati; d’altra parte, la territoriale ha – correttamente e non illogicamente – sottolineato l’assenza di requisiti meritevolezza e di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986), laddove la sentenza impugnata ha osservato, da un lato, che non sussistano elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente nonché, dall’altro, che la negativa valutazione de personalità dell’imputato poteva desumersi dai plurimi precedenti penali dai quali risult gravato e dalla dimostrazione di continui contatti con la criminalità organizzata, nonché dalla gravità del fatto, elementi sufficienti a negare l’invocato riconoscimento.
Il ricorso – manifestamente infondato – deve quindi essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024.