Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Montebello Ionico il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza emessa in data 13 marzo 2023 dal Giudice per le indabini preliminari
del Tribunale di Reggio Calabria, che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Il Tribunale ha ritenuto il COGNOME gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all’art. 74, secondo, terzo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 416-bis.1 cod. pen., quale partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico facente capo alla famiglia RAGIONE_SOCIALE“, in San RAGIONE_SOCIALE, Belgio e Germania, dal gennaio 2020 al gennaio 2022 (capo C), del delitto di cui all’art. 56, 110, 61 bis cod. pen., 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso in concorso con NOME COGNOME cl. ’66, in Italia in località sconosciuta, Colombia, Spagna, Belgio nel periodo dal 2 al 19 febbraio 2020 (C73), del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso in concorso con NOME COGNOME cl. ’66, in Italia in località sconosciuta, Spagna, Belgio, il 16 febbraio 2021 (C74) e del delitto di cui all’art. 110 cod. pen., 73, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso in Montebello Jonico e Rosarno dal 7 al 9 luglio 2021 (C75); fatti tutti aggravati dalla recidiva specifica e reiterata.
Nella valutazione del Tribunale del riesame, il COGNOME sarebbe stato, infatti, partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta dall famiglia RAGIONE_SOCIALE, con articolazioni in Germania e Belgio (capo C), nel contesto della quale si sarebbe occupato dell’approvvigionamento della sostanza stupefacente dal Sudamerica, avrebbe mantenuto i contatti con i loro fornitori, e avrebbe commesso almeno tre delitti scopo (C73, C74 e C75), posto che per altri acquisti di significativi quantitativi di sostanza stupefacente, pur risultanti dal intercettazioni, vi sarebbe il difetto di giurisdizione (come nel caso della partecipazione alle trattative intercorse dal 14 al 22 dicembre 2020, per l’acquisto di 200 Kg di cocaina stoccati a Rotterdam, dettagliatamente descritte dalle pagg. 1989-1995 del titolo cautelare genetico).
AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod, proc. pen. in relazione all’art. 24 della Costituzione, in quanto il Tribunale del riesame illegittimamente non avrebbe consentito il differimento dell’udienzadel riesame in ragione dell’impossibilità dell’indagato di partecipazione alla stessa.
Il difensore rileva di aver presentato la richiesta di riesame e, di seguito, di differimento dell’udienza, in quanto il COGNOME era ancora detenuto, per questa
causa, in Spagna e non vi era stata ancora alcuna possibilità di contatto con il proprio assistito.
Detta istanza, inviata a mezzo pec in data 22 maggio 2023, era stata disattesa dal Presidente del Tribunale del riesame, con provvedimento emesso in pari data, e reiterata dal difensore in udienza.
Il rigetto di tale istanza da parte del Presidente del Tribunale del riesame, peraltro privo di motivazione, avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa dell’indagato.
L’impossibilità per il difensore di avere un contatto con il proprio assistito in ordine all’ordinanza impugnata, infatti, integrerebbe i «giustificati motivi» di cui all’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione del diritto dell’indagato di richiedere di essere presente all’udienza del procedimento di riesame.
L’indagato, infatti, al momento della presentazione della richiesta di riesame, era detenuto in Spagna in forza di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana in questo procedimento e ha avuto la possibilità di visionare l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari solo a seguito dell’esecuzione della consegna dallo Stato estero, intervenuta in data 11 luglio 2023.
All’indagato, dunque, non sarebbe stata data la possibilità di essere sottoposto a interrogatorio di garanzia, né di confrontarsi con il proprio giudice, pregiudicando il suo diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il COGNOME partecipe dell’associazione a delinquere di cui al capo C) della rubrica.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, affermato la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso senza accertare che il medesimo abbia assicurato la propria disponibilità, costante e durevole nel tempo, al perseguimento del programma criminoso.
La messa a disposizione dell’organizzazione criminale, nella quale si risolve la condotta partecipativa, non può essere manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, come NOME COGNOME NOME 66, ma deve essere di natura e ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria al sodalizio criminoso.
Gli elementi indizianti indicati nell’ordinanza impugnata dimostrerebbero solo rapporti illeciti (e, peraltro, neppure continuativi) tra COGNOME e COGNOME e non già la partecipazione del primo all’associazione a delinquere finalizzata al
narcotraffico mediante contatti intrattenuti con altri soggetti partecipi del sodalizio criminoso ipotizzato.
2.4. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 6, secondo comma, cod. pen. e l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione al tentativo di importazione dalla Colombia in Italia di un quantitativo di cocaina tra i 100 e i 300 kg. contestata al capo C73).
Il Tribunale del riesame, infatti, in violazione dell’art. 6, secondo comma, cod. pen., avrebbe posto a fondamento della sussistenza della giurisdizione italiana il rilievo che la sostanza stupefacente fosse destinata al mercato italiano.
La mera intenzione di trasferire la cocaina in Italia, tuttavia, non costituirebbe una parte dell’azione, nel senso accolto dall’art. 6 cod. pen., commessa in territorio italiano, in quanto la trattativa sarebbe condotta su SkyEcc da COGNOME e COGNOME, mentre si trovavano, rispettivamente, in Spagna e Belgio, con un fornitore italiano stanziale in Sudamerica.
Mancherebbe, dunque, il frammento della condotta, naturalisticamente inteso, idoneo a radicare la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 6, secondo comma, cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 6, secondo comma, cod. pen. e l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione all’importazione dalla Colombia in Italia di un quantitativo di cocaina tra i 100 e i 300 kg. contestata al capo C74).
Il Tribunale del riesame, errando nell’interpretazione del tenore letterale delle conversazioni, avrebbe ritenuto che la cocaina offerta in vendita tramite piattaforma SkyEcc da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, che in questo caso agiva quale intermediato nell’interesse di terze persone, fosse detenuto in Italia.
Nella chat riportata a pag. 27 del provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, stato lo stesso COGNOME, che era in Spagna, a chiedere a COGNOME, che si trovava in Belgio o Olanda, se «c’è del materiale in holanda» e il medesimo avrebbe risposto di averne in entrambi gli Stati; COGNOME avrebbe preferito la sostanza stupefacente detenuta in Olanda e, dunque, non sussisterebbe la giurisdizione italiana.
Difetterebbe, dunque, il momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana, in quanto la trattativa sarebbe avvenuta ntegralmente all’estero e, segnatamente, sulla chat SkyEcc tra COGNOME, che si trovava in Spagna, e COGNOME che era in Belgio/Olanda in quel lasso di tempo; la trattativa, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto sostanza stupefacente presente in Olanda.
Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe indicato il frammento di
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condotta naturalistica atta a fondare, ai sensi dell’art. 6 cod. pen., Iagiurisdizione italiana, in assenza, peraltro, di ogni altro collegamento con il territOrio italiano.
Il reato di offerta in vendita di sostanza stupefacente, peraltro, si perfezione nel momento e nel luogo in cui avviene la manifestazione d’intenti dell’offerente e del potenziale venditore e, dunque, nel caso di specie in Belgio o Olanda.
2.6. Con il sesto motivo il difensore ha dedotto l’omessa valutazione delle censure avanzate nell’udienza di riesame in ordine alla ritenuta partecipazione del COGNOME anche nel trasporto di 4,659 kg. di cocaina di cui al capo C75) dell’imputazione cautelare.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, valorizzato elementi suggestivi e meramente congetturali in ordine alla partecipazione del COGNOME al trasporto di sostanza stupefacente operato da tale NOME COGNOME.
Non potrebbe, infatti, escludersi che il carico della sostanza stupefacente sull’autovettura condotta da NOME fosse stato eseguito nella sosta a Palmi e, dunque, all’insaputa del COGNOME.
Il ricorrente, per quanto contestato nell’ordinanza impugnata garantirebbe l’importazione di sostanza stupefacente, in quantità notevoli e via mare, e, dunque, non si presterebbe ad utilizzare una propria carta di credito per noleggiare un’autovettura e si lascerebbe riprendere mentre “armeggia” nel portabagagli della stessa per consentire il trasporto di un quantitativo di soli 4.659 kilogrammi di cocaina, rinvenuti e sequestrati dalla Polizia Stradale di Lamezia sull’autovettura a noleggio condotta da NOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto sarebbe, pertanto, manifestamente illogica, in quanto non vi sarebbero elementi che dimostrino il previo concerto del ricorrente con NOME COGNOME.
Con memoria depositata il 21 novembre 2023 il difensore ha depositato motivi nuovi, ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Con il primo motivo il difensore ha chiesto la declaratoria di inutilizzabilità delle comunicazioni intercorse tra gli indagati acquisite tramite il sistema criptato SkyEcc, in quanto non si tratterebbe di documenti informatici, acquisibili ai sensi dell’art. 234 bis cod. proc. pen., ma di intercettazioni, che necessitano per la loro acquisizione di un’autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari.
L’acquisizione di queste chat avrebbe, peraltro, richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria, in conformità al disposto dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Con il secondo motivo nuovo il difensore ha insistito per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, con riferimento all’insufficienza di motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana, e ha rilevato che la condotta contestata
al ricorrente al capo C73) sarebbe inidonea ad integrare un tentativo di importazione, in quanto tra i soggetti coinvolti non vi sarebbe stata uina trattativa affidante.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 novembre 2023, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria di replica depositata in data 7 dicembre 2023, il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare quelli fondati s difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in relazione alle condot contestate ai capi C73) e C74) dell’imputazione cautelare.
All’udienza del 14 dicembre 2023, il Collegio, rilevato che le Sezioni unite di questa Corte dovevano pronunciarsi all’udienza del 29 febbraio 2024 in ordine a plurime questioni relative all’utilizzabilità delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera e pervenute all’autorità giudiziaria italiana mediante il ricorso ad ordine europeo di indagine, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2024, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 25 giugno 2024, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con la prima censura proposta nei motivi aggiunti il difensore ha censurato la mancata applicazione della disciplina delle intercettazioni e ha eccepito l’inutilizzabilità delle captazioni delle conversazioni intervenute sul a piattaforma SkyEcc in ragione dell’impossibilità per la difesa di controllare il procedimento di acquisizione dei dati operati dall’autorità giudiziaria estera.
La prima censura, volta a ricondurre l’attività di acquisizione delle comunicazioni criptate intercorse sulla piattaforma estera SkyEcd, all’attività di
intercettazione di comunicazioni e alla sua disciplina legale, è infondata.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che ‘ in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 01, fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono, dunque, essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 02).
L’emissione, COGNOME da COGNOME parte COGNOME del COGNOME pubblico COGNOME ministero, COGNOME in COGNOME materia di ordine europeo di indagine, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 03).
L’acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SkyEcc che hanno coinvolto NOME e i coindagati, pertanto, sono state legittimamente acquisite dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria mediante ordine europeo di indagine, senza necessità di alcun intervento da parte del giudice per le indagini preliminari.
3.1. Parimenti le conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili.
Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza COGNOME).
I dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria franoese soni, infatti, stat acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura importazione di mezzi di crittografia non autorizzati.
Il ricorso al sistema SkyEcc, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).
Ma, soprattutto, estremamente significative sono le circostanze esposte nelle già indicate ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria francese, infatti, evidenziano che: a) l’acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di Euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati “redditi conseguenti”; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni; c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione; d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi.
Le motivazioni esposte nelle ordinanze emesse dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi escludono anche la plausibilità della prospettazione secondo cui le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate.
Dette ordinanze, infatti, evidenziano specifici elementi indizianti anche nei confronti dei singoli utenti del sistema SkyEcc in ordine al coinvolgimento dei
medesimi nella commissione di gravi reati, in particolare in materia idi traffico di sostanze stupefacenti.
Le censure proposte in ordine all’inutilizzabilità delle chat poste a fondamento dell’ordinanza impugnata e di quella del Giudice per le indagini preliminari sono, dunque, infondate.
3.2. Parimenti infondata è la seconda censura proposta con primo motivo di ricorso e con il secondo motivo aggiunto, relativo alla violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata disponibilità dei dati afferenti alle circostanze di tempo, di luogo e, soprattutto, alle modalità di acquisizione del dato probatorio nel procedimento estero.
Le Sezioni unite nelle sentenze COGNOME e nella sentenza COGNOME, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno, inoltre, statuito che l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in u procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 04).
L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina, tuttavia, una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286573 – 05, par. 13 del Considerato in diritto; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, par. 16 del Considerato in diritto).
Le conversazioni acquisite sono, dunque, pienamente utilizzabili sotto i profili censurati con i predetti motivi.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. peri, in relazione all’art. 24 della Costituzione per mancato differimento dell’udienza del riesame ovvero per l’impossibilità dell’indagato di partecipazione alla stessa e, con il secondo motivo, ha eccepito la violazione del diritto dell’indagato di richiedere di
essere presente all’udienza del procedimento di riesame.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
5.1. Il difensore sostiene di aver proposto richiesta di riesame della misura coercitiva disposta nei confronti di COGNOME, mentre il medesimo era ancora detenuto in Spagna, per effetto di un mandato di arresto europeo emesso sulla base dell’ordinanza oggetto di riesame, per evitare di incorrere in decadenza, non sapendo se fosse stato notificato l’avviso di deposito al difensore di ufficio.
5.2. L’art. 309 cod. proc. pen., tuttavia, consente la proposizione del riesame e la sua celebrazione, anche mentre la persona attinta dalla misura cautelare nell’interesse della quale è proposta l’impugnazione è detenuta all’estero (ex plurimis: Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 247700 – 01; Sez. 6, n. 3778 del 18/12/1990 (dep. 1991), COGNOME, Rv. 186525 – 01, entrambe relative alle modalità di notifica dell’avviso dell’udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di imputato detenuto all’estero).
Il legislatore ha, infatti, non irragionevolmente attribuito al difensore la legittimazione a proporre la richiesta di riesame anche mentre l’assistito sia latitante o detenuto all’estero, per consentire un’immediata verifica del titolo cautelare, anche nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione, al fine di annullarlo o, comunque, di ricondurlo ai canoni di legalità.
Una volta attivato il procedimento di riesame da parte del difensore, tuttavia, le scansioni legali del termine per la sua definizione sono predeterminate da una rigida disciplina legale, prevista a pena di inefficacia della misura cautelare impugnata, proprio a tutela del soggetto attinto dalla stessa.
L’assenza del ricorrente nel procedimento di riesame o, comunque, la celebrazione dello stesso prima dell’interrogatorio di garanzia o del suo ingresso in territorio italiano non integra, dunque, alcuna forma di illegittimità.
5.3. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, legittimamente disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza, in quanto l’istanza non è stata formulata personalmente dall’indagato, ma dal proprio difensore.
Nel procedimento di riesame di misure coercitive l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all’imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza «se vi siano giustificati motivi» (Sez. 3, n. 29980 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276251 – 01).
I vizi denunciati dal ricorrente sono, dunque, insussistenti.
Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto il COGNOME partecipe dell’associazione a delinquere di cui al capo c) della
rubrica.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Il difensore, deducendo sotto il profilo formale vizi di violazione di legge, si confronta, in realtà, con gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza impugnata e ne sollecita una differente lettura, non consentita in sede di legittimità.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, del resto, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione, coerente con gli elementi di prova raccolti e non intrinsecamente contraddittoria, le ragioni in forza delle quali NOME COGNOME è stato ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla sua partecipazione al delitto associativo e ai reati-fine, avendo svolto il ruolo di intermediario per l’acquisto di grosse partite di cocaina nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
7.2. Il vizio di violazione di legge denunciato è, peraltro, insussistente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e segg. cod. pen. poiché l’accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell’ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all’attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1, n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403).
La ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell’associazione, può integrare, invece, l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (ex Sez. 3, n. 20003 del 10 gennaio 2020, COGNOME, Rv. 279505 – 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088).
Il Tribunale del riesame ha, invero, fatto buon governo di tali principi ritenendo dimostrata, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, la partecipazione dell’indagato all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo C).
Nella valutazione non incongrua del Tribunale del riesame i delitti realizzati
e le condotte indicate in dettaglio integrano uno stabile e duraturo contributo del COGNOME all’associazione di cui al capo C), in quanto il ricorrente, sin dal gennaio 2020, ha messo a disposizione dell’associazione il proprio costante e consapevole contributo e le proprie conoscenze dei fornitori sudamericani per eseguire l’importazione e l’esfiltrazione in mare di ingenti quantitativi di cocaina (pagg. 2021 e 30 dell’ordinanza impugnata).
Anche se i suoi contatti sono intervenuti quasi esclusivamente con lo RAGIONE_SOCIALE, soggetto di rilievo apicale della predetta associazione, nella valutazione non certo illogica del Tribunale, COGNOME ha operato nell’intesse del gruppo diretto dallo RAGIONE_SOCIALE, consapevole dell’esistenza dello stesso e del contributo prestato al sodalizio.
Con il quarto motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 6, secondo comma, doc. pen. e l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione al tentativo di importazione dalla Colombia in Italia di un quantitativo di cocaina tra i 100 e i 300 kg. contestata al capo C73). Con il secondo motivo proposto nei motivi aggiunti, il difensore ha ribadito l’eccezione di carenza di giurisdizione svolta in relazione a tale imputazione cautelare e ha dedotto l’inidoneità della condotta accertata a integrare una forma di tentativo punibile, in assenza di un accordo delle parti sul prezzo.
9. Il motivo è infondato.
9.1. Al capo C73) dell’imputazione cautelare è contestato a COGNOME e NOME COGNOME cl. 66 il delitto di cui agli artt. 56, 110, 61 bis cod. pen., 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso tra loro e con altre due persone di origine italiana non meglio identificate, nel periodo dal 2 al 19 febbraio 2020, avrebbero compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad acquistare in Colombia ed importare in territorio nazionale un ingente quantitativo di cocaina, compreso tra i 100 e 800 kg.; in particolare, COGNOME, di intesa con COGNOME, che si sarebbe impegnato a finanziare l’operazione, avrebbe intavolato concrete trattive con i fornitori della cocaina in Colombia, accordandosi sul prezzo, sui tempi e sulle modalità dì consegna dello stupefacente, che sarebbe avvenuta tramite nave in partenza dal porto di Guayaquil in Ecuador o da quello di Cartagena in Colombia, con arrivo in un porto della Spagna e successivo trasferimento in Italia su strada; trattativa che, dopo essere stata Conclusa nei termini sopra indicati, si sarebbe interrotta per decisione di COGNOME, stante l’indisponibilità della squadra che si sarebbe dovuta occupare del carico nel porto di partenza.
9.2. Il ricorrente ha eccepito che la condotta accertata sarebbe inidonea a integrare una forma di tentativo punibile.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all’incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (ex plurimis: Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021 (dep. 2022), Arcuri, Rv. 282407; Sez. 1 , n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484).
Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame hanno fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto hanno ritenuto configurabile nel caso di specie il tentativo del delitto di importazione di sostanza stupefacente, a fronte del carattere univoco e concludente delle trattative volte all’importazione della sostanza stupefacente in territorio nazionale (giunte ad uno «stadio avanzatissimo»), non perfezionatesi solo per effetto della momentanea indisponibilità della squadra che si sarebbe dovuta occupare in Ecuador di quel carico, che era impegnata in un’altra importazione.
9.3. Correttamente è, inoltre, stata ritenuta sussistente la giurisdizione italiana nel caso di specie.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il principio della territorialità, previsto dall’art. 6, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (ex plurimis: Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, COGNOME, Rv. 268432 – 01; Sez. 6, n. 13455 del 18/03/2014, COGNOME, Rv. 261097 – 01; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, COGNOME, Rv. 254968 – 01, in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano).
Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha disatteso l’eccezione di carenza di giurisdizione, rilevando come la pianificazione dell’importazione della sostanza stupefacente fosse stata realizzata, almeno in parte, in territorio italiano; le trattative con il fornitore italiano presen in Sudamerica sono, infatti, state condotte da COGNOME COGNOME mandato e nell’interesse
dell’associazione che ha sede in territorio italiano e nel corso della tràttativa siano stati contattati finanziatori italiani, presenti in tale territorio.
10. Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito l’erronea applicazione dell’art. 6, secondo comma, cod. pen. e l’insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione all’importazione dalla Colombia in Italia di un quantitativo di cocaina tra i 100 e i 300 kg. contestata al capo C74).
11. Il motivo è infondato.
Al capo C74) dell’imputazione cautelare è contestato a COGNOME e NOME COGNOME cl. 66 la commissione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 78 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto COGNOME, nel periodo antecedente al 16 febbraio 2021, su richiesta di COGNOME (che agiva quale intermediario tra lo RAGIONE_SOCIALE e terze persone), avrebbe offerto in vendita a quest’ultimo, al prezzo di euro 30.000 al kg., una quantità non precisata di cocaina che deteneva in Italia e in Belgio.
Occorre rilevare, in via preliminare che corretta è la qualificazione ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di COGNOME, intervenuto quale intermediario nell’interesse di terzi acquirenti.
In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione, che è ricompresa nella condotta del «procurare ad altri», con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocar l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882 – 01).
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, la condotta criminosa di «offerta» di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 03).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato come nel caso di specie la disponibilità della sostanza stupefacente fosse effettiva, come assicurato da
RAGIONE_SOCIALE via chat, sia in Belgio che in Italia, indicando anche il corrispettivo dovuto al chilogrammo.
Muovendo da tali premesse, corretta è la decisione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, anche in relazione a tale contestazione, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, cod. pen.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato che la destinazione finale della sostanza stupefacente era l’Italia, in quanto la negoziazione dell’importazione tra COGNOME e COGNOME era intervenuta nell’interesse dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo C), avente sede e operatività in San RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, la contrattazione si era svolta in accordo con i correi presenti in territorio italiano.
Con il sesto motivo il difensore ha dedotto l’omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame sulla censura avanzata in udienza in ordine alla ritenuta partecipazione del COGNOME anche nel trasporto di 4,659 kg. di cocaina di cui al capo C75) dell’imputazione cautelare.
Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una lettura alternativa degli elementi probatori nel giudizio di legittimità.
Le censure del ricorrente investono, infatti, profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbia esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428 – 01).
Al capo C75) dell’imputazione cautelare è contestato a COGNOME la commissione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in Montebello Jonico e Rosarno dal 7 al 9 luglio 2021, in quanto, in concorso con NOME COGNOME COGNOME, nei cui confronti si è proceduto separatamente, avrebbe detenuto e trasportato 4,659 kg di cocaina, occultato nel bagagliaio dell’autovettura Renault Clio targata TARGA_VEICOLO; in particolare, COGNOME
avrebbe provveduto a Milano al noleggio dell’autovettura e all’occultmento della sostanza stupefacente all’interno della stessa, successivamente Condotta d COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che COGNOME, in data 7 lugl 2021, ha noleggiato a Milano l’autovettura sopra indicata, utilizzando gli estre della propria carta di credito per la cauzione, che in data 8 luglio 2021 è stato dagli inquirenti mentre, unitamente a NOME COGNOME e ad altri due soggetti rim ignoti, mentre «armeggiavano…per diversi minuti» nel portabagagli della predett autovettura, in un territorio isolato prossimo alla propria abitazione a Montebello Jonico, nel portabagagli della predetta autovettura, e che nel corso del 10 lu 2021, ha tentato ripetutamente di contattare il telefono di NOMENOME evidentemen ignaro del suo arresto e del sequestro del quantitativo di 4,659 chilogrammi cocaina occultati nel vano del portabagagli della predetta autovettura, interven il giorno prima.
Il Tribunale del riesame ha, dunque, non certo illogicamente ritenuto che gl elementi indicati, sinergicamente considerati, dimostrassero il concerto di COGNOME e COGNOME e, dunque, la sua partecipazione concorsuale alla condotta di traspor della sostanza stupefacente.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.