Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a DELIANUOVA il DATA_NASCITA
NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALA RIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO riportandosi ai motivi nuovi depostati conclude chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 marzo 2024 il Tribunale del riesame di eggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto le rispettive istanze «i revoca della custodia cautelare in carcere.
I ricorrenti sono stati ritenuti gravemente indiziati sia di ave preso parte a distinte associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanz stupefacenti, sia della commissione di una serie di reati – scopo, ovvero di cond tte qualificate ai sensi dell’art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 (capi C, C7, 11, C20, C21, C23, C69 per COGNOME NOME; capi C, C1, C5, C6, C7, C23, C26, 63, C64, C69, C70, C71, C78, C81 per COGNOME NOME; capi A, A2, A3, A10, Al2, 15, A16, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A58, A59, A65, A66 per COGNOME NOME; ca i C, C49, C50, C51, C52, C53 per COGNOME NOME).
La valutazione sulla gravità indiziaria è stata fondata, in gr n parte, sulla analisi delle chat intercorse tra gli indagati tramite la piattaforma c iptata RAGIONE_SOCIALE, in uno con una serie di elementi esterni, anche di conferma delle identificazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.
In risposta dalle doglianze difensive, e con riguardo all’acquisi ione avvenuta tramite ordine d’indagine europeo, il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pen., essendo rispettati i limiti deri .), nonostante ivato dall’a.g. dall’ordinamento interno (artt. 266, 267, 270 e 380 cod. proc. pe l’acquisizione sia avvenuta nell’ambito di un procedimento at RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, invece, alla fase successiva rispetto alla emissi d’indagine europeo, si è osservato che il pubblico ministero ha pron la richiesta di accesso ai c.d. “dati grezzi”, e che alcuna ipotesi di discende dall’omesso deposto degli atti riguardanti le intercettaziol procedimento a quo, o dalla mancata conoscenza dell’algoritmo d delle chat. ne dell’ordine amente evaso inutilizzabilità i disposte nel decriptazione
Il Tribunale del riesame ha poi escluso che dalla mera oper and drop sia dipesa, per ciò solo, una alterazione dei dati. zione di drag
Infine, ed in relazione alle ulteriori doglianze contenute depositata in udienza camerale, il Tribunale ha ritenuto la s presupposto dei gravi indizi di reato di cui all’art. 267 cod. pr versandosi affatto nel caso delle c.d. intercettazioni preventiv giuridica possibilità di sottoporre ad intercettazione un intero siste per come emerge dall’interpretazione delle norme del codice di rit ella memoria ssistenza del c. pen. (non ), nonché la a informatico, (art. 266-bis cod. proc. pen.) e degli atti aventi forza di legge (artt. 24 e 43 d. lgs. 21 giugn 2017, n. 108).
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. pro i. pen., hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo dei propri’ difensori, con distinti atti contenenti identiche censure, lamentando in sintesi, a sensi dell’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un primo motivo si denuncia violazione della legge processuale, non essendo ammissibile l’attività di intercettazione massiva di comuni azioni relative ad un intero sistema informatico.
Si osserva che l’art. 24 d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, ess ndo relativo ai casi in cui l’autorità giudiziaria italiana riveste posizione “passiva”, i on può off spunti interpretativi del contenuto dell’art. 266-bis cod. proc. pe ., né innovare quanto alla individuazione degli strumenti di ricerca della prova.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che l’art. 43 d. Igs. 21 g ugno 2017, n. 108, destiNOME a regolare il caso in cui ad intervenire è l’auto ità giudiziar italiana, riproduce testualmente il contenuto dell’art. 266-bis cod. roc. pen..
Superato l’argomento testuale, si deduce che l’intercettazio e di un intero sistema informatico equivale ad una intercettazione preventi a, in aperto contrasto con i diritti fondamentali degli individui coinvolti da qu sta intrusion massiva.
In questa prospettiva l’accesso ad uno strumento che lede in vitabilmente il diritto alla riservatezza delle comunicazioni deve essere legittimat attraverso la stretta correlazione tra l’azione intrusiva ed un fatto storico qualificabile come reato, nonché attraverso il rispetto dei parametri della indispensabilità e della non sostituibilità dello strumento con altri meno invasivi.
In difetto si realizzerebbe una forma di spionaggio massivo i contrasto con i principi dell’ordinamento interno e di quello comunitario.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione della I gge penale e processuale, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, c d. proc. pen.).
Dalla indisponibilità dei c.d. “dati grezzi” nonché dell’algoritm utilizzato pe decodificare le comunicazioni criptate è derivata, secondo i ricorr nti, la lesione del diritto della persona indagata di conoscere e contestare il mate iale probatorio utilizzato a proprio carico, come riconosciuto dalla stessa giu isprudenza di legittimità, con riguardo ai messaggi scambiati attraverso telefoni lackberry.
Si tratta di dati non trasmessi dall’a.g. RAGIONE_SOCIALE, rispet o ai quali inconferente l’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero, che ha riguardato invece il rilascio di copie dei supporti che contenevano le chat deco ificate.
D’altra parte, il ricorso allo strumento di cui all’art. 270 d. proc. pe presuppone da un lato il diritto di accesso delle parti agli origi ali del flus comunicativo e dall’altro la disponibilità, da parte del decide te, degli at
autorizzativi e dei verbali delle operazioni svolte dalla polizia giudiz aria, necessar per valutare la legalità della prova acquisita nel procedimento a qú
I ricorrenti, pertanto, hanno concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza, dopo il deposito da parte dei ricorrenti di una memoria ex art. 311, comm. 4, cod. proc. pen., le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei rico si.
I ricorrenti hanno chiesto, invece, l’accoglimento dei motivi d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché in parte manifestamen in parte del tutto aspecifici. e infondati ed
1.1. Giova premettere che i ricorrenti proposero ex art. 299 identiche istanze di revoca della misura loro applicata, sollecitand le indagini preliminari, sulla scorta di alcune decisioni di questa all’intervento delle Sezioni Unite), a riconsiderare la legittimi acquisite presso le autorità francesi, non trattandosi di documen come ritenuto nell’ordinanza genetica – ma di vere e prop intercettazione. od. proc. pen. il G udice per orte (anteriori à delle prove i informatici le attività di
Attività che si sosteneva non in linea con i principi dell’ordina ento interno, trattandosi di intercettazioni “a bersaglio indiscrimiNOME“, risp tto alle qu neppure era stato possibile esercitare il diritto di difesa, in ragione del inaccessibilità dei dati grezzi e delle chiavi di cifratura.
Avverso i provvedimenti di rigetto, venivano proposti GLYPH i tinti appelli cautelari, reiterativi del contenuto dell’originaria richiesta.
La decisione impugnata ha fatto propri i principi di diritto esp essi da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, come contenuti nell informazione provvisoria resa nota dopo le pronunce del 29 febbraio scorso, di ul una relativa proprio all’odierno procedimento.
Pronunce di cui oggi sono rese note anche le motivazioni (Sdr U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME).
1.2. Passando all’esame dei ricorsi, si deve innanzitutto evi giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, ne con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di una pr , motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento enziare che la l’ipotesi in cui va a carico, il r aspecificità, ai fini della
cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nono espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustifi rova acquisiti tante la loro are l’identico convincimento (Sez. 2, n. 22652 del 29/05/2024, COGNOME, non GLYPH ass.; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01; Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 22011- 01).
I ricorrenti, invece, nulla hanno argomentato circa l’incidenza dell’eventuale eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile, al fine di dimostrare che le altr prove raccolte non consentano di confermare il giudizio sulla graviti ciascuna delle provvisorie imputazioni. indiziaria per
Ciò era tanto più necessario ove si consideri /da un lato, che riesame ha dato atto di una piattaforma indiziaria composta non dalle chat acquisite all’estero; dall’altro, che ciascun ricorrente e gravemente indiziato di distinte fattispecie di reato. I Tribunale del sclusivamente stato ritenuto
1.3. Ferma questa considerazione di carattere preliminare, qi motivo, nel criticare l’ordinanza impugnata, i ricorrenti osservano c intercettazione delle comunicazioni effettuate con la piattaform avrebbero mai potuto aver luogo in Italia, in quanto mas indiscriminatamente riferite a tutte le comunicazioni scambiate integrare una vera e propria intercettazione “preventiva”, destin una notizia di reato, piuttosto che la prova di un reato già commes anto al primo e le attività di RAGIONE_SOCIALE non ivamente ed al punto da ta a ricercare o.
In tal modo si sarebbe violato anche il principio di proporzionalità, posto dall’art. 6, paragrafo 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE.
Osserva innanzitutto il Collegio che si è in presenza di prove, ‘uelle richieste con ordine europeo di indagine (d’ora in poi, per brevità, o.e.i.), ia in possesso dell’a.g. RAGIONE_SOCIALE (art. 1, paragrafo 1, Direttiva 2014/41/UE), la Cui circolazione non richiede quindi una preventiva autorizzazione del giudice italia o.
In ogni caso, è necessario garantire il rispetto dei diritti fonda entali previs dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione E ropea, tra cui certamente il diritto di difesa ed il diritto ad un giusto processo.
Tuttavia, come costantemente affermato in tema di rogatoria internazionale, anche in relazione all’ordine europeo di indagine è ipotizzabile u a presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività sv ita all’es nell’acquisizione delle prove (Considerando 19 della Direttiva cit. , in forza del principio di reciproca fiducia su cui si basa la creazione di uno s azio giuridico comune europeo.
Conseguentemente, trattandosi di fatti processuali, spet,a alla difesa allegare e provare il fatto da cui dipende la violazione di diritti fondi mentali.
In questa prospettiva, si deve porre in risalto l’assoluta senericità delle censure sollevate in merito all’inosservanza dei principi fondamenta i da parte dello Stato di esecuzione dell’o.e.i..
Ferma la presunzione di cui si è detto, va affermata la c mpetenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della prl cedura e all risoluzione delle questioni relative ad eventuali irregolarità secondm la lex loci.
Spetta invece all’a.g. dello Stato di emissione: 1) il controllo s I se vi fosser o meno le condizioni per emettere l’o.e.i., come indicate dall’art. , paragrafo 1, Direttiva cit. (necessità e proporzionalità dell’atto; ammissibilità in n caso intern analogo); 2) la verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei princip fondamentali dell’ordinamento, ai fini dell’utilizzabilità degli at i di indag acquisiti tramite o.e.i. (Sez. 6, n. 44882 del 4/10/2023, Barbaro, v.285386).
Quanto al primo profilo, oggetto delle censure di cui al pr{imo motivo di ricorso, certamente l’atto – ovvero l’acquisizione di intercettazioni disposte in altr procedimento – avrebbe tA potuto essere emesso alle stesse condiZ’oni in un caso interno analogo (art. 6, paragrafo 1, lett. B, Direttiva cit.).
Gli stessi ricorrenti non contestano la sussistenza dei pre upposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen., su cui pure si intrattiene l’ordinanza im ugnata (pp. – 5).
D’altra parte, come ribadito da Sez. U, COGNOME, venendo in gioco prove già autonomamente raccolte dalle autorità straniere, l’equivalenza con i.isí casi interni analoghi va indagata in relazione non alla disciplina nazionale della “formazione”, ma a quella della “circolazione” delle prove.
Sono soddisfatti, inoltre, i requisiti della necessità e proporzi nalità, tenut conto dei diritti delle persone sottoposte a indagini, il cui rispetto v però valuta in relazione al procedimento in cui è stato emesso l’o.e.i.
Anche per quest’ultimo profilo nulla indicano i ricorrenti, a f onte del fatto che l’ordine è stato emesso nello svolgimento di indagini relative ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per i c nnessi reati scopo; il che peraltro esclude si possa parlare di intercettazioni pre entive.
Neppure è possibile ipotizzare la violazione di diritti fondamen dall’autorità straniera: come affermato dalle Sezioni Unite proprio questo procedimento (Sez. U., COGNOME, c.i.t, pp. 51 – 52), deve es autorità francesi abbiano effettuato intercettazioni “generalizz ricercare notizie di reato, non prove di reati già commessi. ali commessa in relazione a ludersi che le te”, volte a
Del resto, anche a voler prescindere dal caratte dell’affermazione dei ricorrenti, nel caso in esame si è trattato intercettazione regolarmente autorizzata dall’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, con motivati, in presenza di indizi relativi alla commissione di gravi rea stupefacenti. e aspecifico di ttività di rovyedimenti i in materia di
Provvedimenti che hanno individuato proprio nel ricorso a la piattaforma Sky-Ecc una specifica fonte indiziante, sia a carico di singoli ute ti (di cui si ipotizzato anche l’inserimento in associazioni per delinquere), si a carico dei dirigenti, in quanto le indagini miravano a stabilire se vi fosse un ioinvolgimento anche di questi ultimi nelle attività illecite commesse dagli utenti.
Gli indizi di reità, del resto, sono stati desunti anche dalle caratteristich stesse della piattaforma, per come emerge dai provvedimenti alleg ti (garanzia di anonimato degli utenti; vendita dei dispositivi in condizioni di clandestinità; elevato costo dei dispositivi, a fronte di un utilizzo limitato d alcuni mes esistenza di un sofisticato sistema di crittografia).
D’altra parte, proprio nel corso di indagini in materia di tupefacenti fu sequestrato nel porto di Anversa un telefono crittografato per co unicare sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE, e la società che la gestiva si rifiutò di coll borare con le autorità.
L’affermazione secondo cui, in casi del genere, si debba far r ferimento alle condizioni interne per la trasmissione delle prove, trova confor o anche nella a seguito di to, proprio in t, che un tale e previste dal e in un caso recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 30/4/2024, res rinvio pregiudiziale del Landesgerichtshof Berlin, ove si è afferm relazione all’affine servizio di messaggistica denomiNOME Encroch ordine di indagine deve rispettare tutte le condizioni eventualmen diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali pro puramente interno a detto Stato.
Più in particolare, il giudice del rinvio ha sostenuto che un di indagine con cui si chiede l’accesso a dati raccolti mediante l’int telecomunicazioni ai fini dell’esercizio di un’azione penale soddisfi l necessità e di proporzionalità, enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, I direttiva 2014/41, soltanto qualora esista, a carico di cias interessata, una presunzione, fondata su fatti concreti, di parte reato grave (punto 35). rdine europeo rcettaz one di condizioni di ·ttera a), della una persona ipazione a un
Pur dando atto del fatto che la piattaforma avrebbe interes utenti, la Corte ha ritenuto che “l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva essere interpretato nel senso che esso non osta a che un pubblico un ordine europeo di indagine inteso ad ottenere la trasmissione possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qua siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di ta territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diri ato numerosi 2014/41 deve m n istero adotti prove già in ora tali prove i autori à, nel degli utenti di un hardware tale ordine di to dello Stato
di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente linterno a detto Stato”.
Infine, anche la giurisprudenza della Corte EDU ha esclusi” l’esistenza di generale divieto di intercettazioni di vaste proporzioni, in pres nza di idonee garanzie contro il rischio di abusi (Corte EDU, Grande Camera, 5/5/2021, RAGIONE_SOCIALE Brother Watch ed altri c. Regno Unito); la decisione, solo citata dai ricorrenti, è però relativa al diverso caso di intercettazioni disposte dai servizi di intelligenc britannici, rispetto alle quali la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU nella parte in cui non era previsto il controllo a monte di un’autorit . i dipendente.
1.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Va intanto osservato che la questione relativa alla indisponib delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria e degli atti autor ricorso) è stata posta per la prima volta con il ricorso per cassazi maniera cumulativa e del tutto generica, in violazione degli oneri parte che deduce l’inutilizzabilità di un atto (da ultimo, Sez. 5, 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 – 01); fermo restando che ricorrenti ad allegare copie di alcuni provvedimenti dell’a.g. affermare che i decreti sono acquisiti agli atti del procedimento (p. 2 lità dei verbali zz ivi (p. 14 ne, peraltro in gravanti sulla n. 23015 del ono gli stessi rancese e ad mo ivi nuovi).
In ogni caso, come chiarito anche da Sez. U, COGNOME, da un lat att. cod. proc. pen. non richiede anche l’acquisizione dei provvedi in forza dei quali tali atti sono stati compiuti; dall’altro, l’art. 270 non richiede, ai fini della utilizzabilità nel diverso procedimento, relativi provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (così, per t 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 22924401, nonché, d riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recat ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. l’art. 78 disp. enti g udiziari od. proc. pen. I deposito dei tte, Sez. U, n. ultimo, con dalla legge 9 85557902).
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (p. 14), la inutilizzabilità, prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen., nemmeno il mancato deposito, presso l’autorità competente procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte (S del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 – 01, in cui veniva e il mancato deposito dei verbali; conf., Sez. 6, n. 48968 del 24/11 Rv. 245542 – 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, COGNOME, Rv. Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, COGNOME, Rv. 240972 – 01; Sez 23 aprile 2004, COGNOME). anzione della non riguarda er il diverso z. 5, n. 1801 cepito proprio 2009, Scafidi, 243609 – 01; . 6, n. 26010,
L’invocata inutilizzabilità, quale conseguenza del mancato dep non solo non è prevista dall’art. 270 cod. proc. peri., ma nemmen elencazione tassativa di cui all’art. 271 cod. proc. pen. sito degli atti, rientra nella
Secondo, infatti, un consolidato orientamento giurispruden onere della parte che lamenta la inutilizzabilità delle intercettazi ial , è invece ni produrre il
decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verifi are l’effettiv inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prèscritto dall’art. 15 Cost. (cfr., la fondamentale, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004 COGNOME, Rv. 229245 – 01; Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, v. 278246 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 264741-01).
Appare improprio, quindi, il richiamo dei ricorrenti ai pri cipi di diri espressi da Sez. U, COGNOME: nel giudizio a quo, si è inf tti sostenuto, l’inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall’art. 271 comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponib lità degli atti concernenti l’intercettazione e la sua legittimità (par. 3.2).
Quanto alla possibilità – che i ricorrenti assumono negata – di accedere all’algoritmo utilizzato per decriptare le chat ed ai c.d. dati grezzi, va osservat che non assumono rilevanza ai fini della verifica della le ittinnità dell intercettazioni, le modalità operative con cui gli organi inquirenti sono riusciti dare esecuzione alle operazioni ed alla decriptazione (Sez. 6, n. 16667 del 13/03/2024, NOME, non mass).
E’ mancata la specifica allegazione circa l’avvenuta alterazion del contenuto delle chat; alterazione il cui pericolo appare in linea di principio sc ngiurato dal correlazione biunivoca tra chat e chiave di cifratura, in quanto una hiave erronea non consente di decriptare i messaggi (cfr., Sez. U, n. 23756 d l 29/02/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell’11/10/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 4 n. 16347 del 05/04/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 30395 de’ 21/04/2022, Chianciano, Rv. 283454 – 01, con riguardo alla decriptazione della messaggistica con sistema “Blackberry”).
Ad ogni modo i ricorrenti non hanno indicato il concreto sregiudizio che sarebbe derivato all’effettivo esercizio del diritto di difesa, neppure allegando quale sia stato il pregiudizio derivante dall’omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in quale punto, eventual ente, si si effettivamente verificato un travisamento del loro contenuto.
Neppure è ipotizzabile il motivo d’impugnazione di cui all’art. 06, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., pur richiamato dai ricorrenti (p. 10), non essendo stata concretamente dedotta alcuna violazione della legge penale sostan iale.
1.5. Va infine sottolineato che il vizio radicale di cui sono infi iati i motiv ricorso non può essere tardivamente saNOME per effetto della pr posizione dei motivi nuovi – con i quali, non a caso, i ricorrenti formulano ulterio i deduzioni “ai fini del principio di autosufficienza e di specificità dei motivi di ricor o” (p. 5)
Secondo un costante orientamento di legittimità, l’inammi sibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, and e ipotizzando
cQ
che sia idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest’ultim essere tardivamente saNOME il vizio radicale dell’impugnazione origi anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inamm contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/0 278387 – 01; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260 47414 del 30/10/2008, COGNOME, Rv. 242129). , non potendo aria; e ciò vale ssibile perché /2020, L., Rv. 51; Sez. 6, n.
Tanto discende dal vincolo esistente tra i motivi n ovi e quelli originariamente proposti (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Bon., Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821).
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi as enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte ost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe e processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che i stima equo quantificare in euro tremila.
2.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimession in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trovano istretti provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in fav re della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024
Il co siglier estensore