Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 27/09/2021;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, per il reato di cu agli artt. 73, comma 1, – 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con altri, inviato, commercializzato, importato e detenuto 18,2 kg. di cocaina.
In particolare, COGNOME sarebbe GLYPH stato il soggetto che avrebbe fatto partire dall’Olanda la sostanza stupefacente poi giunta in Italia.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale.
Il tema attiene alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate e alla identificaz dell’odierno imputato come il soggetto denominato COGNOMECOGNOME COGNOME, cioè, che aveva organizzato l’importazione della sostanza stupefacente.
Si premette che i supporti contenenti le trascrizioni delle conversazioni non sarebbero nella specie né danneggiati, né smarriti; essi sarebbero in atti ma privi delle tracc audio.
La sentenza impugnata, si argomenta, attesterebbe in punto di fatto che proprio sulla base del contenuto dell’attività captativa, la Polizia di Prato aveva organizzato u servizio di osservazione presso un dato centro commerciale in cui, secondo le informazioni, stava per giungere “una partita di stupefacente”.
Il servizio si concludeva con il sequestro della droga, occultata all’interno di un autovettura Renault, e con l’arresto di due donne di nazionalità tedesca e del cessionario, un cittadino di nazionalità albanese di nome COGNOME.
Evidenzia il ricorrente che, secondo la Corte di appello, COGNOME NOME sarebbe stato “sovente in contatto con un connazionale operante in Olanda identificato come COGNOME” al quale sarebbe stata riferibile la sostanza stupefacente sequestrata e che avrebbe operato dall’Olanda; COGNOME, secondo i giudici di merito, sarebbe identificabile con i ricorrente, atteso che questi “aveva indicato a NOME il luogo in cui era occultata droga e l’ora in cui si sarebbe dovuto recare all’appuntamento”.
In tale contesto si aggiunge che il processo a carico di altro coimputato (COGNOME) si sarebbe concluso con un’assoluzione di questi, emessa successivamente al deposito dei motivi di appello e motivata sul presupposto che non sarebbero mai state rinvenute le “tracce audio delle captazioni telefoniche” nei dvd
Dunque, si sostiene quelle conversazioni sarebbero inutilizzabili anche nel presente processo perché mancherebbe la prova del contenuto delle conversazioni intercettate, non potendo attribuirsi decisiva valenza alle loro trascrizioni.
Nel caso di specie non si tratterebbe di deterioramento dei supporti digitali legali sanata per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, ma di mancata memorizzazione delle captazioni che renderebbe ” a monte” inesistente il mezzo di ricerca della prova; in tal senso, si aggiunge, era stata chiesta la inutilizzabilità dei brogliacci trascritti avrebbero solo dato conto dell’ascolto di alcune conversazioni da parte della polizia, ma non anche della effettiva registrazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova: il tema attiene alla identificazione dell’imputato nei soggetto denominato COGNOME.
Si assume che, secondo la ricostruzione accusatoria recepita dai Giudici di merito:
COGNOME NOME, destinatario della droga, aveva contatti con un’utenza albanese in uso a NOME, residente in Italia a Prato nella stessa residenza di COGNOME;
NOME è madre di COGNOME;
COGNOME sarebbe il diminuitivo di NOME e quindi COGNOME dovrebbe identificarsi co COGNOME, cioè con l’odierno imputato.
In particolare, detta identificazione sarebbe derivante dal contenuto di una conversazione telefonica, intercettata il 15 dicembre 2005, in cui l’interlocutrice del NOME porgerebbe gli auguri di buon compleanno per il di lei figlio; da ciò si ricaverebbe la prova che il ricorrente, nato appunto il DATA_NASCITA, sarebbe il figlio COGNOME NOME.
Sostiene tuttavia il ricorrente che ciò non proverebbe affatto che NOME, figlio di NOME, sarebbe il COGNOME della conversazioni di interesse investigativo.
Negli atti vi sarebbe una conversazione con cui, secondo la Corte, un certo COGNOME chiamerebbe dall’Olanda, con un’utenza riconducibile al fornitore olandese COGNOME, la madre COGNOME NOME; secondo il ricorrente sarebbe stato travisato dalla Corte di appello il dato per cui il COGNOME che avrebbe chiamato la madre NOME, lo avrebbe fatto dalla stessa utenza usata dal COGNOME per parlare dall’Olanda con COGNOME NOME per organizzare la spedizione.
Non vi sarebbe la prova cioè che la conversazione in questione sarebbe stata proveniente dall’Olanda.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, escluso la circostanze attenuanti generiche in ragione solo della gravità del fatto e dall’assenza di resipiscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso,
Ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.
Nel caso di specie, la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate non vien fatta discendere dalla violazione di un divieto probatorio, non essendo stato dedotto alcunchè sulla irritualità del procedimento di autorizzazione e di esecuzione delle captazioni, ma da un fatto ulteriore, e cioè che i dvd non conterrebbero le conversazioni intercetatte.
Dunque, non si dubita che le captazioni siano state disposte ed eseguite ritualmente, ma ci si duole del fatto di non averle avute a disposizione; né peraltro è stato in concreto prospettato un dubbio sulla corrispondenza al vero delle trascrizioni compiute dalla polizia giudiziaria.
Sul tema la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acqu fascicolo del pubblico ministero (Sez. 6, n. 49462 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730; Sez. 6, ord. n. 16823 del 24/03/2010, Haj e altro, Rv. 247007; Sez. 2, sent. n. 5787 del 16/04/1993, COGNOME, Rv. 194052).
Dunque nella specie non vi è una questione di inutilizzabilità della prova.
Residua il tema della impossibilità per la parte di accedere alle captazioni per non essere state rinvenute sui dvd disponibili tracce sonore.
Al di là della genericità del motivo sul perché le trascrizioni non sarebbero corrispondenti al contenuto delle captazioni – di cui, peraltro, non si dubita né del esistenza, né della ritualità del procedimento autorizzativo e neppure della legittimit della loro esecuzione- la Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato come l’accertata, illegittima, compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o impossibilità dell’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate dia luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. pr pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, tuttavia, non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio considerati (Sez. U, n. 20330 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 246907; Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812; Sez. 4, n. 57195 dell’15/11/2017, COGNOME, Rv. 271701)
Dunque una nullità e regime intermedio non deducibile nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen.
4. È inammissibile il secondo motivo di ricorso.
Diversamente dagli assunti difensivi, la Corte di appello ha spiegato come proprio una utenza riconducibile al fornitore olandese, cioè a COGNOME, avesse contatti oltre che con COGNOME NOME per organizzare il traffico di sostanza stupefacente, anche con la propria madre, cioè, COGNOME NOME.
Dunque, si è fatta correttamente discendere l’inferenza per cui il COGNOME fornitore era il figlio di NOME, cioè l’odierno imputato.
Nulla di specifico è stato dedotto sul perché quella utenza, utilizzata dal ricorrent per contattare la madre, non fosse la stessa usata dallo stesso COGNOME per conversare con NOME.
Sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi limitato il ricorrente solo a affermare che dal testo della conversazione tra l’imputato e il ricorrente non
emergerebbe la prova che la conversazione tra l’imputato e la madre sia stata effettuata dalla Olanda.
È inammissibile il terzo motivo di ricorso.
Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato come le circostanze attenuanti generiche nella specie non possano essere riconosciute attesa la obiettiva gravità del fatto e il ruolo rivestito dal ricorrente, che di fatto organizzato il trasporto dello stupefacente dalla Olanda in Italia, nulla di specifico è sta dedotto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.