Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7853 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato ad Aversa DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA ad Aversa
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 28/06/2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la COGNOME svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, i quali COGNOME chiesto
l’annullamento della ordinanza impugnata;
letta la memoria redatta dal difensore, AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, Sezione riesame, ha confermato l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari pronunciata in data 15 settembre 2021 dal Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; ha dichiarato l’inefficacia della misura nei confronti di NOME COGNOME, ordinandone l’immediata liberazione, per omesso avviso dell’udienza di riesame al secondo difensore.
Il provvedimento impugnato fa seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 22197/2022 del 20 aprile 2022 – della pronuncia del Tribunale di Napoli, Sezione riesame, in data 21 ottobre 2021, che aveva confermato l’ordinanza genetica applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
In sede rescindente, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato – assorbiti gli altri – il motivo di doglianza relativo alla inutilizzabilità delle intercet per non essere stati messi a disposizione dei difensori i supporti magnetici delle conversazioni captate ai fini dell’adozione della ordinanza applicativa delle misure cautela ri.
Stando al provvisorio atto imputativo, i ricorrenti sono stati indagati e i seguito, anche rinviati a giudizio, in COGNOME ai reati di cui agli artt. 416, 5 bis, 648-ter.1, cod. pen., art. 43 d. Igs. 26 ottobre 1995 n. 504; art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come loro rispettivamente ascritti.
In estrema sintesi, l’ordinanza impugnata, richiamando quella genetica, ha delineato gli elementi costitutivi di un articolato sistema di frode, facente capo ai ricorrenti, finalizzato alla vendita in evasione di imposta di ingenti quantitat di alcol a società estere sedenti in paesi dell’Unione Europea, ove vige un’aliquota di accise più elevata, mediante il ricorso a società fittizie – cosiddet cartiere – facenti capo ai medesimi indagati – disposte a sostituirsi, sol cartolarmente, nelle operazioni di vendita del prodotto alcoolico, ed a vettori italiani deputati ad eseguire i trasporti con documentazione fittizia o in assenza di essa.
RAGIONE_SOCIALE, amministrata di COGNOME da NOME e NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME amministrata da NOME e NOME COGNOME, ma intestate ad altri, operavano per realizzare detti obiettivi. Dopo il falliment di entrambe, in forza di contratti di affitto di azienda con gli organi fallimenta
proseguivano le attività RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE socie pure riconducibili ai componenti della famiglia COGNOME.
Propongono ricorso gli imputati, articolando i motivi di seguito esposti nei limiti in cui strettamente necessario ai fini della motivazione, ai sensi dell’a 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (AVV_NOTAIO);
2.1 Violazione di legge processuale, in COGNOME all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
La Polizia giudiziaria ha consegnato all’Ufficio di Procura solo in data 22 ottobre 2021 – il giorno successivo alla celebrazione della udienza fissata per la trattazione dell’originario riesame – i supporti delle registrazioni telefoniche p consentirne l’ascolto alla difesa che ne aveva COGNOME tempestiva richiesta. Dopo il giudizio di rinvio, il Presidente del Tribunale del riesame avrebbe dovuto sollecitare, con l’avviso ex art. 309, comma 5, la trasmissione di tali supporti per la necessaria completezza del fascicolo, come la difesa aveva sollecitato all’udienza del 28 giugno 2022.
2.2 Vizi di motivazione e violazione degli artt. 273 e 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ritenuto di prescindere dall intercettazioni telefoniche, facendo riferimento ad un coacervo indistinto di elementi indiziari, attingibili dalla richiesta di misure cautelari del Pubbl Ministero, dall’ordinanza genetica emessa dal Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari e dalla ordinanza del Tribunale del riesame n. 3386/21 – benché annullata – con la conseguenza che la motivazione del provvedimento, così frammentata, risulta del tutto carente, se non apparente.
Espunte le risultanze dell’attività captativa, il Tribunale non ha considerato che i compendio indiziario è fortemente ridimensionato e che, in particolare, esso non può fondare:
-sulle dichiarazioni di NOME COGNOME, le quali COGNOME del tutto generiche e prive di rilevanza, poiché lo stesso è dal 2016 “fuori contesto” mentre i fatti risalgono agli anni 2017/2018;
-sulle dichiarazioni del coindagato NOME COGNOME, perché insufficienti e non suffragate da riscontri ex art. 192 cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, le ripetute duplicazioni “informatiche” del testo dell richiesta del Pubblico Ministero dimostrano la mancanza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica
La motivazione del provvedimento impugnato risulta pertanto meramente apparente, specie ovi si consideri che non è mai stata ritenuta la gravità indiziaria dei delitti di bancarotta documentale, sicché difettano i mezzi finanziari di cui si contesta l’illecito reimpiego.
Le risultanze investigative, dovendosi prescindere dall’attività tecnica, non dimostrano la teorizzata riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE sotto i controllo dei ricorrenti, mentre NOME COGNOME, del quale si sostiene che fosse un mero prestanome degli indagati, era solo il legale rappresentante di una società “in proprietà aliena ed indiscussa”.
2.3. Vizi della motivazione e violazione degli artt. 178 e 291, 309, comma 9, cod. proc. pen. per essere stata disattesa l’eccezione di inutilizzabilità dell intercettazioni, pur non essendo stati resi disponibili i supporti, né al momento di emissione dell’ordinanza cautelare, né in sede di udienza di riesame, e non inseriti nell’archivio di cui all’art. 269, comma 2, cod. proc. pen., c conseguente nullità originaria della richiesta e dell’ordinanza in violazione dell’art. 268, comma 4, cod. proc. pen.
Non possono invero ritenersi fungibili, rispetto alle registrazioni, le trascrizio informali dei colloqui captati (in tal senso Sez. 6, n. 32391 del 22/05/2019).
2.4. Vizi di motivazione e violazione dell’art. 512-bis cod.. pen., per difetto del dolo specifico, il quale presuppone la possibilità che si attivi un procedimento di prevenzione a carico dell’agente. Di contro, il Tribunale del riesame non si è COGNOME “carico di esaminare le vite economiche…anteatte degli indagati” onde verificarne la ricorrenza dei presupposti di pericolosità di cui all’art. 1, lett. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo il paradigma delineato dalla lettura tassativizzante della giurisprudenza di legittimità, validato dalla Corte costituzionale.
L’intestazione alle mogli dei ricorrenti dei beni societari ulteriormente depone per l’esclusione del dolo specifico, quanto alla finalità elusiva delle disposizioni in materia di misure di prevenzione, giacché, anche a prescindere dalla operatività delle presunzioni di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 de 2011, vi è tendenziale assimilazione del patrimonio del proposto a quello dei familiari prossimi.
2.5. Vizi di motivazione e violazione dell’art. 648-ter.1 cod. peri, con riferimento alla configurabilità dei reati di autoriciclaggio:
quanto al capo 5, il delitto troverebbe il proprio presupposto nei delitti d bancarotta fraudolenta distrattiva, che però sono stati esclusi in fase genetica;
quanto al capo 4, il profitto del reato di intestazione fraudolenta viene commisurato al capo 13 in 200.000,00 euro, importo assolutamente insufficiente
a permettere l’investimento a fine di riciclo per 505.000,00 euro (tenuto conto che la stessa somma dovrebbe costituire l’oggetto del reato di autoriciclaggio di cui al capo 6);
quanto al capo 9, il Tribunale del riesame non ha considerato che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – che si ipotizza essere reato presupposto – è funzionale all’evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell’emittente in COGNOME al risparmio di imposta. Dovendosi avere riguardo, non al profitto, bensì al prezzo del reato, non rileva l’ammontare delle fatture – invece considerato in contestazione – con la conseguenza che l’oggetto della pretesa condotta riciclativa resta indefinito e non dimostrato; -quanto al capo 14, né il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari né il Tribunale del riesame avrebbero collegato il delitto in addebito ad un necessario illecito profitto presupposto.
2.6. Vizi di motivazione e violazione dell’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, per non avere il Tribunale del riesame individuato il profitto del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che non può essere identificato con l’ammontare delle fatture o con il risparmio tributario del destinatario; il fat che con la finalità di agevolazione altrui possa concorrere anche un interesse personale – posto in risalto dal Tribunale – non esimeva i Giudici di merito da tale individuazione.
2.7 Vizi di motivazione e violazione dell’art. 43, d. Igs. n. 504 del 1995, per essere stata l’accisa evasa induttivamente calcolata dalla polizia giudiziaria in euro 118.272,02 e non quantificata con assoluta certezza.
2.8 Vizi di motivazione e violazione dell’art. 43 d. Igs n. 504 del 1995 e degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen.
Non vi è riscontro alle deduzioni svolte dalle difese per cui:
non è ipotizzabile l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME, perché incensurato;
RAGIONE_SOCIALE è titolare di una licenza fiscale ad accisa assolta, nel sens che può trattare solo alcool per il quale l’accisa sia già stata pagata e non operare in sospensione di imposta.
2.9. Vizi di motivazione e violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in COGNOME all’art. 274 cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze, il pericolo di ricaduta deve essere rivalutato alla luce di una serie di elementi:
il tempo decorso dall’applicazione della misura autocustodiale (9 mesi), positivamente qualificato dalla assenza di violazione delle prescrizioni imposte e dal corretto comportamento degli indagati nel procedimento;
il disposto vincolo di cautela reale su un cospicuo compendio di beni;
la formulata richiesta di applicazione concordata della pena da parte degli indagati;
la esclusione, già in sede di ordinanza genetica, della gravità indiziaria delle ipotesi di bancarotta distrattiva di cui ai capi 2, 3 (confermata dal prosciglimento in udienza preliminare del curatore fallimentare, concorrente nel reato ascritto agli indagati, con conseguente ridimensionamento del quadro cautelare).
Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
3.1. Violazione di legge in COGNOME all’art. 512-bis cod. pen.
Quanto al reato di interposizione fittizia ascritto al ricorrente, nei confront di NOME COGNOME il dolo specifico, ossia la finalità elusiva di misure di prevenzione:
con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE ed ai suoi cespiti, perché attinti l’una e gli altri, da sequestro preventivo – impeditivo e finalizzato alla confisca nell’ambito di altro procedimento, per fatti analoghi, istruito dalla Procura dell Repubblica di Alessandria:
con riferimento a RAGIONE_SOCIALE, la nomina di NOME COGNOME ad amministratore non ha carattere fittizio. Dalla sua costituzione la società ha intrattenuto rapporti economici con i COGNOME, anche in ragione della stipula di un contratto con cui RAGIONE_SOCIALE si impegnava a prendere in affitto il compendio aziendale di RAGIONE_SOCIALE; operazione che è stata autorizzata a suo tempo dal Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari di Alessandria, previa verifica della regolarità della pattuizione.
3.2. Violazione dell’art. 648-ter.1. cod. pen. Nei reati in addebito, COGNOMEro gli elementi integrativi della fattispeci
incriminatrice dell’autoriciclaggio:
quanto al capo 5, il delitto troverebbe il proprio presupposto nei delitti d bancarotta fraudolenta distrattiva che, però, sono stati esclusi dall’originario giudice;
quanto al capo 4, il profitto del reato di intestazione fraudolenta viene commisurato al capo 13 in 200.000,00 euro, assolutamente insufficiente sul piano logico a permettere l’investimento a fine di riciclo per 505.000,00 euro (tenuto conto che la stessa somma dovrebbe costituire l’oggetto del reato di cui al capo 6);
quanto al capo 9, il Tribunale del riesame non ha considerato che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – che si ipotizza essere reato presupposto – è funzionale all’evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell’emittente in COGNOME al risparmio di imposta. Dovendosi avere riguardo non al profitto, bensì al prezzo del reato, non rileva l’ammontare
delle fatture – invece considerato in contestazione – con la conseguenza che l’oggetto del preteso riciclaggio resta indefinito e non dimostrato;
quanto al capo 14, né il Giudice delle AVV_NOTAIO preliminari né il Tribunale avrebbero collegato il delitto in addebito ad un necessario illecito profitt presupposto.
3.3. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in COGNOME alle esigenze di cautela, di cui si impone la rivalutazione, sotto il profilo della attualità e d adeguatezza della misura custodiale.
Non può non tenersi conto del tempo decorso dall’applicazione della cautela, pari a nove mesi, alla luce di una serie di elementi sopravvenuti, quali:
l’inizio del procedimento di merito;
il proscioglimento con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME, in tesi d’accusa concorrente con i fratelli COGNOME in COGNOME al reato di bancarotta per distrazione.
NOME COGNOME risulta del tutto estraneo ai fatti per cui si procede innanzi al Tribunale di Alessandria per fatti analoghi.
Gli indagati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riferimento alla s persona
3.4. In punto di adeguatezza e proporzionalità, NOME COGNOME non ha precedenti per .reati della stessa indole e sulle deduzioni .difensive al riguardo.e sulla richiesta, subordinata, di una graduazione della cautela, vi è totale carenza di pronuncia.
Uditi il AVV_NOTAIO Generale e i difensori, che COGNOME concluso come in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per i motivi che di seguito si espongono.
Ricorso NOME COGNOME
Preliminarmente va rilevato che la misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME è stata dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, per omesso avviso al secondo difensore, ai sensi dell’art. 309, commi 8 e 9, cod. proc. pen.
Il COGNOME ricorso, COGNOME al quale COGNOME l’indagato ha dichiarato di COGNOME rinunciare, COGNOME va conseguentemente dichiarato inammissibile per carenza “genetica” di interesse.
Ricorsi NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
I motivi inerenti alle intercettazioni – tra loro strettamente connessi da potere essere affrontati congiuntamente – sono inammissibili perché manifestamente infondati e, in parte, anche reiterativi di doglianze formulate dinanzi al Tribunale e dallo stesso congruamente disattese.
In ordine logico, va anzitutto esaminata la questione afferente alla inutilizzabilità degli esiti dell’attività intercettiva.
I ricorrenti lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione, in COGNOME alla mancata messa a disposizione in favore delle difese, prima, e del Tribunale del riesame, poi, dei supporti magnetici su cui sono registrate le conversazioni telefoniche captate.
Viene in rilievo il tema, scandagliato in sede rescindente dalla seconda Sezione di questa Corte, del diritto ad accedere alla prova diretta delle captazioni, costituita dai predetti supporti.
Il diritto, funzionale alla verifica dell’effettiva corrispondenza del contenuto del conversazioni, come riprodotto per sintesi nei brogliacci di ascolto, a quello audio od audiovisivo, ha trovato consacrazione nella sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 co proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
La sentenza rescindente ha ritenuto essere stato violato tale diritto, atteso che i files audio COGNOME essere stati posti a disposizione della difesa, benché ne avesse COGNOME tempestiva richiesta, solo in data 22 ottobre 2021, ossia il giorno successivo a quello in cui si tenne l’udienza di riesame (mentre il successivo 29 ottobre il difensore procedette all’ascolto).
Su tale premessa sono stati enucleate le coordinate ermeneutiche da osservare nel giudizio di rinvio.
La Corte ha puntualizzato che l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dall’ingiustificato ritardo del Pubblico Ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo a una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., pen., che è soggetta al regime d deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. I vizio, ove ritualmente dedotto in sede di riesame, preclude l’utilizzo delle
trascrizioni come prova nel giudizio “de libertate”. Sulla base di tale premessa, è stata dunque disposta la regressione del presente procedimento nella fase in cui era stato compiuto l’atto nullo, per la necessità di procedere alla sua rinnovazione, ed alla emenda dei vizi derivati, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. (con la precisazione che, in sede di rinvio, il procedimento non sarebbe stato più soggetto ai termini perentori di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen, così come affermato da Sez. U., n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204463).
In COGNOME alla qualificazione degli effetti patologici della rilevata violazion la sentenza della seconda Sezione ha richiamato i principi sanciti da Sez. U del n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv 246907, specificando che essa:
non determina nullità del provvedimento impositivo genetico, in quanto lo stesso risulta legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti dal Pubblico Ministero a sostegno della propria richiesta;
non comporta né l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, giacché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, comma 1, cod. proc. pen., né la perdita di efficacia della misura, non rientrandosi in COGNOMEa delle tassative ipotesi previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, comma 10, cod. proc. pen.);
la violazione dà innesco ad un vizio nel procedimento acquisitivo della prova innanzi al Tribunale del riesame, che però non inficia l’attività di ricerca dell prova stessa né il risultato probatorio, in sé considerati.
Dunque, non è configurabile la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo stato peraltro il diritto all’ascolto esercitato dal difensore istante ben prima che avesse luogo l’udienza del Tribunale del riesame in sede di rinvio.
Parimenti inammissibile, alla stregua di quanto affermato dalla sentenza in sede rescindente, è la dedotta violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
In forza dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la perdita di efficacia della misura è correlata alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen., oltre che degli elementi a favore dell’indagato, anche sopravvenuti.
Al riguardo occorre tuttavia distinguere.
L’onere di trasmissione, su impulso del Presidente del Tribunale, è preordinato alla conoscibilità di tali atti da parte di tale Giudice, nonché all facoltà delle parti di estrarne copia ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 8, e 43 disp. att. cod. proc. pen.
Di contro, la messa a disposizione dei supporti magnetici, come detto, e esclusivamente funzionale all’esercizio del diritto di accesso, il quale presuppone la richiesta di parte, per come configurato dalla sentenza additiva del Giudice delle leggi.
Che si tratti di piani non sovrapponibili è già stato chiarito da questa Corte, che ha precisato come l’obbligo di cui all’art 309, comma 5, cod. proc. pen., riguardi solo gli atti in essa disposizione contemplati, mentre non sussiste COGNOME onere di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, 278436).
Nello stesso senso, si è precisato che “la trasmissione degli atti effettuata ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non è atto idoneo a consentire la messa a disposizione della difesa dei supporti delle registrazioni” (Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281974 – 02).
La perdita di efficacia della misura prevista dall’art., 309 comma 10, cod. proc. pen. attiene, invero, alla ipotesi di disallineamento tra i materiali valuta dal Giudice AVV_NOTAIO preliminari e ciò che è posto all’attenzione del Tribunale del riesame; al contrario, non essendo mai stati i supporti vagliati dal Giudice AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO preliminari, che legittimamente ha proceduto sulla base dei brogliacci, non può farsi discendere dalla mancata trasmissione al Tribunale, per il solo COGNOME .di essere state le tracce foniche riversate presso l’ufficio Procura ex post, COGNOME effetto caducatorio
Anche sotto altro profilo, del resto, l’eccezione di perdita di efficacia accampata dai ricorrenti è infondata nella vicenda al vaglio. La difesa non ha dedotto uno specifico interesse che la sostenga, non avendo individuato quali dati decisivi sarebbero stati sottratti al controllo del Tribunale per effetto d mancato invio.
La necessità di una esegesi meno formalistica e, al tempo stesso, più restrittiva della portata della norma comminatoria della perdita di efficacia è stata ripetutamente sostenuta da questa Corte e ad essa il Collegio intende dare continuità, ritenendola del tutto condivisibile.
Si è affermato, al proposito, che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di COGNOMEi at d’indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all’esito della “prova di resisten gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza della legittimità della decisione cautelare (v. Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370, con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha confermato la
decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un’informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell’autorità giudicante, nonchè del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di COGNOMEi collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degl “omissis” per esigenze di tutela del segreto d’indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare; nello stesso senso v. Sez. 2, n. 15077 del 27/02/2007, COGNOME, Rv. 236460.
In AVV_NOTAIO, con riguardo alla materia delle intercettazioni, è sedimentato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l’incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez, U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/C19/2018, Gullè, non massimata).
Ciò posto, alla prova di resistenza ha proceduto nel caso in scrutinio lo stesso Tribunale del riesame che, di COGNOME, ha ritenuto di prescindere dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni, stimandoli privi di decisiva rilevanz ai fini della tenuta logico-dimostrativa del quadro indiziario, che poggia su una pluralità di elementi “residui”, idonei a sostenere l’identico convincimento, e che ha motivato esclusivamente in COGNOME a tali elementi.
Oltre che infondata, in quanto la difesa ha prima dell’udienza di riesame comunque esercitato il diritto all’accesso che assume essere genericamente conculcato, avendo proceduto all’ascolto dei supporti in data 29 ottobre 2021 e non avendo formulato rilievi di sorta sui loro contenuti, la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni risulta, in ragione di quanto precede, del tu irrilevante.
Il secondo motivo dei ricorsi, che esplicitamente attacca la tecnica redazionale adottata dal Tribunale del riesame, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
I Giudici del riesame COGNOME ritenuto di richiamare le motivazioni della richiesta del pubblico ministero, dell’ordinanza del giudice per le AVV_NOTAIO preliminari e dalla propria ordinanza n. 3386/21, poi annullata dalla citata sentenza; e tuttavia, pur con diversi rinvii agli esiti investigativi compendiati tali atti, non può non osservarsi che all’onere motivazionale il Tribunale non si è
afCOGNOME sottratto, rendendo un discorso giustificativo della decisione in sé del tutto autosufficiente.
In ogni caso i riferimenti, in funzione integrativa, ai predetti al provvedimenti non inficiano la motivazione così strutturata perché “diffusa” e di difficile ricostruzione, ricorrendo nella specie i requisiti che legittimano, secondo un principio ampiamente consacrato da questa Corte nella sua massima espressione nonnofilattica, i presupposti della motivazione “per relationem”.
La motivazione per relationem è invero da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto d procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839).
Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283394 ha anche puntualizzato che la motivazione per relationem di un provvedimento cautelare, pur emesso in un diverso procedimento, è legittima persino nel caso in cui l’atto richiamato non sia definitivo, in quanto anche l’eventuale annullamento o modifica di quest’ultimo non fanno venir meno la sua esistenza come realtà grafica, potendo essi incidere solo indirettamente sull’atto richiamante, laddove sia intervenuta una statuizione attinente al contenuto di quello richiamato.
La difesa ha reiterato poi, in tale ambito, la censura di difetto di autonoma valutazione dell’ordinanza del Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari, in termini del tutto aspecifici, siccome già compiutamente disattesa dal Tribunale, con motivazione con la quale l’ordinanza non si confronta.
L’autonomia valutativa prevista, quanto ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante che emette la misura “inaudita altera parte”, (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 03/03/2021, Rv. 280603), non preclude afCOGNOME un rinvio agli esiti investigativi della richiesta del Pubblico Ministero – che peraltro, questo caso, è estremamente analitica – per quel che attiene alla esposizione descrittiva dei fatti, quando vi sia stata una elaborazione critica ed argomentata
del compendio investigativo posto a base della domanda cautelare; e ciò ove si consideri che tra tali atti, ove vi sia conformità, vi è un rapporto di necessari integrazione, concorrendo entrambi a formare il titolo custodiale. Elaborazione, che, nella specie è peraltro avvalorata dal dato che la gravità indiziaria è stata esclusa dal Giudice in COGNOME alle condotte distrattive ed agli illeciti conness (capo 2 – limitatamente, appunto, alle condotte distrattive – capi 3, 5, 6).
Oltretutto, si tratta di una censura del tutto inconsistente, perché la “duplicazione informatica” ( ossia le riproduzioni di parti del testo, comprensive di relativi errori e inesattezze) riguarda pochissime pagine nell’ambito di un provvedimento invece corposissimo; e comunque perché i ricorrenti non indicano l’incidenza causale di tali corrispondenze sulla decisione assunta. Questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha invero l’onere di indicare gli aspett della motivazione in COGNOME ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (tra le tante Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).
Le pretese carenze motivazionali sono dedotte poi in termini del tutto generici ed assertivi, con riferimento all’insufficienza delle propalazioni di NOME COGNOME (collaboratore dei COGNOME e compagno di NOME COGNOME) perché estraneo al contesto della famiglia dal 2016 e di quelle di NOME COGNOME (commercialista di fiducia dei COGNOME, regista delle operazioni d intestazione fittizia di RAGIONE_SOCIALE). perché rese, queste ultime, a fi autodifensivi, ma prive di elementi corroborativi di riscontro ex art. 192 cod. proc.
Tali rilievi non si confrontano con un poderoso quadro indiziario emergente dalle informative relative alle AVV_NOTAIO della Guardia di finanza, nonché dagli atti e documenti delle procedure fallimentari, dalla COGNOME ex art. 33 R.D. n. 267 del 1942 a firma del curatore COGNOME, dalle sommarie informazioni assunte. Nell’esposizione delle risultanze di tali atti investigativi, ordine all’articolato sistema interpositivo creato dai componenti della famiglia COGNOME, accanto alle dichiarazioni di COGNOME, rilevano le dichiarazioni confessorie di NOME COGNOME (legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, che ha ammesso il proprio ruolo di mero prestanome della famiglia); dichiarazioni sostanzialmente convergenti con quelle di COGNOME ed idonee a costituire elementi di riscontro avvalorativo del contenuto di queste ultime .
Corroborativi delle dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME nel tessut dell’ordinanza genetica – gli esiti delle AVV_NOTAIO condotte sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE e su quelli personali di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME alle operazi di costituzione del capitale sociale, e quanto a RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni degli amministratori COGNOME COGNOMECOGNOME nonchè di NOME COGNOME, dipendente della società di trasporto, e di NOME COGNOMECOGNOME proprietario del magazzino usato dalla società, unitamente agli esiti delle verifiche fiscali operate dalla Guardia di Finanza, in ordine alla inesistenza della sede sociale, alla sistematica evasione fiscale, alle modalità di tenuta della contabilità e di compravendita delle quote da parte di COGNOME, alla variazione formale delle sedi sociali, alla riconducibilità dell’attivazione della casella di posta elettronica RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, alla analisi delle entrate ed uscite de magazzino di RAGIONE_SOCIALE e delle relative giacenze.
Dirimente, poi, la rilevata non corrispondenza tra l’ammontare delle fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE ed i pagamenti, ampiamente eccedenti, corrisposti da RAGIONE_SOCIALE, il cui differenziale rappresenta, in tesi d’accusa, l’ammontare dei proventi derivati dalle vendite a nero effettuate dalla prima società in favore dei clienti finali, formali acquirenti di RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla società RAGIONE_SOCIALE, le cui quote vennero alienate . nel 2018 in favore delle mogli dei COGNOME (NOME, NOME, NOME e NOME), il quadro indiziario si fonda sulle AVV_NOTAIO della Guardia di Finanza, che COGNOME evidenziato l’assenza di redditi in capo alle perdette, tali da consentire tale acquisto; ancora, a spiegare la vicenda interpositiva, rilevano gli apporti dichiarativi del commercialista COGNOME che COGNOME permesso di ricostruire le vicende dell’acquisizione da parte della società, formalmente rappresentata da NOME COGNOME, del compendio aziendale della fallita RAGIONE_SOCIALE – facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME ma anche il contratto di locazione stipulato nel 2020 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – società di COGNOME pure gestita dai COGNOME – per un canone largamente inferiore a quello in precedenza corrisposto alla curatela fallimentare.
Generica pertanto risulta la censura sul ruolo di mero prestanome che si attribuisce a COGNOMECOGNOME in quanto legale rappresentante di una società indiscussamente “aliena”. Peraltro, a sostanziare l’attribuzione al medesimo di soggetto meramente interposto nell’operazione di acquisito del cespite l’oridnnza impugnata ha richiamato, le dichiarazioni del AVV_NOTAIO, incaricato della stipula, autore di segnalazione in del carattere sospetto della operazione ai sensi dell’art. 35, d.ls. 21 novembre 2007, n. 231 e delle analitiche informazioni rese sul punto alla polizia giudiziaria operante.
Dunque, un quadro indiziario che, come ricostruito dal Tribunale del riesame a prescindere dalle risultanze delle attività tecnica, supera positivamente la prova di resistenza e non presenta lacune né discontinuità logiche; al quale, con una generica critica confutativa, la difesa non si rapporta, limitandosi a contrapporre ad esso una alternativa e non consentita lettura di elementi fattuali.
E’ appena il caso di richiamare, al riguardo, il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391).
7. Il quarto motivo, inerente alla mancanza di gravità indiziaria in ordine al dolo specifico dei reati di interposizione fittizia, è manifestamente infondato e comunque aspecifico.
Assume la difesa che non sia possibile ipotizzare l’assoggettabilità a misure di prevenzione degli indagati, e che dunque non sia configurabile la ipotizzata finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale.
Al riguardo, senza illogicità il Tribunale ha evidenziato come, venendo in rilievo un reato di pericolo, è sufficiente per la sua configurabilità la mer possibilità che si attivino procedimenti di prevenzione patrimoniali. Una volta accertata l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibi denaro, beni o altre utilità, non è anche richiesto l’apprezzamento della concreta capacità elusiva dell’operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del COGNOME incriminato (Sez. 5, n. 402785 del
06/04/2016, COGNOME, Rv. 268200). Secondo la medesima linea esegetica si è detto che, coerentemente con la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie, la valutazione del pericolo di elusione della misura va compiuta “ex ante” e su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (v. Cass., 2, n. 12871 del 09/03/2016, COGNOME; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Lapelosa, secondo cui lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito; e, in senso conforme, Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri Rv. 250356).
Nella specie, il pericolo è stato ampiamente valutato nell’ordinanza genetica in cui sono indicati (alle pagg. da 171 a 177) i reati per i quali si era proceduto nei confronti dei COGNOME. Costoro vengono inquadrati come soggetti gravati da un profilo di pericolosità economico finanziaria, in quanto vivevano abitualmente dei proventi di attività delittuose, e ciascuno dei ricorrenti, per i complesso di illecite attività poste in essere, fondatamente avrebbe potuto prevedere l’avvio di tali procedure.
L’ ordinanza ha al riguardo anche evidenziato che non esclude il. dolo specifico il COGNOME che la finalità elusiva concorra con altre, ben potendo essere accompagnata da “finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla “impellente” ed urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione” (Sez. 3, n. 27112, del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390).
Oltretutto, la censura sviluppata dalla difesa non tiene conto del COGNOME che, secondo gli addebiti, gli schermi societari oggetto della contestazione COGNOME funzionali non solo alla finalità elusiva, ma anche ad agevolare la commissione del reato di autoriciclaggio dei proventi derivanti dal contrabbando di alcolici. Il Tribunale motiva ampiamente sulla circostanza che l’autofinanziamento con i profitti derivati dalle illecite attività di commercializzazione di prodotti alcoli evasione di imposta, versati mediante assegni e bonifici privi di titolo giustificativo, è fortemente sintomatico di una attività di reimpiego dei proventi delle attività oggetto di fittizia intestazione.
Sulla finalità agevolativa del riciclaggio – idonea ex se a sostanziare il dolo del reato di intestazione fittizia – nulla ha eccepito la difesa, e ciò rende il moti privo di decisività.
Ancora, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, l’intestazione dei beni alle mogli, da parte dei ricorrenti, non era tale da elidere
la configurabilità del fine elusivo delle disposizioni sulle misure di prevenzione, stante la assimilazione tra il patrimonio del proposto e quello dei familiari prossimi, atteso che il legislatore pone, al riguardo, solo una presunzione.
E’ stato invero ripetutamente affermato che l’applicabilità dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove prevede presunzioni d’interposizione fittizia in ragione dei vincoli parentali tra i soggetti, destinat favorire l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto in questione (cfr. Sez. 2, n. 13915, 9.12.2015, COGNOME; Sez. 2, n. 7999, 1.2.2017, COGNOME; Sez. 6, n. 22568, 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270035).
Anche il motivo in tema di violazione dell’art. 648-ter. 1 cod. pen. non attinge la soglia della ammissibilità.
Giova anzitutto premettere che non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il COGNOME costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità e che il giudice che procede per uno dei detti reati ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi la assoluzione dell’imputato perché il COGNOME non sussiste.
Per quanto riguarda le specifiche censure, si è osservato nella ordinanza impugnata che:
il capo 5 non è tra quelli per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria;
il capo 4 ha ad oggetto i profitti derivanti dal reato di intestazione di cui al capo 13, quantificati, stando al tenore della contestazione, in euro 200.000,00, ma anche quelli derivanti dai diversi reati di false fatturazioni ed evasione dalle accise di cui ai capi 7, 8, 11, onde è privo di pregio l’assunto secondo il quale non sarebbe dimostrata l’esistenza di profitti da reinvestire nell’acquisto – per 505.000, euro – del complesso aziendale della società RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, non ha pregio il rilievo per cui il reato di emissione di fatture p operazioni inesistenti – che si ipotizza essere reato presupposto del reato di cui al capo 9 – è in realtà funzionale all’evasione da parte di terzi e non genera un diretto vantaggio economico a favore dell’emittente in COGNOME al risparmio di imposta, posto che, nella specie, la società favorita risulta esser RAGIONE_SOCIALE, ossia altra società pur sempre riconducibile ai COGNOME.
Nemmeno ha rilevanza sul piano della gravità indiziaria il dato che, posto che per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si deve avere riferimento non tanto al profitto quanto al prezzo del reato e che i proventi della commissione del delitto di autoriciclaggio, non potrebbero essere quantificati
nell’ammontare delle fatture, nel caso in esame, tali profitti resterebbero indefiniti e non dimostrati (Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Alonge, Rv. 257419); avuto riguardo al carattere intrinsecamente fluido dell’atto imputativo, l’individuazione della utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato non è determinante ai fini della configurabilità del reato, ma solo ai fini della sua dimensione lesiva.
Non essendo qui in discussione l’oggetto dell’ablazione, non ha poi rilevanza che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non possa essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime.
Con riguardo al reato di cui al capo 14, l’illecito profitto presupposto deriva espressamente dai reati oggetto di addebito (trasferimento fraudolento di valori, reati fallimentari, tributari e di contrabbando connessi alla costituzione ed operatività di RAGIONE_SOCIALE), come indicati dettagliatamente ne precedenti capi dell’atto imputativo, i quali danno concretezza alla contestazione.
Il sesto motivo è inammissibile, posto che la mancata individuazione del profitto del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti tenere distinto, come detto, dall’ammontare delle fatture o dal risparmio tributario del destinatario .- non incide sulla configurabilità del reato. ma , al più, sulla sua dimensione lesiva.
Simmetricamente, non ha rilievo, quanto all’art. 43, d. Igs. n. 504 del 1995, che l’accisa che si assume evasa sia stata induttivamente calcolata dalla polizia giudiziaria in euro 118.272,02 e non quantificata in termini di certezza. Si tratta di una quantificazione il cui onere grava sull’accusa e non sull’indagato, che rileva sulla commisurazione della sanzione pecuniaria (pena multipla), ma non ha diretta incidenza sul profilo della gravità indiziaria del reato sull’interesse dell’indagato alla impugnazione in questa sede.
Per lo stesso ordine di motivi, non può rilevare in questo ambito che, escluse dal Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari le distrazioni fallimentari, solo profitto di questo delitto dovrebbe costituire la provvista materiale oggetto dei reati di autoriciclaggio e fraudolenta intestazione, giacché la gravità indiziaria non è esclusa dalla determinazione di un importo inferiore
L’ottavo motivo, quanto alla assoggettabilità di NOME COGNOME, incensurato, a misure di prevenzione patrimoniale, ripropone il medesimo tema già affrontato al paragrafo 7, sul quale non occorre ripetersi.
Anche le deduzioni relative ai limiti di operatività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l tipologia di licenza di cui la stessa è titolare – ad accisa assolta, nel senso che può trattare solo alcool per il quale l’accisa sia già stata pagata – sono state meramente enunciate e, in ogni caso, attengono alla operatività “fisiologica” della società .
12. In punto di esigenze, il motivo è manifestamente infondato.
La valutazione sulle esigenze è formulata in termini di assoluta concretezza, con riferimento ad un quadro cautelare allarmante per l’inserimento degli agenti in un contesto organizzato e in un circuito distributivo più che rodato, tale da fondare un elevato pericolo di condotte recidivanti, che la misura custodiale è in grado di scongiurare. Il Tribunale ha rilevato, senza illogicità, che rimessi in libertà o sottoposti a misura gradata, gli indagati potrebbero riorganizzarsi per ripristinare i contatti con la rete di acquirenti che alimenta loro traffici illeciti; e che una misura gradata non sarebbe in grado di assicurare il definitivo distacco dal contesto criminale in cui sono maturate le condotte.
Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
13. La dedotta violazione dell’art. 512-bis cod. pen. è sovrapponibile all’analogo motivo sviluppato nell’interesse dei coindagati, limitatamente al dolo specifico di tale reato. Nel rinviare alla trattazione già sviluppata in quella sede si evidenzia che le ulteriori argomentazioni dedotte a sostegno della doglianza sono inammissibili perché non formulate in sede di riesame (in cui NOME COGNOME era assistito da diverso difensore).
E comunque, si tratta di deduzioni manifestamente infondate perché l’incidenza su una struttura societaria – la RAGIONE_SOCIALE – e sui suoi beni di vincolo cautelare reale, nella specie del sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca nell’ambito di altro procedimento, non è incompatibile con la finalità di elusione realizzata, in tesi accusatoria, attraverso la intestazion fittizia di società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) diverse da quelle gravate dal sequestro; analogamente ininfluente, perché relativo ad altre società rispetto a quelle in contestazione, è il riferimento a quanto il Giudice per le AVV_NOTAIO preliminari aveva autorizzato in ordine al contratto di affitto di azienda di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE
Il motivo inerente alla lamentata violazione dell’art. 648-ter.1. cod. pen. è sovrapponibile a quello articolato nell’interesse dei coindagati NOME e NOME COGNOME sub paragrafo 8, alla cui trattazione si rinvia.
In rapporto alle esigenze cautelari, l’ordinanza compiutamente motiva e gli ulteriori argomenti dedotti dal difensore, in parte non proposti n appello, COGNOME anche per implicito disattesi.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la misura degli arresti adeguata in ragione del carattere allarmante dei fatti per cui si procede, le cui modalità operative sono – come si legge nell’ordinanza – sintomatiche di strategie criminali collaudate e ripetute, anche pervicacemente; allarmante il possesso ingiustificato, da parte degli indagati, di elevati quantitativi di danaro contante COGNOME modo giustificati. Onde la necessità di recidere i legami con un contesto organizzato, obiettivo al quale non sarebbe funzionale COGNOMEa misura gradata, per la concreta possibilità che gli stessi avrebbero di riorganizzarsi e ripristinare i contatti con la rete di acquirenti che alimenta i traffici illeciti.
Il COGNOME che NOME COGNOME non risulti coinvolto nelle AVV_NOTAIO condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria non scalfisce tali elementi, significativamente dimostrativi di un elevato pericolo di condotte reiterative.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.