Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, investito di richiesta di riesame ex art. 309 co pen., con l’ordinanza in preambolo confermava la misura della custodia caute in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribu in data 24 novembre 2022, nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al de di cui all’art. 416-bis cod. pen, nonché per alcuni reati satellite, tut dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
A COGNOME – già intraneo al RAGIONE_SOCIALE e autore, unitamente a NOME COGNOME, dell’omicidio di NOME COGNOME (commesso nel 1999 e per il quale stato condannato alla pena di vent’anni di reclusione) – è conte COGNOME‘imputazione provvisoria di avere, dopo la sua scarcerazione (avvenuta marzo 2018), contribuito a dirigere l’organizzazione mafiosa prede occupandosi in particolare, nel territorio della Maddalena, della gestione dei illeciti derivanti dalle attività estorsive e usurarie, nonché delle piazze di sostanze stupefacenti.
2. Il Tribunale del riesame, nel riepilogare il quadro di gravità indi ricordava che esso era costituito, in massima parte, dagli esiti delle ope d’intercettazione ambientale, autorizzate con decreto n. 935/2018 del 26 m 2018, eseguite all’interno dell’abitazione dello stesso indagato, cui eg preso parte, nonché dalle dichiarazioni del fratello, NOME COGNOME NOME COGNOME, collaboratori di giustizia.
Da tali risultanze investigative si deduceva, secondo il medes provvedimento, lo stabile e duraturo inserimento di COGNOME COGNOME‘ambit sodalizio mafioso, avendo lo stesso interloquito con i vertici e con sodali s di mafia, sui reati-fine, sulle dinamiche afferenti la leadership della famiglia COGNOME, oltre che condiviso preoccupazioni circa i dissidi tra gli appar ai vari “sottogruppi” del RAGIONE_SOCIALE, sul numero di detenuti da mantenere, sulle est in corso e da compiere, sulla gestione dei relativi proventi.
In ragione di tali elementi, ulteriormente arricchitisi successiva all’esecuzione dell’ordinanza cautelare delle dichiarazioni auto ed etero accus della coindagata NOME COGNOME, non poteva dubitarsi, per il Tribunale, partecipazione, con ruolo di spicco, di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
In ordine alle esigenze cautelari, il collegio del riesame richiamava la d presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in punto di sussi dei pericula libertatis e di adeguatezza della sola misura della custodia in carce
(presunzione, quest’ultima, dal carattere assoluto), e motivava comunqu positivo il riscontro di entrambi i profili.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, su di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazio punto di mancata risposta del Tribunale all’eccezione difensiva di inutilizz delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 935/2018 del 26 2018.
Lamenta il difensore che il giudice della cautela avrebbe erroneame valutato l’eccezione sotto il profilo della completezza della motivazion reputava sussistente), mentre la difesa aveva piuttosto censurato l’uso d che la Pubblica accusa aveva fatto di quel mezzo, attivato in via preventiva base di elementi indiziari del tutto insussistenti a carico di COGNOME.
l’AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta depositata 28 marzo 2023, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di censura è manifestamente infondato e, come tale, n supera il vaglio di ammissibilità.
Va preliminarmente osservato, come peraltro segnalato dall’AVV_NOTAIO COGNOMEa requisitoria scritta, che la difesa non lamenta che il autorizzativo delle intercettazioni ambientali di cui si tratta sia motiva tecnica della motivazione per relationem, così come chiarito COGNOME‘ordinanza impugnata (p. 3 e 4) e, anzi, lo dà per acquisito, dubitando invece della suss dei presupposti per la sua emissione e, segnatamente, il difetto di i colpevolezza.
Si tratta, dunque, di una censura del tutto nuova ed eccentrica ri all’originaria doglianza prospettata dinnanzi al Tribunale del riesame che, verteva sulla motivazione, a dire della difesa inesistente ovvero caren decreto, siccome resa con la tecnica del rinvio a quella del Pubblico ministe
La censura non è, dunque, consentita.
Va infatti in proposito ricordato che, in tema di impugnazioni avve provvedimenti de libertate, pur COGNOMEa peculiarità del contesto decisorio del giudiz di riesame resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricor l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fon e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire r
adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiama esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il r che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non p trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla m osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassaz art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279 03: Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018 – dep. 12/04/2018, Contardo, Rv. 272982
Allorquando il ricorrente – come nel caso che ci occupa – afferma esse erronea la valutazione iniziale della congruità indiziaria per d l’intercettazione (senza addurre vizi di motivazione intrinseca del d autorizzativo, superati dall’ordinanza impugnata e non riproposti in questa chiedendo alla Corte la diversa valutazione degli stessi, prospetta c intrinsecamente inammissibile.
La doglianza è, poi, non consentita sotto altro profilo e, segnatament punto specificamente evocato dal motivo di ricorso dell’inutilizzabilit intercettazioni per un asserito «uso distorto» del mezzo di ricerca della pr
E’, invero, costante la giurisprudenza di legittimità COGNOME‘affermar inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’ines della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il dec autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giu legittimità COGNOME‘esame delle questioni processuali comprende il potere di esam gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, ma no quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giu merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del r mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, Sentenza n.19388 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazioni (Corte cost., s 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende COGNOMEa misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremil
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 14 aprile 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente