Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20497 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20497 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata a LIZZANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e de NOME COGNOME del Foro di Lecce per l’imputata che ha chiesto l’accoglimento del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, ha la richiesta di riesame formulata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa d custodiale massima (poi mutata in arresti domiciliari in ragione dell’età ed in assenz cautelari di eccezionale rilevanza) in quanto indiziata della commissione del re dall’art.416 bis c.p..
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata ripropone, sotto i vizio di legittimità, i profili critici già formulati nell’istanza di riesame in utilizzabilità degli esiti intercettivi in mancanza della documentazione autor trasmessa al tribunale del riesame, nonché (ii) a carenze o irregolarità dei operazioni svolte, in relazione (iii) alla gravità indiziaria, criticata per la i elementi “chiave” su cui fondare il giudizio nonché, infine in relazione (iv) alla insu esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è artic
Il primo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui invoca la catego inutilizzabilità per sanzionare il mancato invio al giudice per le indagini preliminar
alla richiesta di misura cautelare, dei verbali delle operazioni di intercettazioni rela comunicazioni indicate come rilevanti ai fini della emissione della misura restrittiva.
Ebbene, mentre è corretto riconoscere che l’omesso adempimento costituisca una irregolarità procedurale, poiché non viene integralmente assolto l’obbligo espressamente previsto dall’art.291 c.p.p. di presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la richiesta ca “compresi i verbali di cui all’art.268, comma 2, limitatamente alle comunicazion conversazioni rilevanti”, tuttavia, in assenza di una specifica sanzione di inutilizzabil nullità, non se ne possono automaticamente derivare conseguenze procedurali tanto radicali.
Infatti, i divieti di utilizzazione previsti dall’art.271 c.p.p. ed invocati dalla difesa a un profilo differente da quello dedotto, cioè al momento ‘genetico’ della intercettazione, può essere effettuata a certe condizioni e che deve essere eseguita con le specifiche modalità indicate dagli artt.266 e seguenti c.p.p.. Ma per la fase valutativa’ della regolarità delle la normativa non è altrettanto stringente e se, da un lato prevede regole per attuare il contr sul materiale intercettivo e sulle modalità di produzione dello stesso, non sanziona c specifiche inutilizzabilità il mancato rispetto della procedura di verifica.
In ossequio ai principi ora esposti, il costante orientamento di questa Corte, in tem utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura caute ribadito che la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali d operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercet eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 268, primo e terzo, cod. proc. pen. (così, ex multis, Sez. 5 Sent. n. 36439 del 21/5/2004, Scavo, R 230074 e, più recentemente, Sez. 6, n. 34394 del 13/07/2022 Petushi Rv. 283729 – 01). Inoltre, nessuna lesione del diritto di difesa può essere ravvisata nel caso in esame atteso che d testo dell’ordinanza impugnata risulta che la difesa ha avuto accesso alle registrazioni d conversazioni telefoniche intercettate, grazie allo scrupoloso esercizio del diritto di dif parte dell’avvocato dell’indagata.
Con il secondo motivo vengono in questione violazioni o irregolarità nella redazione de verbali di intercettazione.
In ordine i vizi asseritamente attinenti alle modalità di redazione dei verbali delle oper di intercettazione, osserva il Collegio che, come più volte enunciato da questa Corte, sanzione processuale della inutilizzabilità non può essere estesa a vizi ed inosservanz diverse da quelle espressamente richiamate dall’art.271 c.p.p., a ciò ostando al principio tassatività delle nullità od inutilizzabilità; sicché l’inosservanza delle disposizioni dall’art.89 disp. att. c.p.p. non comporta conseguenze in punto di utilizzabilità dei ri dell’attività captiva legittimamente disposta ed eseguita (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009 Bragaglio Rv. 246377 – 01). Né si può, con riguardo ad inosservanza di tal genere , fare riferimento alla violazione di altre norme processuali di carattere generale relativ documentazione degli atti e dell’attività di polizia giudiziaria, atteso che: (i) in m
intercettazioni valgono le norme per essa espressamente previste, (ii) le inosservanze dell stesse non sanzionate con la inutilizzabilità possono assumere un qualche rilievo solo sott profili diversi da quelli della utilizzazione e della valenza probatoria degli esiti de captiva, tale rilevanza probatoria essendo stata dalla legge attribuita soltanto ai “docum tonici” nonché al “verbale finale e riassuntivo” del complesso delle operazioni effettuat essendo le prescrizioni di cui all’articolo 89 disp. att. c.p.p. principalmente dirette a fi ed investigativi, ossia a rendere possibile la redazione del detto verbale riassuntivo e ragguagliare gli inquirenti circa lo stato delle indagini (principio affermato fin da Sez. 6, del 05/10/1994 Celone Rv. 201850 – 01 e successivamente ribadito costantemente). Né può nella specie farsi riferimento ad una compressione o compromissione del diritto di difesa conseguenza delle rilevate irregolarità o delle asserite violazioni, atteso che la doglian ordine all’omessa indicazione (nel verbale delle operazioni di intercettazione) si riferi circostanze non incidenti sul diritto di difesa per il cui concreto esercizio rilevano l’esis un decreto autorizzativo di intercettazione da parte dell’autorità a ciò preposta, la mes disposizione degli esiti dell’attività, la possibilità di verifica della legittimità del dec modalità di operazione, tanto che nemmeno la difesa dell’indagata ha indicato in cosa in concreto sarebbe consistita la lesione dei propri diritti difensivi.
4. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio esigenze cautelari (che possono essere trattati unitariamente per economia e per logica espositiva), vi è, come noto, la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (c tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero l manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione de fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/201 Di COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 de 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la ve dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merit della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti caratterizzano la peculiare natura del giudizio de liberiate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione de riesame, mentre deve rilevarsi l’inammissibilità della richiesta – peraltro, formulata in t generici e assertivi – di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione d quadro indiziario che ha portato ad individuare la ricorrente quale associata (seppure
ragione delle contingenze assistenziali del fratello) alla struttura criminale capeggia germano.
Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione de riesame, che fornisce un quadro adeguato delle intercettazioni telefoniche e conversazionali opportunamente interpretate ed interconnesse, senza che in questa fase una diversa lettura degli scambi intervenuti tra i vari soggetti (indagata, fratello, NOME COGNOME, COGNOME) possa essere richiesta in questa sede (cfr., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 Gregoli Rv. 282337 – 01).
Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in assenza di elementi decisivi per esclusione di esigenze cautelari, ed in presenza di un titolo di reato (art.416 bis c.p. comporta la c.d. ‘doppia presunzione’ ex art. 275 c.p., le doglianze avanzate dalla difesa n possono trovare accoglimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 marzo 2024
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