Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46019 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46019 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Savona avverso la sentenza in data 17/10/2022 della Corte di appello di Genovai
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2022 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Savona in data 23/06/2021, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo B), già riqualificato in primo grado ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen, e con riguardo al capo A), ha riqualificato anche il fatto del
10/10/2016 ai sensi dell’art. 314, comma secondo, cod. pen., come già avvenuto in primo grado per gli altri episodi per cui è stata pronunciata condanna in relazione al medesimo capo, e ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, ravvisando la continuazione tra il peculato d’uso e il reato di concussione separatamente giudicato con sentenza G.i.p. del Tribunale di Savona in data 13/07/2017, divenuta irrevocabile.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge.
A seguito della riqualificazione nell’ipotesi minore anche del solo episodio qualificato in primo grado come peculato ai sensi dell’art. 314 cod. pen., avrebbe dovuto escludersi l’ingresso delle intercettazioni telefoniche in relazione al limite edittale di pena, che, quand’anche potesse parlarsi di connessione, non consentiva comunque per il peculato d’uso operazioni di captazione telefonica.
Inoltre, l’insussistenza del peculato risultava con evidenza fin dal primo momento, non potendosi dunque dar rilievo al fatto della sopravvenuta riqualificazione, non derivante da acquisite sopravvenienze, ma correlata all’errore valutativo originario, non sorretto da elementi di indagine.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato.
Avrebbe dovuto ricorrere un danno apprezzabile al patrimonio o una lesione alla funzionalità dell’ufficio, mentre nel caso di specie vi era stato il momentaneo utilizzo delle auto di servizio, con momentaneo e parziale abbandono del percorso prestabilito, inidoneo ad arrecare pregiudizio alla funzionalità della pubblica amministrazione, essendo inoltre modesto il pregiudizio legato al consumo di carburante e all’usura dei mezzi, in rapporto ai chilometri percorsi.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria concludendo nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è genericamente formulato.
1.1. Deve rilevarsi come sotto il profilo giuridico la valutazione formulata dalla Corte in ordine al tema dell’utilizzabilità delle conversazioni intercettate non sia corretta.
Risulta infatti che le operazioni di intercettazione erano state autorizzate per il diverso reato di concussione e non per le ipotesi di peculato di cui al capo A): sta di fatto che, pur essendo ravvisabile la connessione, comprovata dal riconoscimento della continuazione tra i reati, nondimeno le ipotesi di peculato sono state riqualificate ai sensi dell’art. 314, comma secondo, cod. pen., ipotesi per la quale le intercettazioni non sono ammissibili, dovendosi dunque applicare i principi desumibili dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), secondo cui «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione d risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.».
Non vale in senso contrario il principio per cui non costituisce ostacolo all’utilizzabilità delle intercettazioni la riqualificazione del reato, per effetto de quale lo stesso non rientri tra quelli per i quali le intercettazioni sarebbero ammissibili (principio desumibile da Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501): va infatti rilevato che tale principio riguarda il fatto-reato per cui le intercettazioni in origine sono state disposte, mentre l’utilizzabilità per i reat connessi deve essere valutata in concreto in relazione a quei reati per i quali le operazioni risultino comunque ammissibili in ragione del limite di pena edittale.
1.2. Tuttavia, come si è anticipato, la deduzione difensiva è nel suo complesso inammissibile.
Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui «è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
Orbene, nel caso di specie la Corte ha chiarito come tutti i fatti per i quali è stata pronunciata condanna, seppur indirettamente suffragati dalle conversazioni intercettate, fossero provati dalla documentazione acquisita, dal c.d. positioning e da operazioni di diretta osservazione, come peraltro posto già in evidenza dal primo Giudice.
A fronte di ciò, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la decisività delle conversazioni intercettate, cosicché il motivo di ricorso risulta aspecifico.
Anche il secondo motivo risulta inammissibile, perché del pari generico.
Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito risultano i plurimi episodi nei quali il ricorrente ha fatto della vettura di servizio un uso improprio, diverso da quello previsto, spostandosi non per ragioni di ufficio in luoghi diversi da quelli risultanti dagli ordini di uscita, così alterando, tanto più in relazione all’ultim episodio, originariamente qualificato come peculato, la fisiologica destinazione e fruibilità dei veicoli e incidendo sulla funzionalità dell’ufficio e sul buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che, pur in misura contenuta, su consumi e usura dei mezzi, ciò in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di peculato d’uso (cfr. Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, dep. 2013, Vattani, Rv. 255296, secondo cui è richiesto un danno patrimoniale apprezzabile o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio).
A fronte di ciò, il motivo si riduce a generica contestazione della configurabilità del reato, senza alcun confronto con la rappresentazione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, poi confermata da quella impugnata, e dunque senza alcuna specifica censura volta specificamente a confutare l’operato inquadramento giuridico.
Se dunque, di per sé il ricorso risulta inammissibile, deve nondimeno rilevarsi che, nonostante la significativa riforma della sentenza di primo grado in relazione all’assoluzione dal capo B) e in relazione alla riqualificazione di un episodio incluso nell’imputazione sub A), ciò da cui è derivata la rideterminazione della pena principale, nessuna conseguenza è stata tratta con riguardo alla pena accessoria, che risulta di per sé illegale, con riferimento alla parte imputabile ai reati oggetto del presente giudizio, per i quali è stata irrogata la pena di anni uno di reclusione, seppur in continuazione con reato separatamente giudicato.
Corrispondentemente in parte qua la pena accessoria, d’ufficio, deve essere ricondotta entro i binari della legalità, con rideterminazione della stessa, secondo canoni sostanzialmente vincolati, in anni uno.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, pena che ridetermina in anni uno. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 154-ter disp. att. c. p. p.
Così deciso il 25/10/2023