Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7655 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 06/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il26/3/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 30/5/202 in ordine ad una rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori, porto in luogo pubblico di armi da guerra, ricettazione di tali armi, lesioni personali, riciclaggio di autovettura ed esplosioni pericolose, in continuazione tra loro, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia.
2.Il COGNOME ha affidato il suo ricorso ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al primo motivo del ricorso in appello proposto dal predetto ricorrente, con il quale questo aveva contestato l’affidabilità del riconoscimento delle voci intercettate in ambientale sulla sua autovettura, effettuato dagli operanti della P.G., e disatteso la richiesta difensiva di disporre perizia fonica.
3.Il COGNOME ed il COGNOME, con ricorso a mezzo del comune difensore, AVV_NOTAIO, hanno presentato due motivi di impugnazione:
3.1.Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova, con riferimento ad una pluralità di elementi. Dolendosi che la Corte abbia adottato una motivazione contestuale, peraltro condannando al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile pur non avendo questa presenziato alla trattazione orale, i ricorrenti riferiscono di una pluralità di errori in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che si assumono essere decisivi ai fini della decisione impugnata, della quale chiedono l’annullamento:
-I due bossoli ritrovati dinanzi all’ufficio postale di San Nicandro sono stati collocati dalla sentenza di appello all’interno dell’autovettura Jeep, nella quale, invece, si deduce non essere stato rinvenuto nessun bossolo;
-La sentenza si fonda sugli stessi elementi posti a fondamento di altro procedimento n. 2636/22 RG con imputati COGNOME NOME e gli stessi COGNOME e COGNOME, indagati per altra rapina, conclusosi con decreto di archiviazione, allegato al ricorso;
-A pagg. 19 e 20 della sentenza anche i nomi dei ricorrenti vengono sovvertiti, atteso che si dice che ‘NOMENOME sia il nome di battesimo di NOME e ‘NOMENOME quello di COGNOME.
3.2.Con il secondo motivo, in gran parte sovrapponibile al motivo di ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’attribuzione ai ricorrenti delle voci oggetto di intercettazione, riconosciute da un militare, COGNOME NOME, che ha riferito di essere stato coadiuvato dai colleghi app. COGNOME e mar. COGNOME. Citati questi ultimi come testi di riferimento ex art. 195 cod. proc. pen., però, si era presentato solo il COGNOME ed era stata revocata l’ammissione del teste COGNOME, con conseguente inutilizzabilità della testimonianza COGNOME. Si contesta, infine, l’attendibilità del riconoscimento fonico, atteso anche che il COGNOME ha riferito di aver riconosciuto la voce del COGNOME per averlo una volta fermato in occasione di un regolare controllo stradale. Si contesta, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa non considera l’elevato tasso di soggettivismo notoriamente proprio della ricognizione fonica.
Con requisitoria scritta in data 1/10/2025 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Con atto del 13/10/2025 il COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, con riferimento agli artt. 63 e 64 cod. pen. perchØ, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, andava applicata la pena stabilita per l’aggravante piø grave, con facoltà del giudice di aumentarla, principio che si assume violato essendosi applicatala pena base per il delitto pluriaggravato di cui all’art. 628 co. 3 cod. proc. pen., aumentandolo anche per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso volti a censurare il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen..
E’ fondata, invece, la censura relativa alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della costituita parte civile.
Va premesso che nel percorso argomentativo delle sentenze di merito viene attribuito particolare rilievo di conversazioni intercettate sull’autovettura del COGNOME, sulla quale era stata impiantata una microspia nel corso di indagini a suo carico nell’ambito di altro procedimento: tali intercettazioni hanno consentito di accertare che gli interlocutori pianificarono la rapina di cui si tratta attraverso lo studio accurato dei luoghi e delle operazioni di scarico dei valori, l’acquisizione dei mezzi necessari per effettuarla e la
suddivisione dei ruoli, affidando al COGNOME, che all’epoca dei fatti era agli arresti domiciliari per altro, il compito di guidare l’autovettura utilizzata dai rapinatori del furgone portavalori, una Toyota TARGA_VEICOLO di colore nero poi abbandonata e data alle fiamme dopo l’azione criminosa in un terreno nella sua disponibilità, nella stessa via ove Ł ubicata la sua abitazione.
Tanto premesso, devono ritenersi, in primo luogo, manifestamente infondate le censure di cui all’unico motivo di ricorso del COGNOME ed al secondo motivo del ricorso nell’interesse de COGNOME e del COGNOME, volte a contestare l’affidabilità del riconoscimento delle voci intercettate in ambientale sull’autovettura dello stesso COGNOME, effettuato dagli operanti della P.G. senza disporre la perizia fonica richiesta dai ricorrenti.
La voce del NOME, infatti, risulta riconosciuta da tre testimoni, NOME, NOME e NOME: il primo ha riferito che aveva avuto modo di parlare con il ricorrente, e gli altri due che lo avevano già ascoltato monitorandolo in altri procedimenti.
Quanto, invece, alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME in ordine al riconoscimento delle voci del COGNOME e del COGNOME, per non essere stato ascoltato ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen. il teste di riferimento COGNOME, va premesso che Ł stato comunque ascoltato l’altro teste di riferimento, NOME COGNOME, e che, pertanto, tale deposizione Ł di per sØ sufficiente a rendere utilizzabile la testimonianza sul punto del COGNOME. Questa, peraltro, nemmeno risulta posta a fondamento della sentenza impugnata che, invece, valorizza ai fini del sicuro riconoscimento delle voci del COGNOME e del COGNOME la testimonianza del predetto COGNOME, che ha riferito di ben conoscere la voce del COGNOME, con accento particolare del Nord Italia, per aver interagito ripetutamente con questo in occasione di controlli di polizia, e per averlo ascoltato anche in precedenti attività tecniche di P.G., al pari del COGNOME, con il quale aveva anche avuto occasioni di parlare. Sia il COGNOME che il COGNOME, poi, hanno riferito di aver anche proceduto anche al riconoscimento visivo del COGNOME e del COGNOME attraverso immagini estrapolate dalle videocamere installate in INDIRIZZO, a Lucera.
Quanto al mancato espletamento della perizia fonica richiesta dalle difese, deve rilevarsi che, per consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte di cassazione, alla quale si intende dare seguito, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De, Rv. 269900 – 01). In coerenza con tale orientamento, si Ł anche rilevato che, in tema di intercettazioni, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265 – 02).
Alla luce di tali principi va osservato che, mentre i ricorsi non prospettano alcun elemento sintomatico dell’inaffidabilità dell’identificazione delle voci dei ricorrenti, la sentenza impugnata valorizza, a conferma della corretta identificazione dei colloquianti, il riferimento al fatto che uno degli interlocutori Ł agli arresti domiciliari e conosceva la zona ed il ricovero previsto per l’autovettura da utilizzare, e che gli altri interlocutori si chiamano ‘NOME‘ e
‘NOME‘, come NOME COGNOME e NOME COGNOME, a nulla rilevando, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che a pag. 19 e 20 i nomi dei due siano stati erroneamente invertiti. Soprattutto, poi, emerge dalla sentenza impugnata che i militari che avevano proceduto alle intercettazioni hanno incrociato il dato dell’ascolto con la visione dei filmati che consentivano di individuare chi fosse presente nei luoghi in cui queste avvenivano.
3.Deve riconoscersi l’inammissibilità anche del primo motivo di ricorso, con il quale il COGNOME ed il COGNOME prospettano un travisamento della prova ed una motivazione contraddittoria con riferimento all’affermazione della loro penale responsabilità.
Premesso che nessuna preclusione all’esame del materiale probatorio acquisito può derivare dall’archiviazione di altro procedimento (n. 2636/22 RG) nei confronti del COGNOME e del COGNOME, oltre che di COGNOME NOME, che peraltro si riferisce avere ad oggetto altra rapina, giova comunque ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 – dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 272018; Sez. 3, Sent. n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217-01, Sez. 4, Sent. n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438-01; Sez. 4, Sent. n. 5615 del 13/11/2013, Rv. 258432-01).
Nel caso in esame, invece, si Ł già evidenziata l’irrilevanza dell’inversione delle attribuzioni dei nomi ‘NOME‘ e ‘NOMENOME, di cui alle pag. 19 e 20, mentre la collocazione o meno dei bossoli oggetto di accertamenti balistici nella Jeep Renegade oggetto di un precedente furto e sequestrata il 21/5/2019 assume un rilievo molto marginale nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, all’interno della quale risultano, invece, aver ben maggiore rilevanza il rinvenimento di Kalashnikov sulla predetta vettura e di tracce biologiche con il profilo genetico del COGNOME su una maschera in silicone, anch’essa rinvenuta in occasione del sequestro della Jeep,
In realtà, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “travisamento della prova” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01). Nel caso in esame, invece, il motivo proposto tende, piuttosto, a prospettare letture alternative degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che la Corte di appello ha superato e che esulano dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione notoriamente riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
4.Sono inammissibili per una molteplicità di ragioni anche i motivi nuovi con i quali la difesa del COGNOME con atto del 13/10/2025 il COGNOME ha prospettato il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 63 e 64 cod. pen.
Premesso, infatti, che si tratta di questione non dedotta come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., deve comunque rilevarsi che i “motivi nuovi” a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 01), mentre il calcolo della pena non era oggetto dell’originario gravame.
Infine, deve rilevarsi che l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest’ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 03).
5.E’ fondata, invece, la censura rivolta dai ricorrenti alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile pur non avendo questa presenziato alla trattazione orale, nØ depositato memoria scritta nel giudizio di appello. Come questa corte di legittimità ha ripetutamente avuto modo di rilevare, infatti, la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d’appello, poichØ essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, Di, Rv. 275524 – 01; conf. Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, COGNOME, Rv. 284725 – 01).
Conseguentemente, la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali alla parte civile RAGIONE_SOCIALE che esclude. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME