Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Locri (Rc) il 10 febbraio 1985; , COGNOME NOMECOGNOME nato a Locri (Rc) il 25 novembre 1979;
avverso la sentenza n. 1732/24 della Corte di appello di Reggio Calabria del 27 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito, altresì, per i ricorrenti l’avv. NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I n rsnri-cs rl i n rInca Iln rl i GLYPH canti i n GLYPH 1 GLYPH ri a h n t-r, GLYPH ecar-ti-ran,n Ani 97 n i llflinn I GLYPH 411 GLYPH 11,4, GLYPH 1.1.1· I 2024, integralmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 30 novembre 2023 il Tribunale di Locri aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME e di COGNOME Giuseppe in ordine al reato loro contestato, avente ad oggetto l’av -venuto acquisto e la l..1l. n -CZ,J; V a commercializzazione di una partita, del peso di circa 1 kg, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e li aveva, pertanto, condannati alla pena per loro rispettivamente di giustizia.
Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, i due prevenuti, articolando tre motivi di censura.
Con il primo di tali motivi, peraltro declinato sotto un duplice profilo, è stata lamentata la illegittimità della sentenza impugnata essendo questa viziata sia sotto il riguardo della violazione di legge che sotto quello del vizi di motivazione; in ispecie i ricorrenti lamentano, in sostanza, la utilizzazione delle risultanze delle captazioni acquisite dalla autorità giudiziaria italia tramite un Ordine europeo di indagine inviato a quella omologa francese in quanto non risulterebbero essere stata rispettate le condizioni minime di tutela dei diritti inviolabili degli imputati, in particolare con riferimento a modalità di acquisizione di tali captazioni ed alla conservazione delle originali registrazioni.
Un successivo motivo di imputazione concerne la affidabilità della identificazione dei soggetti parlanti nelle conversazioni oggetto di captazione nelle persone dei due imputati, essendo gli elementi utilizzati dalla autorità giudiziaria italiana, sia pei -Sti -dtlyiu FiaiiLeseu Cd dl ILW d di più pei Sti -angio NOME, caratterizzati da una estrema equivocità.
Infine, GLYPH l’ultimo motivo di GLYPH impugnazione concerne l’avvenuto riconoscimento a carico dei due ricorrenti della recidiva; osserva al riguardo la ricorrente difesa che, quanto a COGNOME Francesco, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che deponessero a suo carico í precedenti penali su di lui gravanti, trattandosi di precedenti risalenti quanto a quello specifico, e non indicativi di una specifica pericolosità criminale quanto agli altri.
In relazione alla posizione di COGNOME NOME, seppure il precedente da lui vantato è recente, la Corte non ha affatto considerato che si tratta d vicenda del tutto sconnessa rispetto a quella per la quale si tratta, di tal c
essa non è indicativa di una più accentuata pericolosità criminale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi, risultati o manifestamente infondati ovvero direttamente inammissibili i motivi posti alla loro base, debbono essere dichiarati essi stessi inammissibili.
Prendendo le mosse dal primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente difesa si è doluta del fatto che nella sentenza censurata si sia fatto Li la circostanza sia stata oggetto di un ‘adeguata rriotivazione che ne giustificasse la utilizzabilità, delle risultanze delle captazioni acquisit presso la autorità giudiziaria francese tramite lo strumento dell’Ordine europeo di indagine, in particolare con riferimento al rispetto delle procedure presenti in itaiia riguardo diid conservazione di Una copia imelise dei supporlo informatico sul quale sono state registrate le captazioni che possa svolgere gli stessi effetti dell’originario atto custodito nello Stato estero, osserva il Colleg che, diversamente da quanto rilevato dai ricorrenti, la sentenza impugnata, ampiamente motivando sui punto, ha fornito una piana e solida applicazione dei principi affermati da questa Corte di cassazione a Sezioni unite in punto di utilizzabilità, tramite Ordine europeo di indagine, delle risultanze della captazioni delle conversazioni e della messaggistica intercorsa attraverso sistemi di comunicazione criptati operate, come in questo caso, da Autorità giudiziarie straniere. üSû ,
Come, infatti, è stato affermato dalla Corte di cassazione, l’acquisizione delle risultanze della attività di captazione di conversazioni eseguita presso una Autorità giudiziaria straniera trova la sua disciplina non nell’art. 234-bis cod. proc. pen. ma nell’art. 270 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 giugno 2024, n. 23756, rv 286589-01 ), i cui requisiti, per come ampiamente illustrato nella motivazione della sentenza impugnata, risultano essere stati, nella attuale occasione, ampiamente soddisfatti; né può dirsi che ricorra alcuna violazione di legge in relazione alla pretesa conservazione di una copia forense del supporto informatico su cui sono incise le captazioni operate; infatti, sempre la Corte di cassazione ha precisato, in relazione alla analoga questione avente ad oggetto la mancata trasmissione alle parti dell’algoritmo utilizzato per la decrittazione del materiale informatico acquisito, che solamente in presenza di una specifica allegazione avente ad oggetto la erroneità della decrittazione, una siffatta censura potrebbe avere una sua rilevanza (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, n. 23756, rv
286589-05); parimenti nella presente occasione i ricorrenti non hanno allegato alcuna specifica doglianza avente ad oggetto la erroneità della trascrizioni delle intercettazioni, di tal che la lagnanza ora formulata non è dotata del necessario carattere della specificità che ne possa giustificare la rilevanza.
Cr’,, riferimento ana corretta identificazioni dei pariant: neHe conversazioni oggetto di captazione, osserva il Collegio che la questione ha formato oggetto di numerose decisioni di questa Corte di legittimità la quale, con consolidata costanza, ha rilevato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia foníca, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della poiizid yiutiizícirid; ie iriiesjdziOlIi Fuririali tieiie sLitetie telefoniche (Aie consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (per tutte: Corte di cassazione, Sezione v penaie, 24 maggio 2021, n. 20610 . , rv 281265-02); neiVoccasione, a fronte di una articolata ed argomentata motivazione volta a dimostrare la rìconducibilità delle dichiarazioni captate ai due imputati, i due ricorrenti si sono limitati ad insinuare la esistenza di generici dubbi in ordine alla correttezza della identificazione dei due COGNOME come i soggetti interessati dalle conversazioni captate; in particolare la circostanza che la identificazione di COGNOME NOME sia stato condotta dalla Corte di appello sulla base del riferimento ad “il grande” fra i fratelli di COGNOME NOME non può dirsi segnata dalla manifesta illogicità sebbene quest’ultimo abbia anche un altro fratello di lui più anziano (tale COGNOME NOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infatti, una tale identificazione non è illogica, essendo di comune esperienza il dato secondo il quale, allorché si indica, in una schiera di fratell quello “grande” – tanto più ove l’aggettivo sia preceduto, come nella fattispecie, dall’articolo determinativo – si vuole alludere con certezza al maggiore fra questi e non genericamente ad uno che sia “più grande” rispetto a quello di cui si parla.
Neppure ha pregio il terzo !motivo di impugnazione, concernente la ritenuta ricorrenza della aggravante della recidiva a carico di entrambi i ricorrenti, posto che, seppure, per ciò che riguarda Strangio Francesco il precedente in materia (l’i ceati connessi al traffico o’i stupefacenti appaia
risalente nel tempo, il maggior pericolo sociale derivante dalla abitudine del predetto a delinquere emerge dal fatto che, successivamente al reato in materia di stupefacenti, l’imputato abbia riportato altre condanne per reati che non solo sono caratterizzati da una estrema gravità (si tratta, infatti, d due rapine aggravate dall’uso delle armi) ma, apparendo giustificate dallo scopo del conseguimento di un immediato vantaggio economico, risultano tipologicamente non distanti dal reato in attuale contestazione, essendo lo stesso riferito alla detenzione, ad evidente scopo di sua successiva prezzolata commercializzazione, di una non modesta quantità di sostanza stupefacente.
i LU alla posizione di NOME NOME, la sua continuità ILIIU contiguità con gli ambienti legati al traffico degli stupefacenti, fattore idoneo a giustificare il giudizio di maggiore allarme sociale atto a far ravvisare la sussistenza della aggravante in questione, è plasticamente documentata dal fatto che lo stesso vanti una pluralità di pieLedenti materia di droga sia risalenti nel tempo sia più prossimi all’epoca di commissione del reato per cui è attualmente processo.
Le impugnazioni proposte devono, in conclusione, essere, a loro volta, dichiarate inammissibili ed i ricorrenti, visto l’art. 616 cod. proc. pen., vann condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euri ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente