Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3746 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Gioia Tauro il 07/04/1977, avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria ; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 luglio 2024, depositata il 13 agosto 2024, Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorre avverso l’ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 10/06/2024 con la quale è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della c cautelare in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti domicil misura applicata in relazione al delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, n. 309/1990, 416-bis, 61-bis cod. pen. (capo C), nonché in relazione a due epis di acquisto, trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo coca aggravanti dall’ingente quantità ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capi C C26).
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo dei difensori d fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamen violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di al norme giuridiche, con specifico riferimento agli artt. 273, 275, 203, 266 e 267 c proc. pen., art. 31 direttiva 2014/41/UE; artt. 24 e 44 d.lgs. n. 108/2017, n ai sensi dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen., lamentando manc contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento d prova.
2.1 In sintesi, deduce il ricorrente che, in base alla sentenza r 30/04/2024 dalla Corte di Giustizia Europea nel caso “Encrochat”, ai fini de utilizzabilità dei risultati “probatori”, l’attività tecnica avrebbe dovuto conforme a) alla normativa sulle intercettazioni prevista dall’ordinamento de Stato in cui le attività tecniche erano state eseguite (il giudizio di conf osserva il ricorrente, è stato validamente effettuato, come risult provvedimenti autorizzativi emessi dalle autorità francesi), b) ma anche a normativa sulle intercettazioni vigente in Italia, dove si trovava, nel momento d intercettazione, il soggetto “intercettato” e il dispositivo terminale da utilizzato per inviare o ricevere i messaggi intercettati.
Tanto premesso, lamenta il ricorrente, nel caso in esame, la violazio dell’art. 267 cod. proc. pen.
Osserva, in proposito, che le decisioni nn. 23755 e 23756 del 2024 dell Sezioni Unite della Corte di cassazione precedono la sentenza della Corte giustizia europea, affermando che l’attività tecnica dovrà essere conforme a normativa dello Stato in cui è stata disposta ed eseguita e tale verifica spett ed esclusivamente all’Autorità di quello Stato, mentre l’utilizzabilità dei risu tale attività, acquisiti poi in Italia mediante ordine europeo di indagine in
solo il limite della inviolabilità dei diritti fondamentali, ma non si prete l’attività tecnica rispetti le condizioni e i requisiti previsti dagli artt. 26 proc. pen. Il pronunciamento della Corte di giustizia europea supera i princ formulati dalle Sezioni Unite, richiedendo un secondo sindacato giurisdiziona demandato alla Autorità dello Stato nel cui territorio il soggetto intercett trovava, in modo che risulti verificata la conformità dell’attività tecnic disciplina sulle intercettazioni vigente nel Paese in cui si trovava la pe intercettata.
Pone conseguentemente la questione di diritto se i gravi indizi ex art. cod. proc. pen., quale condizione necessaria per l’avvio delle attiv intercettazione e per la loro prosecuzione, debbano riferirsi alla per intercettata o possano riferirsi genericamente ad una platea indeterminata utenti, lamentando che il Tribunale del riesame non affronta il tema, richiamando i provvedimenti autorizzativi resi dall’Autorità francese semb evocare una valutazione che abbia come riferimento non già persone fisiche identificate o identificabili, ma “strumenti” utilizzati (dispositivi connessi a Sky, ecc.).
Sottolinea, inoltre, che la verifica invocata investe anche gli ulteriori re stabiliti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen.
2.2 la Difesa lamenta, infine, che gli elementi di novità concreti addotti difesa (prospettiva del trasferimento fuori regione dell’intero nucleo famil allocazione presso un appartamento contiguo alla caserma dei carabinieri, fonte reddito lecita derivante dall’assunzione al lavoro da parte della moglie) siano disattesi con motivazione inadeguata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dalla prima doglianza sulla utilizzabilità dell’attività interce svolta in Francia, la difesa lamenta l’omessa valutazione delle condizioni e requisiti previsti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. in base al principio d conformità di cui alla pronuncia della Corte di giustizia europea del 30/04/20 In particolare, la difesa deduce la violazione della disposizione di cui all’a cod. proc. pen., per mancata valutazione della sussistenza dei gravi indizi confronti della persona intercettata – ovvero del ricorrente -, quale condi necessaria, ma non sufficiente per l’avvio delle intercettazioni, non potendo i indizi riferirsi genericamente ad una platea indeterminata di utenti.
1.1 Orbene, secondo la pronuncia della Corte di giustizia del 30/04/2024 l’articolo 31 della direttiva 2014/41/UE – che prevede la notifica allo Stato mem
nel quale si trova la persona soggetta ad intercettazione e la cui assistenza t non è necessaria – mira non solo a garantire il rispetto della sovranità dello membro notificato, ma anche ad assicurare che il livello di tutela garantito i Stato membro in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non si compromesso. Pertanto, poiché le intercettazioni telefoniche costituisco un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, s dall’articolo 7 della Carta, della persona sottoposta all’intercettazione (v senso, sentenza del 17 gennaio 2019, COGNOME e a., C-310/16, EU:C:2019:30, punto 36), si deve ritenere che l’articolo 31 della direttiva 2014/41 miri al tutelare i diritti delle persone interessate da una misura di questo tipo, fina si estende all’utilizzo dei dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale ne membro notificato.
Il d.lgs. n. 108/2017, attuativo nell’ordinamento interno della dire 2014/41/UE del parlamento europeo, regola la materia relativa alle intercettazi di telecomunicazioni agli artt. 43 e 44, per le procedure attive, e agli artt. per le procedure passive (l’art. 23 per le intercettazioni con l’assistenza della autorità giudiziaria italiana e l’art. 24 per le intercettazioni senza ri assistenza tecnica).
In particolare, l’art. 24 d.lgs. n. 108/2017, in caso di intercettazioni ef dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro di «un dispositivo, anche di si informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello S prevede un’unica situazione alla quale consegue la cessazione delle operazion vale a dire «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un re il quale, secondo l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite
La giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia Sez. 6, n. 35038 10/07/2024, ha già avuto modo di precisare che la citata disposizione di cui all 24 d.lgs. n. 108/2017, che nella fattispecie concreta viene in considerazi richiama soltanto i presupposti penalistici stabiliti dagli artt. 266 e 266-b proc. pen., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 267 c pen., secondo una logica pienamente rispettosa del mutuo riconoscimento.
Ed a questo proposito è richiamata anche la Relazione allo schema di decreto legislativo, laddove erano precisate le ragioni della scelta: «non è pensabi fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di “in (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventur valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilm estranee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente; chieden contrario di precisare “i motivi che rendono necessaria l’attività richiesta” s il giudice nazionale nella sostanziale condizione di riproporre schemi di valutaz molto vicini a quelli che normalmente applica nei casi interni analoghi, se tuttavia essere vincolato alle formule di rito. Ed invero, non fosse altro c
una questione di tempi, non è pensabile che l’a.g. italiana possa e d esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamen delle richieste. Del resto, si tratta pur sempre di dare esecuzione provvedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stat richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di il proprio giudizio su di un quadro “attestato” dall’autorità richiedente».
Ed anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME) hanno escluso la violazione delle garanzie previste dalla Direttiva 2014/41/UE per il di captazioni disposte all’estero ed effettuate nei confronti di persone «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia, perché il divieto della Diret iniziare o proseguire le attività di captazione, ovvero di utilizzarne i ris previsto solo «qualora l’intercettazione non sia ammessa in un caso inte analogo». E poiché, nella disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l d.lgs. n. 108/2017 prevede un’unica ipotesi vietata, ovverosia «s intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, s l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite», deve esclude che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un c interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerc prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finaliz traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzio sostanze stupefacenti.
E con riferimento specifico all’acquisizione, da parte dell’autorità giudiz italiana, di comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistem cifrato, attraverso l’inserimento di un captatore informatico sui server piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chia cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti, le Unite precisano che l’acquisizione riguarda «prove già in possesso delle auto competenti dello Stato di esecuzione» e che possono essere legittimament richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano, tramite ordine europ indagine, senza la necessità di preventiva autorizzazione del giudice procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarle. La loro qualificazione come “risul di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni” implica, per le Sezioni Un che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale per verifi l’esistenza delle condizioni di ammissibilità dell’o.e.i. e l’eventuale viola diritti fondamentali è costituito dalla disciplina prevista dall’art. 27 secondo cui a) non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo; grava sulla parte che eccepisce l’invalidità o l’inutilizzabilità delle interc provenienti da altro procedimento l’onere di allegare e provare il fatto dal
dipende la patologia denunciata e, quindi, nel caso di censura concernente il v di motivazione apparente, dì produrre sia il decreto di autorizzazione emesso procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia; c) il controllo giudice sulla legalità dell’ammissione e dell’esecuzione delle operazioni carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo – riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investig come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, del ipotesi in questione; d) l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i n registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’a cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 cod. pro aventi carattere tassativo.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso circa l’illegittimo riferimento gravi indizi ad una platea indeterminata di utenti, la Sezioni Unite hanno esc che le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizza indiscriminate. Il ricorso al sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stat costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli proprio con riguardo a tali reati. Il sistema Sky-Ecc, per le garanzie di anon assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dati ana riportati su un documento di identità, prima dell’attivazione anche di sin componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d.lgs. 1 2003, n. 259). Secondo le» Sezioni unite, i provvedimenti dell’autorità giudizi francese evidenziavano che: a) l’acquisto del singolo dispositivo richiedev versamento di parecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limit ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati «red conseguenti»; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizion clandestinità, tali da garantire l’anonimato del venditore e dell’acquirente, perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione de tracciabilità delle operazioni; c) il gestore del sistema di crittografia gar massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito Internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l’aper del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione; d) il sistema di critt era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiav cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Le medesime ordinanze, poi, anch facendo richiamo ad episodi specifici, rappresentano che il sistema Sky-Ecc è sta utilizzato da organizzazioni criminali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi e a livello internazionale, proprio in materia di traffico di sostanze stupef Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Espongono, ancora, le Sezioni Unite che l’inserimento del captatore informati sui server della piattaforma della società RAGIONE_SOCIALE è da ritenere indispensa perché unico mezzo per decifrare i messaggi individuali degli utilizzatori sistema di crittografia in questione, determinare il livello di utilizzazione cr dello stesso, identificare i dirigenti della società “RAGIONE_SOCIALE” che lo ges conoscere i legami di costoro con le organizzazioni criminali.
L’inserimento del captatore informatico rappresenta, invero, uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, in particolare per captare necessari per rendere intelligibili le comunicazioni, ed è ammissi nell’ordinamento italiano.
Aggiungono ancora le Sezioni Unite che dalla giurisprudenza della Corte EDU non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, pur siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri ne dell’adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo, men l’onere dell’allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la viol dei “diritti fondamentali” grava sulla parte interessata.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, condividendo Collegio le conclusioni della citata pronuncia Sez. 6, n. 35038 del 10/07/20 l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 108 del 2017 non richiede al giudice italia controllo di ammissibilità delle intercettazioni eseguite dallo Stato membro impone l’integrale applicazione della disciplina italiana (sulla consistenza indiz sulla necessità di ricorrere alle intercettazioni, etc.), ma solo un controll generale e astratta, sull’ammissibilità, nella valutazione del legis dell’intercettazione per quel tipo di reato e sul tipo di intercettazione esegu
1.2 Del resto, è stato sottolineato come la Corte di giustizia dell’Un europea, con la sentenza del 30 aprile 2024, ha affermato il principio secondo l’art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede – neppur situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle a competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissio nell’interesse di quest’ultimo – che l’emissione di un ordine europeo di ind diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove.
Alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e de decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in ma penale, si è, infatti, stabilito che: a) l’autorità di emissione dell’OEI non è a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest’ultimo e di l’autorità di emissione chiede la trasmissione; b) la stessa non è te
verificare, nella fase di acquisizione, l’integrità dei dati intercettati a c riservatezza delle basi tecniche dell’intercettazione (art. 6, par. 1, let 2014/41); c) è riservata alla fase giurisdizionale (art. 14, par. 7, st. Dir pregiudizio dell’applicazione delle norme processuali nazionali, la verifica che procedimento penale avviato nello Stato di emissione siano stati rispettati i difensivi, così garantendo un giusto processo nell’ambito della valutazione d prove acquisite tramite l’ordine europeo di indagine, fino alla possibil espungere le stesse in caso di acclarata impossibilità per la difesa di sv efficacemente le proprie osservazioni su detti elementi di prova idonei ad inf in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti oggetto di giudizio (Sez. 43766 del 05/09/2024, Strangio; Sez. 3, n. 40562 del 26/09/2024, Drago; Sez 6, n. 39684 del 12/09/2024, Reitano).
1.3 Pertanto, alla luce dei principi esposti, il motivo di ricorso è info essendosi peraltro la difesa limitata a dedurre la erronea applicazione degli 266 e ss. cod. proc. pen., per difetto del doppio vaglio di conformità, senza tu specificare le violazioni rilevanti, nè superare i principi affermat giurisprudenza di legittimità.
Infondata è pure l’ulteriore doglianza nella parte in cui lamenta violazi della disposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. sulla questione sopravvenuta inadeguatezza in eccesso della misura carceraria, sulla base di trasferimento fuori regione dell’intero nucleo familiare, con sistemazione i appartamento contiguo alla caserma dei Carabinieri e con una fonte di reddi lecita derivante dal lavoro della moglie del ricorrente, avendo l’ordin impugnata, con motivazione logica e completa, richiamato innanzitutto il ruolo partecipe del ricorrente nel gruppo associativo, i due episodi di stoccagg trasporto dello stupefacente nei quali il ricorrente era stato coinvolto, l’operatività della duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. in un quadro cautelare immutato, mettendo poi in evidenza l’irrilevanza de vicinanza dell’abitazione ad una caserma dei carabinieri, dovendosi valutar monte la compatibilità del trattamento cautelare con le esigenze di cautela soci e la congruità del tempo decorso dall’applicazione della misura (poco più di anno), in assenza di elementi sopravvenuti positivamente valutabili.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso prop nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente condanna ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, d att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, di att. c.p.p.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.