Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32336 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano DATA_NASCITA avverso la sentenza del 2/10/2023 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udita l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO NOME, in difesa dell’imputato, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava la prescrizione dei reati di corruzione per esercizio della funzione (capo B) e turbata libertà degli incanti (capo C), confermando la condanna dell’imputato in relazione al reato di corruzione propria di cui al capo D). In particolare, si riteneva provato che COGNOME – in qualità di responsabile unico del procedimento relativo all’esecuzione dei lavori presso l’ospedale di Merate avrebbe concordato di ricevere la somma di €10.000 dal titolare della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire a quest’ultima l’aggiudicazione della gara, mediante la predisposizione di una procedura di affidamento alterata (oggetto della contestazione di turbata libertà degli incanti), nonché consentendo l’esecuzione dei lavori in subappalto in misura superiore al limite di legge.
Nell’ambito del suddetto accordo corruttivo, COGNOME avrebbe ricevuto il versamento della somma di €5.000, prelevata dai fondi neri nella disponibilità della società, la cui dazione veniva annotata in un quaderno contenete la contabilità delle somme utilizzate per fini illeciti. La ricostruzione della vicenda avveniva essenzialmente sulla base delle intercettazioni telefoniche, attestanti sia gli accordi che avevano preceduto la fase di gara, sia l’effettiva dazione della tangente.
Nell’interesse del ricorrente sono stati proposti quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni (di cu ai RIT n.52/12; 30/12; 33/12 e 92/12) disposte a seguito di decreti di proroga privi di idonea motivazione. Dopo aver richiamato i consolidati principi giurisprudenziale in materia, si sottolinea come le proroghe delle intercettazioni sarebbero state autorizzate sulla base di formule di stile prive di reale contenuto motivazionale e non richiamanti, neppure per relationem, gli atti di indagine da cui scaturiva la necessità della prosecuzione delle captazioni. A supporto della tesi dell’inutilizzabilità, si richiamava l’ordinanza resa dal Tribunale di Milano – i ambito di un procedimento collegato – con la quale le intercettazioni di cui ai RIT n.52/12; 30/12 e 92/12 erano state dichiarate inutilizzabili, in accoglimento della medesima eccezione dedotta in questa sede.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata ammissione della deposizione del teste NOME COGNOME, essendo stata ritenuta tardiva e comunque superflua la richiesta di audizione.
Rappresenta il ricorrente di aver avuto contezza della definizione del procedimento a carico di COGNOME e, quindi, della possibilità di escutere il predetto
quale testimone, solo in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine previsto per il deposito delle liste testimoniali, sicchè la richiesta istruttoria n poteva ritenersi tardiva.
Per quanto concerne, invece, il giudizio di superfluità, si evidenzia che il teste avrebbe potuto deporre in merito alle annotazioni contenute nel cosiddetto “quadernone”, fornendo una fondamentale chiave di lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni nel corso delle quali si faceva riferimento alla contabilità “in nero”, consentendo di dimostrare l’impiego lecito delle somme indicate.
2.3. Con il terzo e quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, sottolineandosi come gli elementi valorizzati dai giudici di merito erano inidonei a pervenire all’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell’imputato.
Si evidenzia, in particolare, che l’esistenza dell’accordo corruttivo era stato accertato in via meramente induttiva dall’avvenuta dazione a COGNOME della somma di €5.000.
Tale fatto, tuttavia, era accertato esclusivamente sulla base di intercettazioni ritenute inutilizzabili e, comunque, aventi un contenuto non univocamente interpretabile secondo la chiave di lettura recepita dai giudici di merito.
In particolare, dalle intercettazioni concernenti l’impiego della somma di €5.000 emergerebbe la destinazione della stessa a soddisfare esigenze personali degli interlocutori (acquisto di una camera da letto), in ogni caso, non risulterebbe affatto la sicura destinazione dell’importo a COGNOME, soggetto mai esplicitamente menzionato nelle captazioni.
Tale carenza non potrebbe neppure ritenersi superata sulla base del servizio di osservazione svolto presso l’ufficio utilizzato da COGNOME, ove si recavano COGNOME e COGNOME, asseritamente incaricati di consegnare l’importo della tangente. Si sottolinea, infatti, che gli uffici in questione erano utilizzati anche dal geometra COGNOME, sicchè non era dato sapere con si fossero incontrati gli emissari della RAGIONE_SOCIALE, posto che gli inquirenti avevano potuto monitorare solo il loro ingresso negli uffici e non già con chi fosse avvenuto l’incontro al loro interno.
Infine, si segnala anche l’omesso superamento del dubbio che il soggetto destinatario della tangente potesse essere altro appartenente alla pubblica amministrazione e, in particolare, l’architetto COGNOME, presso il cui ufficio era stat sequestrato il biglietto contenente l’indicazione di alcuni dei soggetti da invitare alla procedura di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, presenta plurimi profili di inammissibilità.
Occorre premettere che la Corte di appello, esaminando tale eccezione, ha parzialmente accolto la tesi difensiva ritenendo che dovessero essere dichiarate inutilizzabili le sole conversazioni acquisite sulla base di decreti di proroga adottati mediante l’utilizzo delle formule “visto, si autorizza” o “si autorizza la proroga richiesta”, indicando espressamente i decreti affetti dal suddetto vizio (p.33 sentenza appello).
L’inutilizzabilità, pertanto, era esclusa in relazione a quei decreti che contenevano una qualche sia pur minima motivazione delle ragioni della proroga.
A fronte della selezione operata dalla Corte di appello, secondo un criterio di giudizio immune da censure, era onere della difesa indicare espressamente le ragioni della ritenuta insufficienza della motivazione, non potendosi meramente richiamare l’ordinanza adottata, in altro procedimento, con la quale si è ritenuta l’inutilizzabilità anche dei decreti di proroga nei quali si dava atto della permanenza dei presupposti legittimanti l’originaria autorizzazione ad eseguire le intercettazioni.
In tal modo, infatti, il ricorrente non si è confrontato con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello lì dove ha dato atto che i decreti di proroga, ulteriori e diversi da quelli dichiarati inutilizzabili, presentavano una motivazione, sia pur per relationem, non meramente apparente e dalla quale emergeva che il giudice aveva compiuto la necessaria valutazione di congruità tra la richiesta di proroga e la necessità di proseguire con l’attività di captazione (pg.33 sentenza).
Si tratta di una soluzione che recepisce i principi affermati da consolidata giurisprudenza, secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez.6, n. 22524 dell’1/7/2020, Bertoldi, Rv. 279564)
A fronte di tali elementi, il ricorso pecca di aspecificità, limitandosi sostanzialmente ad un confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e il contenuto di un’ordinanza adottata in altro procedimento, sia pur con riguardo ai medesimi decreti autorizzativi. Il fatto che due provvedimenti aventi il medesimo oggetto siano giunti a soluzioni differenti, tuttavia, non è elemento sufficiente per
ritenere fondata l’eccezione di inutilizzabilità, a fronte di una motivazione della sentenza resa in questo procedimento che risulta immune da censure e non adeguatamente contestata con il ricorso in cassazione.
2.1. Deve sottolinearsi la presenza di un ulteriore motivo di inammissibilità del motivo di ricorso, nel quale non si è valutata la cosiddetta prova di resistenza.
Per consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez.2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
Il richiamato profilo non risulta in alcun modo affrontato dal ricorrente, il che rende di per sé inammissibile il motivo.
Il secondo motivo di ricorso, inerente alla mancata ammissione della testimonianza di NOME COGNOME, è manifestamente infondato, dovendosi ritenere congrua la ritenuta superfluità della prova affermata in sede di merito.
Invero, la deposizione del teste era intrinsecamente inammissibile, in quanto il predetto – per come precisato anche nel ricorso in cassazione – avrebbe dovuto riferire in ordine al contenuto e al significato di alcune intercettazioni telefoniche, peraltro intercorse tra altri soggetti. Il ricorrente, in buona sostanza, voleva demandare alla testimonianza una sorta di interpretazione delle intercettazioni, attività rimessa esclusivamente alla valutazione del giudice in contraddittorio tra le parti, sicchè correttamente la Corte di appello ha ritenuto la superfluità della integrazione probatoria richiesta.
Passando all’esame dei motivi di ricorso attinenti al vizio di motivazione relativo alla ricostruzione della vicenda corruttiva, si sottolinea come la difesa prospetti una sostanziale rilettura del materiale probatorio, proponendo una ricostruzione alternativa già esaminata e concordemente ritenuta infondata dai giudici di merito.
Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge una compiuta e logica ricostruzione delle condotte che, in parte basata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ha trovato rilevanti elementi di riscontro oggettivo.
L’esistenza dell’accordo corruttivo è stata desunta dalla fase preparatoria rispetto all’indizione e all’aggiudicazione della gara, nel corso della quale è emerso
il preliminare tentativo di procedere all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione della copertura degli edifici del pronto soccorso dell’Ospedale di Merate. Una volta sfumata tale possibilità, è emersa la condotta volta ad alterare la procedura di gara, mediante la necessaria compartecipazione di COGNOME che, in qualità di responsabile unico del procedimento, acconsentiva ad invitare alla procedura un numero ristretto di concorrenti, indicati dalla società RAGIONE_SOCIALE Solo una impresa presentava un’offerta, peraltro con un ribasso sostanzialmente coincidente con la percentuale concordata con il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (si veda pg.14 sentenza appello e intercettazioni ivi richiamate), così che quest’ultima si aggiudicava l’appalto.
Dopo tale fase iniziale, è stata accertata la dazione della somma di €5.000,00 da parte di dipendenti della RAGIONE_SOCIALE A tale conclusione i giudici di merito sono giunti sulla base di una lettura logica e coerente delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che COGNOME prelevò la somma in questione da fondi neri della società, come dimostrato dall’annotazione nel “quadernone” (contenente la contabilità occulta) con la dicitura “28/6 a COGNOME x gara Merate 5000,00″; in data 1° luglio 2013, gli inquirenti constatavano che effettivamente COGNOME e COGNOME si recavano presso l’ufficio di COGNOME, dal che se ne deduceva l’avvenuta consegna del denaro, essendo questa l’unica spiegazione ritenuta coerente con le intercettazioni telefoniche che avevano preceduto e seguito l’incontro, nonché con la predetta annotazione nella contabilità “in nero” tenuta dalla COGNOME nel citato quadernone.
4.1. A fronte di tali elementi, fondati su dati obiettivi e oggetto di una lettura coerente con l’intero svolgimento dei fatti, nonché con la qualifica di responsabile del procedimento in capo a COGNOME, la difesa introduce presunti elementi di dubbio che, tuttavia, si limitano a prospettare soluzione alternative già escluse dai giudici di merito.
In particolare, costituisce una mera ipotesi il fatto che COGNOME e COGNOME non abbiano consegnato la somma di denaro a COGNOME, dedotta in considerazione del fatto che l’ufficio all’interno del quale sono stati visti entrare era utilizzato anche da altro soggetto che, tuttavia, non rivestiva il ruolo di R.U.P. e, quindi, non vi era ragione per ritenerlo partecipe dell’accordo corruttivo.
Correttamente la Corte di appello ha sottolineato come l’annotazione contenuta nella contabilità delle somme movimentate in contanti è eloquente, lì dove si riferisce la consegna di €5.000 a COGNOME in relazione alla “gara di Merate”, individuabile solo in quella rispetto alla quale COGNOME svolgeva il ruolo di responsabile del procedimento.
4.2. Parimenti inammissibile è la doglianza secondo cui il biglietto contenente
il nominativo delle imprese da invitare a partecipare alla gara non poteva ritenersi destinato a COGNOME, essendo stato rinvenuto non già presso il suo ufficio, bensì presso i locali utilizzati dall’architetto COGNOME.
Anche su tale aspetto, infatti, la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, sottolineando come la COGNOME non aveva alcun ruolo nell’ambito della procedura di gara oggetto dell’accordo corruttivo, inoltre, gli interlocutori nelle conversazioni intercettati si riferiscon sempre al maschile per indicare il soggetto con il quale era stata convenuta l’indizione della gara, infine, si sottolinea come anche il COGNOME, con cadenza settimanale, utilizzava gli uffici in Merate ove era stato rinvenuto il biglietto con i nominativi delle imprese invitate a partecipare alla gara.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente impossibilità di rilevare l’intervenuta prescrizione nell’intervallo tra la sentenza di appello e la definizione del giudizio in questa sede.
Quanto detto comporta anche la conferma delle statuizioni risarcitorie disposte in favore della parte civile, nei cui confronti deve disporsi la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso GLYPH luglio 2024