Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47643 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di L’Aquila, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia in carcere, per i reati di intestazione fittizia di cui all’art. 512 bis cod. pen. (capi 1 e 2), entrambi aggravati dall’art. 416 bis.l. cod. pen.
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1.1. L’istanza di riesame era fondata, oltre che sulla contestazione della gravità indiziaria, della sussistenza della contestata aggravante e delle esigenze di cautela, sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell’ordinanza genetica, poiché le intercettazioni erano state autorizzate facendo riferimento alla disciplina derogatoria dell’art. 13 I. 203/91, senza che nel procedimento fossero contestati reati di criminalità organizzata ma unicamente reati concorsuali (intestazioni fittizie e reati di usura), aggravati ai sensi dell’ 416 bis.1 cod. pen.; ciò in contrasto con il più recente orientamento di legittimità (Sez. 1, 34895/2022) secondo il quale nella nozione di delitti di criminalità organizzata non rientrano i reati aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
1.2. Il Tribunale del riesame riteneva che, in ragione di “uno stato di incertezza giurisprudenziale e in attesa di un’eventuale nuova pronuncia a Sezioni Unite”, dovesse privilegiarsi l’interpretazione, per così dire, letterale del princip di diritto enunciato dalla Sezioni unite nella sentenza 26889/2016 (COGNOME), secondo la quale la nozione di “reati di criminalità organizzata” deve essere identificata attraverso il richiamo operato dalle Sezioni unite all’elenco tassativizzante dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., nonché a quelli riferibili a fenomeni associativi previsti dall’art. 416 cod. pen., esclusione – da intendersi riferita a questa seconda categoria – delle ipotesi di mero concorso di persone nel reato.
Ha proposto ricorso la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 13, 14 e 15 Cost.; 191, 266, comma 1 e 2, 267 e 271 cod. proc. pen.; art. 13 d.l. 152/1991; premessa la descrizione dei reati oggetto delle imputazioni cautelari e delle relative iscrizioni nel registro delle notizie di reato (ove n risultava alcuna ipotesi di reato associativo), si osserva come alla luce dell’orientamento giurisprudenziale derivante dalla recente decisione della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 34895/2022) in alcun modo poteva ritenersi che nel procedimento in esame fossero presenti fattispecie di reato riconducibili alla nozione di criminalità organizzata, atteso che le imputazioni cautelari riferite ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. determinavano dal punto di vista processuale esclusivamente la competenza distrettuale del giudice chiamato a valutare la richiesta di applicazione di misure cautelari, ma non anche l’applicazione della disciplina derogatoria in tema di intercettazioni dettata dall’art 13 I. 203/91. Da ciò l’illegittimità dei decreti autorizzativi emessi, sia quanto all durata delle operazioni che ai luoghi in cui eseguire le attività di intercettazione (essendo stati autorizzati ascolti in ambienti domiciliari, anche in assenza di elementi per ritenere che ivi si stessero realizzando condotte delittuose, e
mediante l’uso di captatori informatici, verificando la sussistenza di indizi solo sufficienti e senza dimostrazione dell’assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova).
La difesa ritiene che l’interpretazione “letterale” seguita dal Tribunale del riesame non ha tenuto conto dell’intero impianto motivazionale delle sentenze a Sezioni Unite, pur richiamate nel testo della decisione “COGNOME“, che avevano già definito il perimetro della categoria dei reati di criminalità organizzata; al contrar di quanto ipotizzato dall’ordinanza impugnata, la lettura comparata di quegli arresti metteva in luce una continuità di interpretazione che era stata sottolineata e evidenziata dall’ultima decisione della Suprema Corte; ne discendeva l’illegittimità dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni ambientali e s utenze, specificamente indicati nel ricorso, perché modulati sui criteri – meno restrittivi e derogatori della disciplina generale – previsti dall’art. 13 I. 203/91, co violazione delle regole in punto di presupposti di legittimità, di durata delle operazioni e di individuazione dei luoghi ove eseguirle; inoltre, il ricorrente specifica il carattere decisivo degli elementi tratti dalle intercettazioni per fondar il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., in assenza di differen dati da soli utili per sostenere tale giudizio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 512 bis cod. pen., e vizio della motivazione, in relazione al profilo dell’elemento soggettivo del reato ipotizzato nella contestazione cautelare; dagli atti processuali, e in particolare dal testo del provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti del COGNOME (ritenuto elemento decisivo per dimostrare il dolo specifico che animava il ricorrente nell’eseguire le operazioni dirette ad intestare fittiziamente a terzi beni e valori nella sua disponibili sostanziale), risulta chiaramente che tanto la misura del sequestro anticipato, quanto la stessa proposta applicativa erano da collocare temporalmente a distanza di certo successiva rispetto agli atti di interposizione ritenuti fraudolent (perché diretti ad evitare gli effetti della confisca in sede di misure di prevenzione) senza alcun differente elemento, fattuale o logico, idoneo a dimostrare quella specifica finalità; osserva, inoltre, il ricorrente che l’interpretazi costituzionalmente orientata della norma dell’art. 512 bis cod. pen. esclude la possibilità che la consapevolezza del cittadino comune di essere soggetto in futuro, a causa dei reati commessi, all’applicazione potenziale di misure di prevenzione, perché rientrante nella categoria della pericolosità c.d. generica, possa presumersi essendo correlata a valutazioni tecnico-giuridiche di particolare complessità, che non possono ritenersi doverosamente conosciute o conoscibili dall’imputato.
Il provvedimento impugnato, pertanto, era totalmente carente della necessaria motivazione funzionale a dimostrare che, sulla scorta di specifici e
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concreti elementi fattuali, potesse dirsi raggiunta la gravità indiziari relativamente alla consapevolezza dell’indagato di esser esposto all’applicazione delle misure di prevenzione, nel momento in cui aveva disposto l’intestazione fittizia dei beni indicati nelle imputazioni cautelari.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 416 bis.1 cod. pen.; 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla verifica della sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e alle conseguenti valutazioni in punto di presunzione delle esigenze cautelari e di scelta della misura.
Il provvedimento impugnato aveva fondato la dimostrazione del dolo specifico richiesto per l’ipotesi dell’agevolazione di un’organizzazione mafiosa esclusivamente sull’esistenza di dimostrati rapporti tra l’indagato e soggetti ritenuti intranei al RAGIONE_SOCIALE“, peraltro risalenti nel tempo; era invece del tutto carente, sia sotto il profilo dell’assenza di contestazion cautelari o di sentenze definitive relative ad addebiti associativi, sia per l’indimostrato legame funzionale tra le condotte di reato e il fine di agevolazione, la motivazione sullo specifico punto sia del legame oggettivo e materiale esistente tra le condotte di intestazione e l’agevolazione del conseguimento degli scopi del RAGIONE_SOCIALE, sia del dolo specifico in capo al ricorrente inteso come volontà diretta a realizzare le condotte contestate con il fine di agevolare o determinare un vantaggio per il RAGIONE_SOCIALE considerato; era congetturale l’affermazione della provenienza delle risorse economiche, impiegate nell’acquisto della attività aziendali, dalle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre dal contenuto dell’applicata misura di prevenzione risultava logicamente sostenibile che i proventi impiegati a tal fine potessero derivare dalle attività di evasione fiscale e di truffa ai danni dello Stato, attività da cui era scaturito il giudizio sulla pericolo sociale del COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Evidenti i riflessi della formulata censura sul giudizio riguardante le esigenze cautelari, argomentato dall’ordinanza facendo leva sul regime di presunzioni relative collegato alla verifica della gravità indiziaria per i reati aggravati ai se dell’art. 416 bis.1 c.p.
Nelle more del giudizio di legittimità, al ricorrente è stata applicata, i sostituzione dell’originaria misura cautelare, quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La questione che la difesa prospetta impone, preliminarmente, di valutare in quali termini incida, sulla disciplina dei presupposti richiesti per il ricorso al mezz di ricerca della prova, l’intervento normativo contenuto nel d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione; decreto legge che, nell’intervallo temporale tra la decisione e il deposito della presente decisione è stato convertito, senza modificazioni quanto alla parte d’interesse, dalla I. 9 ottobre 2023, n. 137), il quale all’art. 1 reca seguente previsione: «Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».
2.1. L’introduzione della previsione citata che definisce l’ambito applicativo della disciplina “speciale” (rispetto a quella dettata dal codice di rito agli artt. e ss. cod. proc. pen.) riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle intercettazioni disposte nei procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, contenuta nell’art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, richiede all’interprete di verificare l’intervento legislativo abbia carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, ovvero si tratti di disposizione avente contenuto interpretativo.
Sono evidenti le conseguenze che discendono da tale differente inquadramento della norma, come attentamente illustrato dalle parti nel corso dell’odierna discussione orale: ove essa possieda carattere interpretativo, saldandosi con quella interpretata (secondo l’immagine utilizzata dal Giudice delle leggi: Corte cost., n. 424 del 3/12/1993), delinea il contenuto che la norma aveva sin dall’origine e, per questa ragione, può dirsi retroattiva; se, al contrario, dev essere qualificata come norma innovativa, operano gli ordinari criteri di efficacia nel tempo della legge, e in particolare delle norme processuali, valendo esse solo per l’avvenire, con le criticità discendenti in tale ipotesi dall’inserimento di norm transitorie dirette ad estenderne l’applicazione anche per il passato (potendosi profilare dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con parametri nazionali – gli artt. 3 e 15 Cost. – ovvero sovranazionali – art. 8 CEDU -).
2.2. La qualificazione della natura della norma di cui all’art. 1, comma 1, d.l. 105/2023 deve essere condotta alla luce dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Premesso il pacifico riconoscimento dell’esercizio della funzione legislativa, in sede statale o regionale, anche mediante l’emanazione di disposizioni interpretative (a partire da Corte cost., n. 118 del 8/7/1957), la funzione propria della norma interpretativa è quella di «chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore (sentenze n. 6 de 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992; 205 del 1991; 380 e 155 del 1990; 233 del 1988; 178 del 1987)» (Corte cost. n. 397 del 23/11/1994).
Dalla funzione così individuata, discende il criterio di classificazione delle norme interpretative: esse si caratterizzano «non già dalla qualificazione che tali leggi danno di sé stesse» (Corte cost. 394/1994, cit.), ma piuttosto dall’operazione di selezione di un “significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge”, il che si traduce nella facoltà d legislatore di “adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta “imposta” dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario” (così ultimo, Corte cost. n. 133 del 6/7/2020).
Muovendo da tali coordinate, il Collegio ritiene che l’intervento normativo operato dal d.l. 105/2023, pur in assenza di unjormale attribuzione del carattere L interpretativo della norma (che in altri testi legislativi è testimoniato dal rico alla tecnica redazionale mediante incisi esplicativi in questo senso, come quando la norma esordisce con il richiamo alla norma anteriore, precisando che essa “deve essere interpretata nel senso che”), deve essere qualificato in tali termini, considerati unitariamente la volontà legislativa alla base dell’intervento, l’esistenza di difformità interpretative all’interno della giurisprudenza di legittimità, comparazione tra gli obiettivi originari perseguiti dal legislatore del 1991 e quelli presi in considerazione dalla previsione normativa di nuovo conio (Corte cost., n. 311 del 26/11/2009).
2.3. Gli intendimenti del legislatore sono fotografati dal testo della relazione illustrativa del disegno di legge relativo alla conversione del decreto legge (A.C. 1373). Si legge nel testo richiamato che obiettivo del legislatore è quello di «realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni all ,…
investigazioni in materia di criminalità organizzata», muovendo dalla considerazione dell’inserimento nel catalogo previsto dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. sia dei reati di criminalità organizzata, sia di quelli indica attraverso la specificazione contenuta nell’art. 1 del decreto legge, il che «rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un’efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci».
E’ chiara la volontà legislativa di attribuire alla nozione racchiusa nell’espressione adottata dal legislatore del 1991 (“lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata”) un perimetro applicativo ispirato al tratto che accomuna i reati caratterizzati dal legame, anche solo fattuale, con realtà criminali organizzate e, allo stesso tempo, alla funzionalità dello strumento investigativo delle intercettazioni, in contesti ove la ricerca degli elementi di prova è resa maggiormente difficoltosa dalle caratteristiche dei fenomeni criminali. Si tratta, com’è evidente, di una delle possibili letture della categoria dei “delitti criminalità organizzata”, storicamente priva di una definizione positiva a livello normativo (e, per tale ragione, “connotata da un certo tasso di polisemia” secondo la terminologia della giurisprudenza costituzionale).
2.4. L’analisi delle decisioni della giurisprudenza di legittimità, d’altro canto registra una diversità di approcci interpretativi che dà conferma della pluralità delle letture della medesima espressione contenuta nell’art. 13 d.l. 152/1991.
D’un lato si collocano le decisioni che avevano individuato la cifra caratterizzante la nozione di “criminalità organizzata” nella costituzione di un apparato organizzativo finalizzato alla commissione di attività criminose, non tipizzate, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di più reati, avessero fatto ricorso ad una struttura organizzata, che assumeva ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti (Sez. 6, n. 7 del 07/01/1997, COGNOME Battaglia, Rv. 207363 – 01; Sez. 1, n. 3972 del 02/07/1998, COGNOME, Rv. 211167 – 01; Sez. 5, n. 46221 del 20/10/2003, Altamura, Rv. 227481 – 01), decisioni talvolta caratterizzate da applicazioni concrete suscettibili di apparire in contrasto con l’enunciazione di quel principio (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230454 – 01 che riconobbe la qualifica di reato di criminalità organizzata ad una rapina a mano armata da parte di un gruppo di soggetti; Sez. 6, n. 28602 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 256648 – 01, riguardante intercettazioni disposte per reati di corruzione, collocati in una “vasta struttura criminale”); questo indirizzo interpretativo ha trovato l’avallo delle Sezioni unite (n. 26889 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266906 – 01), nella misura in cui il principio di diritto
espresso (“per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”) si intende coniugato al «riferimento, contenuto nella parte enunciativa del principio di diritto, ai delit “elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.», come «riferito ai delitti associativi annoverati in quell’elenco, e non, anche, ai delitti non associativ per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod, pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal suddetto articolo» (Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, COGNOME Lorenzo, Rv. 283499 – 01).
In contrapposizione si pongono le decisioni che, dopo aver inizialmente ricondotto l’espressione “delitti di criminalità organizzata” a categorie di reat definite «attraverso l’analitica individuazione delle fattispecie fatta dall’art. 4 comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., dall’art. 372, comma 1-bis cod. proc. pen., dall’art. 51, comma 3-bis e 54 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 6159 del 24/02/1995, Galvanin, Rv. 201695 – 01), in più occasioni, hanno affermato che la contestazione dell’aggravante ex art. 7 I. 203/91, ipotesi ricompresa nel catalogo contenuto nell’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., qualifica il relativo reato come delitto di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 25612 del 4/5/2022, COGNOME, n.m., in ipotesi di danneggiamento aggravato dal ricorso al metodo RAGIONE_SOCIALE, peraltro con richiamo alla massima della pronuncia a Sezioni unite; Sez. 1 n. 17647 del 19/2/2020, COGNOME, n.m., riguardante il delitto di omicidio commesso con finalità di agevolazione di cosche `ndranghetiste; Sez. 1 n, 38038 del 22/3/2017, COGNOME, n.m., nel medesimo procedimento, in fase cautelare; Sez. 1, n. 50927 del 19/7/2018, COGNOME, n. m., relativa a intercettazioni disposte per il reato di violenza e minaccia a p.u, aggravato ex art. 7 I. 203/91, ancora con richiamo al principio di diritto enunciato dalla Sezioni unite; Sez. 1, n. 57542 del 14/9/2018, COGNOME, n.m., in relazione al reato di violenza e minaccia a p.u., aggravati dal ricorso al metodo RAGIONE_SOCIALE; Sez. 1, n. 26666 del 13/2/2019, COGNOME, n.m., riguardante un omicidio aggravato per fini agevolativi di un clan RAGIONE_SOCIALE; Sez. 6, n. 36874 del 13/6/2017, Romeo, n.m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. Deve, ancora, essere considerata la corrispondenza degli obiettivi perseguiti dalla legge che introdusse la disposizione modificativa del tenore dell’art. 267 cod. proc. pen., con quelli posti a base del recente intervento normativo.
Nel contesto storico dei primi anni ’90 in cui si registrò un allarmante attacco allo Stato e alle sue istituzioni, in grado di condizionare lo sviluppo civile e social del paese, da parte delle organizzazioni criminali di stampo RAGIONE_SOCIALE, fu scelta la strada di assicurare le esigenze di tutela dell’ordinamento dalle aggressioni al
tessuto sociale ed economico messe in atto da organizzazioni criminali di elevata pericolosità, quali quelle mafiose, con una pluralità di strumenti, tra cui spiccava l’introduzione della speciale circostanza aggravante dell’art. 7 del d.l. 152/1991, idonea a “ricomprendere tutti gli illeciti realizzati con modalità “mafiose” al fine d sviluppare e accrescere l’attività dei sodalizi criminali, anche se posti in funzione di mero supporto di tali attività” (così il testo della reazione illustrativa n. 2808 del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 13 maggio 1991, pag. 11). Inoltre, nel testo del decreto legge citato, l’art. 13 relativo alla discip delle intercettazioni era formulato in termini ancor più generali, prevedendo per qualsivoglia reato, quale presupposto legittimante l’avvio delle operazioni di intercettazione, anche il solo ricorrere dei sufficienti indizi e della mera necessit delle captazioni, con le modifiche in punto di durata delle operazioni e del regime delle proroghe; solo in sede di conversione fu introdotto il tenore della norma attualmente in vigore, con la definizione dell’ambito applicativo delle norme derogatrici attraverso il riferimento ai delitti di criminalità organizzata che ricollegava, logicamente e in sintonia con l’impianto complessivo del provvedimento, ad una lettura ampia della categoria.
Il decreto legge 105/2023 riprende e conferma quella opzione legislativa, volta a considerare la categoria dei delitti di criminalità organizzata alla luce de dati convergenti del profilo organizzativo e, al tempo stesso, della particolare gravità di reati che, pur in difetto del carattere organizzato, si collocano nell’ambito dei fenomeni criminali in grado di alimentare e supportare lo sviluppo di organizzazioni delinquenziali.
2.6. Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, ad affermare che il disposto dell’art. 1 d.l. 105/2023 ha contenuto interpretativo e, come tale, ha efficacia retroattiva dovendo applicarsi anche nella materia processuale la possibilità di specificare, ora per allora, l’ambito applicativo delle norme destinate a regolare i criteri legittimanti il ricorso a specifici mezzi di ricerca della prova.
Ulteriore conferma in tal senso giunge dal tenore del secondo comma dell’art. 1 del d.l. 105/2023; a dispetto della sua superfluità in presenza di una norma a carattere interpretativo (e dell’impropria qualificazione quale norma transitoria riportata nella relazione illustrativa, indicazione che non può evidentemente superare la volontà del legislatore così come ricostruita attraverso gli indici su evidenziati: Sez. unite, n. 8 del 27/03/1992, Di Marco, Rv. 190246 – 01, nella motivazione), la disposizione traduce l’intento del legislatore di emanare una norma che fosse immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, effetto naturale – come si è detto – già in conseguenza dell’accertata natura interpretativa della norma.
2.7. Va, infine, valutata la legittimità dell’intervento legislativo rispetto parametri costituzionali evocati dalla difesa, pur se in riferimento all’ipotesi – ch si è esclusa – del carattere innovativo della disciplina del d.l. 105/2023.
A questo riguardo deve essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale, del tutto consolidata, ha affermato da tempo che la portata retroattiva della legge, anche delle norme di interpretazione autentica, incontra – al di là dello specifico ambito della materia penale – limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali tra cui rilevano i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, oltre che quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Esclusi sia l’ultimo dei limiti, che non trova rilievo in questa sede, sia quello dell’eventuale compromissione dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica (non potendosi ipotizzare, nell’ambito di indagini penali e dell’acquisizione di elementi di prova, l’insorgere di oneri processuali con effetti pregiudizievoli per l’indagato, ovvero pregiudizi al legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio, secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali), occorre valutare se l’intervento legislativo adottato possa risultare confliggente con diritti costituzionalmente garantiti.
Il conflitto eventuale deve tenere conto dell’altrettanto consolidato orientamento del giudice delle leggi secondo il quale non sussiste alcun vulnus a livello costituzionale quando la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della Cedu (Corte cost., n. 78 del 5/4/2012).
Nella materia in esame, soccorre ancora una volta l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale. Il diritto all’inviolabilità delle comunicazioni, teso tutelare la loro libertà e segretezza, così come ogni altro diritto costituzionalmente protetto, è soggetto a limitazioni purché disposte “per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”; «se così non fosse, “si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” ne confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”. Per questa ragione, la «Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi», nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza (sentenza n. 85 del 2013). Pertanto, anche il diritto inviolabile protetto dall’art. 1 Cost. può subire limitazioni o restrizioni «in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante,
sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia» della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione (sentenza n. 366 del 1991)» (Corte cost. n. 20 del 24/1/2017). L’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio gli autori delle condotte criminose, specie in relazione ai reati di maggior allarme sociale e di maggiore complessità quanto al loro accertamento, quali quelli relativi ai procedimenti di criminalità organizzata, rappresenta «interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile» (Corte cost. n. 366 del 23/7/1991), sicché la norma interpretativa in esame, nella sua portata retroattiva, non può dirsi né irragionevole né lesiva di valori costituzionalmente protetti.
Le considerazioni che precedono escludono, logicamente, alcun profilo di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini e valutate sostegno del quadro indiziario dal provvedimento impugnato.
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.
Il presupposto logico della censura riguardante il difetto della dimostrazione del dolo specifico, in ragione della consumazione dei delitti di intestazione fraudolenta delle società e dei compendi aziendali in epoca sicuramente anteriore al momento (13 novembre 2020) in cui era stato avviato il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del ricorrente, è desunto in modo generico dall’indicazione del tempus commissi delicti come riportato nelle imputazioni cautelari, risultando contraddetto dall’esame in concreto delle modalità di realizzazione dei fatti di reato, emergente dalla lettura dell’ordinanza genetica ove, per il delitto contestato al capo 2), vi è espresso riferimento al momento dell’intestazione, oggetto della contestazione cautelare, avvenuta nel maggio 2021 (pag. 14 dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila del 2/3/2023); in ogni caso, il Tribunale del riesame ha argomentato a questo riguardo (pagg. 5-6) la ragionevole previsione del ricorrente di essere destinatario di richieste applicative di misure di prevenzione alla luce delle numerose pendenze giudiziarie e delle condanne definitive già riportate per reati lucrogenetici, oltreché una costante sperequazione tra entrate lecite e uscite riferite al patrimonio personale e familiare, in applicazione dei criteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità («Il delitto di trasferimento fraudolento di valori pu essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di leg in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento»: Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282645 – 01; in senso conforme, Sez. 5,
n. 13083 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 262764 – 01; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750 – 01; Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, COGNOME, Rv. 248189 – 01).
Si tratta, dunque, di motivazione che non può dirsi scollegata dai dati processuali, né affetta da vizi di manifesta illogicità, come tale insindacabile in sede di legittimità poiché per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884); ciò, in quanto «il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscr all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cu presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fin giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
3. Il terzo motivo, pur deducendo vizi della motivazione ritenuta carente, si sostanzia in una differente lettura dei dati considerati dal Tribunale del riesame (non consentita, per le ragioni indicate nel paragrafo che precede) e posti a fondamento della verifica indiziaria circa la finalità agevolativa del RAGIONE_SOCIALE, denominato “RAGIONE_SOCIALE“, perseguita dal ricorrente rendendosi disponibile all’intestazione fittizia delle attività imprenditoriali finanziate disponibilità economiche, del tutto sproporzionate rispetto alle entrate percepite dal COGNOME.
Il ricorrente, nel prospettare l’alternativa ricostruzione secondo la quale le disponibilità finanziarie impiegate per le intestazioni ritenute fraudolente deriverebbero dai reati lucrogenetci considerati quali indici della pericolosità generica del ricorrente, non si confronta in alcun modo con la specifica indicazione fornita dal provvedimento impugnato (“dall’attività di indagine svolta anche in altri procedimenti e qui confluita è emerso, in particolare, che COGNOME è stato individuato da NOME COGNOME, capo dell’omonimo clan, per il tramite di NOME COGNOME come l’uomo a cui affidare la gestione delle attività illecite del clan RAGIONE_SOCIALE“: pag. 6).
L’infondatezza della censura rende priva di rilievo la conseguente doglianza sul difetto del giudizio espresso in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame richiamato il regime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. proprio alla luce della ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/9/2023