Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30056 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
letti i motivi nuovi depositati dall’AVV_NOTAIO,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emessa dal GIP di Foggia con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a quattro episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso variabile tra i 20 e i 50 grammi che cedeva a COGNOME NOME affinché, a sua volta, la cedesse a COGNOME NOME per la destinazione allo spaccio al minuto nonché a COGNOME NOME, per la consegna al suddetto NOME NOME, al medesimo fine.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME deducendo:
2.1Violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 bis cod proc. pen e vizi di motivazione per essere state utilizzate le intercettazioni telematiche di cui al NUMERO_DOCUMENTO eseguite mediante captatore informatico sebbene – in spregio alle suddette norme – nel decreto autorizzativo non fossero stati specificati luoghi e tempi di attivazione del microfono. Si assume che il GIP avrebbe disatteso il disposto delle norme citate limitandosi a scrivere nel provvedimento “anche nei pressi dei seguenti dispositivi e anche nei luoghi di privata dimora” indicazione questa, ritenuta non sufficiente.
2.2Del pari carente sarebbe l’indicazione relativa alla delimitazione temporale della captazione poiché, assumendo impropriamente che l’attività di spaccio venisse svolta anche in tempo di notte, non è stato posto un limite all’attivazione del microfono. Il Tribunale del riesame, rigettando la questione posta, è stato di diverso avviso, disapplicando la norma con argomenti che si ritengono illogici e inconferenti.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per iscritto chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
In data 21.5.2024 è pervenuta nomina dell’AVV_NOTAIO che ha depositato motivi nuovi con i quali si ribadiscono le ragioni poste a fondamento della dedotta inutilizzabilità degli esiti delle attività intercettazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze che erano state dedotte in sede di riesame e che sono state ampiamente vagliate dal
Tribunale attraverso una compiuta ricostruzione della disciplina di settore, con argomenti né illogici né incoerenti.
Il Tribunale, facendo corretta applicazione dell’art. 267 cod. proc. pen. ha rigettato la prospettazione difensiva rilevando che la “lettura completa e organica del decreto autorizzativo di intercettazioni adottato dal GIP di Foggia in data 6/12/2022 consente di verificare il rispetto delle condizioni di legge.”.
Il procedimento ha ad oggetto una complessa attività di indagine finalizzata a riscontrare l’esistenza di più piazze di spaccio nel comune di Rodi Garganico gestite dai componenti la famiglia COGNOME.
In particolare NOME NOME con la compagna COGNOME NOME controllava il traffico di hashish; NOME, insieme alle sorelle NOME e NOME gestiva lo smercio di cocaina e a tanto provvedeva da casa per scongiurare possibili controlli. Nella motivazione del decreto impugnato il Tribunale del riesame dà compiutamente atto del fatto che COGNOME COGNOME, il quale veniva rifornito di sostanza stupefacente del tipo cocaina da destinare al successivo spaccio da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, in seguito a sequestri di stupefacente e controlli, aveva ridimensionato grandemente i contatti telefonici con l’utenza NUMERO_TELEFONO già monitorata, utilizzandola soltanto per generare traffico telematico. Era emerso dalle indagini che COGNOME svolgeva l’attività illecita all’interno della propria abitazione anche in orari notturni, come si evinceva dalle riprese effettuate dalle telecamere che erano state installate nei pressi della stessa. Spiegava il Tribunale, con motivazione aderente al dettato normativo, che il riferimento operato dal GIP alla assoluta indispensabilità di identificare i canal di approvvigionamento mediante l’attività di intercettazioni attraverso la captazione “anche all’interno dell’abitazione dove si consuma l’attività illecita” era riferito proprio all’abitazione del COGNOME il quale svolgeva l’attività di spac “prevalentemente” in casa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Non coglie nel segno l’argomento speso dalla difesa L. ·kL3– i=to’t – aIare.nierrtrint,gr-e – sse– la circostanza che il riferimento del GIP era all’abitazione di NOME COGNOME e, dunque, non un qualsiasi luogo di privata dimora. Si legge nel provvedimento del Tribunale del Riesame che “la specificazione “anche all’interno dell’abitazione dove si consuma l’attività illecita” appare dirimente rispetto alla questione già posta dalla difesa “atteso che il GIP ha espressamente indicato, in parte motiva, la necessità dello svolgimento delle intercettazioni …Non già in qualsiasi luogo di privata dimora ma facendo specifico riferimento all’abitazione di NOME COGNOME laddove risultava essere in corso di svolgimento l’attività delittuosa e, dunque, nel rispetto del dettato normativo”. Non coglie nel segno”-….zad. neppure laddove si contesta che il Tribunale, con valutazione ex post, ha messo in evidenza la
circostanza che dai brogliacci risulta che le conversazioni sono state captate solo all’interno dell’abitazione del COGNOME (e non del ricorrente). L’argomento speso dal Tribunale, ben lungi dall’apparire “creativo”, è stato svolto a conferma della inequivocità del dato testuale emergente dal decreto autorizzativo letto e valutato nella sua integralità.
Ha ritenuto ancora il Tribunale, con motivazione congrua, quanto ai tempi di attivazione del captatore che il GIP ha assolto al proprio obbligo motivazionale precisando che l’attività delittuosa veniva svolta all’interno dell’abitazione del COGNOME anche in tempo di notte, dunque senza soluzione di continuità, con conseguente impossibilità di una limitazione preordinata degli orari il che rendeva necessario un continuo monitoraggio, non potendosi prevedere un preciso e circoscritto arco temporale.
A quanto evidenziato dal Tribunale sul punto la difesa eccepisce che l’assunto secondo il quale l’attività illecita veniva perpetrata anche in tempo di notte non sarebbe corretto poiché le stesse come risulta dai brogliacci, sarebbero avvenute, al più, entro le 22.00. Si tratta all’evidenza di argomento che non scalfisce l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato che, peraltro, riporta in nota conversazioni aventi ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti anche ad ora più tarda (pag. 7 progr. 289 del 21.1.2023 h.22,58.07) oltre che il passaggio di una conversazione in cui COGNOME si lamentava con tale COGNOME NOME dicendo” stanotte cacciavo le persone… stanotte ho passato i guai con le persone”
Quanto poi alla dedotta “prova di resistenza”, non ha mancato il Tribunale di richiamare le attività di riscontro date dai servizi di o.c.p., dalle video-ripre delle telecamere poste nei pressi delle abitazioni degli indagati, dai sequestri di sostanza stupefacente operati come pure dagli arresti in flagranza tra i quali quello di NOME COGNOME, delegato da COGNOME a consegnare al COGNOME grammi 57,38 di cocaina incaricato dal COGNOME eseguito il 4.2.2023 nonché di COGNOME NOME, sempre incaricato da NOME, di consegnare al COGNOME 21.6 grammi di cocaina, in data 14.2.2023.
Da quanto detto si evince la inammissibilità degli argomenti spesi dal difensore che propone una lettura frammentaria del provvedimento focalizzandosi su singoli passaggi del provvedimento impugnato la cui motivazione è diffusa e non manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 4 giugno 2024
Il Consiglieré stensore
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Il PrsiEente