Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA 1
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA 2.
avverso la ordinanza 14/07/2023 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, e NOME COGNOME Accorretti, in difesa di NOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari del -tribunale di Napoli del 10 maggio 2023, che applicava a COGNOME NOME e COGNOME NOME ia misura
della custodia cautelare in carcere perché ritenuti partecipi dell’associazione a delinquere di stampo camorrista “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare, si contesta a COGNOME NOME di avere gestito le attività di riciclaggio e reimpiego dei proventi del sodalizio attraverso il loro reinvestimento in diversificati settori economico-commerciali (dalle attività di autolavaggio e autonoleggio dislocate a ridosso dell’aeroporto di Napoli Capodichino, all’esercizio di bar pasticcerie e alla attività di ristorazione) e ponendo in essere sistematicamente, nell’esercizio delle attività di impresa a lui riconducibili interposizioni fittizie.
Si contesta ad NOME NOME il ruolo di:
-intermediario fra suo padre, COGNOME NOME, e COGNOME NOME; -garante dei rapporti tra COGNOME NOME, temporaneo reggente della organizzazione criminale, e il medesimo COGNOME per la gestione delle attività imprenditoriali a lui riconducibili;
alter ego di suo padre NOME COGNOME nella gestione dei rapporti criminali con gli esponenti di primo piano del “RAGIONE_SOCIALE” e nella trasmissione di direttive di gestione del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Il compendio investigativo è costituito dalle intercettazioni, e, in particolare 1) dalle conversazioni tra presenti intercettate tramite il captatore informatico installato nel telefono cellulare in uso a COGNOME NOME; 2) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, i quali hanno attribuito agli indagati i ruoli così come contestati nel capo di incolpazione; 3) dalle dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolari della società “RAGIONE_SOCIALE” e concorrenti commerciali di NOME, i quali hanno riferito di essere stati sottoposti a estorsione dal 2007, da parte di NOME e NOME, e di essere stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l’attività di NOME, alla quale NOME NOME si mostrava personalmente interessato.
Avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione entrambi gli indagati, con due atti distinti a firma di due diversi difensori.
La difesa di NOME ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni captate, tramite virus informatico (R 2575/2018), sull’utenza in uso a NOME, con decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018.
Ai sensi dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante l’inserimento di captatore informatico deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle
indagini. Con motivazione del tutto apodittica, il Tribunale del riesame ha ritenuto, invece, che, sebbene nel dispositivo del decreto del G.i.p. fosse stata autorizzata unicamente l’intercettazione dei flussi di comunicazione, e non anche quelle tra presenti a mazzo di captatore informatico, in realtà il decreto avesse inteso accogliere integralmente la richiesta del Pubblico ministero.
Conseguentemente, tutte le proroghe relative alle conversazioni tra presenti, a partire dalla scadenza del decreto autorizzativo, devono ritenersi inesistenti. Si censura, quindi, la inutilizzabilità di tutte le conversazioni successive al novembre 2018 e, in particolar modo, la conversazione del 18 dicembre 2018 tra COGNOME, COGNOME e COGNOME.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla genericità del narrato dei collaboratori di giustizia e all’assenza della convergenza nel molteplice.
Le dichiarazioni di COGNOME risalgGno al 2010 e quelle di COGNOME addirittura al 2005. Le stesse ; oltre ad essere generiche, non dimostrano l’appartenenza del ricorrente al “RAGIONE_SOCIALE” e rimangono prive di riscontro.
Con un mero salto logico, il Collegio della cautela ha evidenziato che la gestione da parte del ricorrente delle diverse attività commerciali del NOME era attuata in termini di monopolio, non dando contezza dell’esistenza, in termini di gestione da parte del predetto, di una sola società (RAGIONE_SOCIALE), a fronte di quelle gestite dai COGNOME (Avis, Hertz e RAGIONE_SOCIALE). I giudici, omettendo di valutare le allegazioni difensive, sono giunti a un risultato in contrasto con la documentazione prodotta agli atti.
A fronte della dimostrata assenza di rapporti commerciali con la società denominata “RAGIONE_SOCIALE“, il Tribunale ha ritenuto superabile tale circostanza sostenendo che i rapporti erano filtrati da un’altra società di servizi, alla quale “RAGIONE_SOCIALE” imponeva di avvalersi delle società di NOME. Tale affermazione è frutto di un’asserzione che non trova riscontro negli atti.
Il Tribunale ha reputato irrilevanti anche i rilievi difensivi in merito a successive vicende che hanno riguardato la società “RAGIONE_SOCIALE“, laddove i riferimenti operati dai collaboratori di giustizia ricostruiscono l’attività del Madonn facendo riferimento a un più ampio arco temporale rispetto a quello considerato dalla difesa: la motivazione si desume illogica, dal momento che la RAGIONE_SOCIALE ha escluso di avere mai avuto contatti commerciali con le società riconducibili a NOME.
Il Tribunale ha ritenuto non convincente la deduzione difensiva circa il fatto che l’attività di noleggio auto era di per sé incompatibile con il cosiddetto doppio fondo e con l’omessa registrazione dei contratti; così facendo, ha pretermesso di valutare la risposta data sul punto dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, laddove affermava che,
al ritiro delle vetture affidate alla gestione del NOME, mai alcuna anomalia strutturale è stata rinvenuta.
Infine, il Tribunale del riesame, in maniera generica e attraverso un ragionamento privo di riscontro, ha asserito, in termini di gravità indiziaria, che le società erano riconducibili ad COGNOME NOME e che le stesse erano state finanziate con i soldi del “RAGIONE_SOCIALE“.
Quanto alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, COGNOME si è limitato a rappresentare un dato di fatto, ossia quali fossero le attività gestite da COGNOME, mentre COGNOME ha riferito circostanze generiche e de relato.
Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia non convergono, quindi, in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e non hanno portata individualizzante.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto le dichiarazioni riscontrate dalla intercettazione captata in ambientale sull’apparecchio in uso a NOME il 18 dicembre 2018. Superata la questione di inutilizzabilità di cui al primo motivo, nulla si aggiunge, in termini di riscontro esterno individualizzante, al narrato dei due collaboratori di giustizia.
Da una attenta lettura della intercettazione richiamata, emerge pacificamente che NOME era un imprenditore vittima e non già un partecipe dell’associazione.
3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle stesse.
A differenza del G.i.p., che aveva giustificato la misura del carcere sulla scorta di un presunto pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame ha ritenuto, contrariamente, la sussistenza della lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
Non sussiste l’attualità del pericolo poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono altamente datate nel tempo e il presunto contatto con ambienti malavitosi si ferma alla data dell’arresto di COGNOME NOME, e cioè all’ agosto 2015.
3.4. COGNOME ha depositato i decreti di intercettazione oggetto del primo motivo di ricorso e motivi aggiunti, nei quali ha insistito sulla inutilizzabilità d intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018 e sulla assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.
La difesa di NOME NOME ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 2575/2018.
Viene riproposta, negli stessi termini, la deduzione formulata dalla difesa di COGNOME e si precisa che il contenuto della parte motiva del decreto autorizzativo
del G.i.p. non ha fornito alcun elemento utile a ritenere che la Autorità giudiziaria avesse considerato assolutamente indispensabile procedere alla effettuazione delle intercettazioni tra presenti richieste.
Quanto al decreto di proroga, si osserva che, se è vero che in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali il decreto di proroga intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione alla effettuazione delle suddette operazioni purché dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l’intromissione nell’altrui sfera d riservatezza – è, del pari, vero che, nel caso in esame, il G.i.p., limitandosi a richiamare la informativa del 30 ottobre 2018, non ha chiarito sufficientemente le ragioni circa la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova. Non considerando, quindi, la intercettazione ambientale del 18 dicembre 2018, la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento confermativo dell’ordinanza impositiva della cautela, viene a essere del tutto destrutturata.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo.
Il complessivo materiale indiziario non consente, in conclusione, di ritenere l’odierno ricorrente affiliato, difettando un’attività funzionale all’associazione co carattere di stabilità, tale da fare ritenere sussistente l’adesione al pactum sceleris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di entrambi gli indagati sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
2.Deve osservarsi, preliminarmente, che non coglie nel segno il primo motivo di ricorso comune a entrambe le difese, e cioè quello relativo alla inutilizzabilità del decreto del G.i.p. del 24 settembre 2018.
Effettivamente, il provvedimento de quo, sia nella parte motiva che nel dispositivo, non ha menzionato la necessità di disporre intercettazioni tramite inoculazione del virus trojan nel cellullare di NOME; le circostanza che tale parziale inutilizzabilità non sia stata rilevata dal Tribunale del riesame non è, però, decisiva, dal momento che il Collegio della cautela, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che il decreto di proroga del 2 gennaio 2019 costituisse un autonomo provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle suddette operazioni.
2.1.11 Tribunale del riesame si è, sul punto, conformato al principio di diritto secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato “di proroga”, intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l’intromissione nella altrui sfera di riservatezza (ex multis Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 -dep. 03/02/2016-, COGNOME, Rv. 265746 – 01).
2.2. Deve, poi, osservarsi che in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279564 – 01).
Errano, quindi, sul punto, i ricorrenti a ritenere la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: in realtà, il decreto di proroga in esame ha richiamato, legittimamente, la motivazione per relationem contenuta nel primo decreto e la ulteriore informativa di polizia giudiziaria e ha disposto la prosecuzione sia delle intercettazioni telematiche, che di quelle tra presenti.
Peraltro, deve osservarsi che la difesa ha sempre lamentato la mancata indicazione del tipo di intercettazione, mentre non ha formulato censure su una ipotetica omessa motivazione sulla gravità indiziarla.
2.3. Anche la deduzione prospettata nei motivi aggiunti è infondata.
Occorre sottolineare che la questione delle intercettazioni tramite captatore informatico, è stata affrontata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26886 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06, che ha rilevato come, in tema di intercettazioni ambientali, sia legittima l’utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico e come la possibilità di tale suo utilizzo derivi direttamente dalle disposizioni normative vigenti ed in particolare dall’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991, in tal modo limitandone l’utilizzo ai reati “criminalità organizzata”, offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminologica secondo la ratio della disciplina dettata nel 1991.
Inoltre, la previsione dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4 del cl.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 – che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le “ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini” – si applica, a norma dell’art. 9, d.lgs. cit., com modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio tempus regit actutn, sono soggetti alla
disciplina previgente che, secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza sopra indicata, non prevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5 , n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769 – 01).
3.11 secondo motivo di ricorso della difesa di COGNOME, avente ad oggetto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, è generico, perché non si confronta con la congrua e logica motivazione della ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato, innanzitutto, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, sono puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni rese da soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con NOME e dalle conversazioni tra presenti captate tramite il virus informatico inoculato nel telefono in uso a quest’ultimo, che hanno rivelato i rapporti intercorrenti tra COGNOME ed esponenti apicali del “RAGIONE_SOCIALE“, la genesi e l’evoluzione dei citati rapporti, nonché la comune condivisa strategia di intervento del “RAGIONE_SOCIALE” al fine di favorire l’attività commerciale di NOME.
Il Collegio della cautela ha, anche, esaminato e illustrato in modo chiaro e compiuto le risultanze investigative in ordine ai rapporti intercorrenti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, indicato dai collaboratori di giustizia quale gestore, per conto del “RAGIONE_SOCIALE“, di diverse attività imprenditoriali, nonché quale “uomo” di COGNOME NOME, del quale era pacifica la affiliazione al “RAGIONE_SOCIALE“.
L’ordinanza impugnata ha richiamato le numerose emergenze investigative, dalle quali risultava pacificamente: 1) che NOME era il prestanome di NOME nella gestione di molteplici attività commerciali; 2) che il “RAGIONE_SOCIALE“, non fidandosi completamente, aveva fatto assumere COGNOME NOME nella società che lavorava in aeroporto, proprio perché controllasse l’attività del ricorrente.
In conclusione, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, le risultanze investigative permettevano di accertare che NOME agiva nell’impresa di settore per conto del “RAGIONE_SOCIALE” e, in virtù di un pregresso accordo, riceveva non solo copertura, ma anche protezione, agendo in condizione di quasi monopolio, conferendo del tutto volontariamente, in virtù della condivisione di interessi e dell’adesione agli scopi dell’associazione, una quota degli incassi.
4.11 terzo motivo di ricorso di COGNOME, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata, è inammissibile perché generico.
Il Tribunale si è confrontato con le deduzioni difensive e ha evidenziato che, a prescindere della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., la gravità della
condotta tenuta da NOME giustificava l’adozione della custodia cautelare in carcere, unica misura ritenuta idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.
Il secondo motivo di ricorso di COGNOME, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è generico.
Il Tribunale del riesame ha analiticamente esaminato la posizione del ricorrente e ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che le indagini permettevano di ritenere che lo stesso si occupasse di trasmettere ordini e “ambasciate” agli altri esponenti del “RAGIONE_SOCIALE” in caso di assenza del padre per detenzione o perché impegnato ad affiancare COGNOME e COGNOME, latitanti, nonché di riferire al padre i messaggi dei correi non detenuti.
Come riscontro alle propalazioni accusatorie dei collaboratori, il Collegio della cautela ha, inoltre, indicate le dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolari della società “RAGIONE_SOCIALE” – che si occupava di fornire servizi per società di autonoleggio all’interno dell’aeroporto di Capodichino -, i quali riferivano che erano stati sottoposti ad estorsione, a partire dal 2007, da COGNOME NOME e da altri esponenti del “RAGIONE_SOCIALE” e che erano stati costretti a non acquisire nuovi clienti per non pregiudicare l’attività del NOME, cui NOME NOME si mostrava personalmente interessato.
L’intercettazione del 18 dicembre 2018 è stata correttamente ritenuta estremamente indicativa del ruolo di COGNOME e anche di COGNOME all’interno del sodalizio, posto che da essa emerge che i due avevano un incontro “mafioso” con COGNOME, persona al vertice del “RAGIONE_SOCIALE“, e con lui discutevano di tutte le problematiche – prima di tutte quella del denaro che doveva essere inviato ai mafiosi detenuti – della organizzazione.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di NOME e NOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 dicembre 2023
GLYPH
Il Consi liere estensore
Il Presidente